Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21777 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21777 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 20/12/1979
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di
legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., è generico e meramente ripetitivo:
nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj,
Rv. 266591 – 01; Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, COGNOME, Rv. 284497 –
01; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in
particolare, pag. 5 sulla non particolare tenuità dell’offesa in ragione della gravità
del reato e sulla abitualità del comportamento per i precedenti specifici);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi
motivazionali in relazione all’art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato;
che, invero, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, affinch
il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria la richiesta da parte dell’imputato (non pervenuta in questo caso), da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello (cfr. Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287624 – 02; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.