Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6256 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6256 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Tunisia
avverso la sentenza in data 04/05/2023, della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 04/05/2023, con cui è stata confermata la condanna del predetto per il reato di cui 337 cod. pen. pronunciata dal Tribunale Bologna in data 20/04/2022.
Deduce violazione dell’art. 95 d.lgs. 150 del 2022, nella parte in cui prevede l’applicabilità delle disposizioni più favorevoli in materia di pene sostitutive anche ai processi pendenti in primo grado o in grado di appello, ciò che avrebbe imposto alla Corte territoriale una delibazione, se del caso di segno negativo, in ordine alla sostituibilità della pena detentiva, ricorrendo un caso in cui la pena inflitta era astrattamente sostituibile.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. comma 8, di. n. 137 del 2020, la cui vigenza è stata via via prorogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 95 d.lgs. 150 del 2022 prevede, in effetti, l’applicabilità delle nuove disposizioni in materia di pene sostitutive anche nei processi pendenti in primo grado e in appello.
Si è tuttavia sul punto consolidato un orientamento in forza del quale, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sull’applicabilità delle nuove pene sostitutive, occorre una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare con l’atto di gravame o con motivi nuovi, ma che deve comunque intervenire nel corso dell’udienza di discussione (Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, COGNOME, Rv. 285564; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090).
Di ciò il ricorrente non ha dato conto, dovendosi dunque ritenere precluse le relative doglianze.
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2024