Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17675 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17675 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Trani il 20/5/1989
avverso la sentenza del 9/4/2024 della Corte di appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani il 6 maggio 2021, con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 337, 582, 585, 576n. 5-bis cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Erronea applicazione degli artt. 164 e 168, comma 3, cod. pen. nonché vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale revocato la sospensione condizionale della pena, indicata nel dispositivo della sentenza di primo grado ma della quale non sussistevano i presupposti, come evidenziato nella motivazione della stessa pronuncia. La mancata revoca di ufficio ha comportato il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva, effettuata dal difensore, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione revocherà il beneficio della sospensione condizionale della pena e il ricorrente non potrà più chiedere l’applicazione della pena sostitutiva.
2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte di appello, nella valutazione del trattamento sanzionatorio, considerato il comportamento post factum dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.
Le censure relative alle ragioni del diniego della pena sostitutiva di quella detentiva, formulate con il primo motivo del ricorso, sono fondate.
A fronte della richiesta del ricorrente di applicazione della sanzione sostitutiva, la Corte di appello ha affermato che la concessione della sospensione condizionale della pena precludeva la disamina dell’anzidetta richiesta, «formulata, peraltro, soltanto in sede di discussione».
Siffatta risposta è errata.
2.1. Va rilevato, innzitutto, che la richiesta difensiva di sostituzione del pena detentiva non era tardiva, come, invece, pare avere ritenuto il Collegio territoriale.
Questa Corte ha precisato che, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. n 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non necessariamente deve essere formulata con l’atto di appello o con i “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire – al più tardi – nel corso dell’udienza di discussione in appello (cfr.: Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287624 – 02; Sez. 2, n. 12991 dell’1/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751 – 01; Sez. 2, n. 1995
del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729 – 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090 – 01).
Tale interpretazione, si è rilevato nelle anzidette pronunce, non è preclusa dal principio ricavato dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive in assenza d specifica richiesta sul punto formulata con l’atto d’appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, ch sancisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d’appello in corso all’entrata in vigore del d.lgs 150/2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, de giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell’imputato può essere formulata con l’atto d’appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d’appello. Si tratta dell’interpretazione maggiormente conforme all’intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive.
Nel caso in esame, l’udienza di appello costituiva il primo momento in cui efefttuare la richiesta di sostituzione della pena detentiva, così che non si profilava alcuna tardività.
2.2. Va poi osservato che la disciplina normativa in materia di rapporti tra applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e sospensione condizionale della pena è stata modificata per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022. Invero, il divieto di applicazione dell’istituto della sospensione condizionale dell pena alle pene sostitutive previste dal Capo III della legge n. 689 del 1981 è stato espressamente fissato solo dall’art. 61-bis legge cit., inserito nella stessa dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022. In precedenza, invece, era ampiamente consolidato l’indirizzo interpretativo secondo cui la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria era compatibile con la sospensione condizionale della pena, essendovi l’interesse del condannato ad ottenere entrambi i benefici, posto che, in caso di revoca della sospensione condizionale della pena, sarebbe stata possibile l’esecuzione della sola pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021, COGNOME, Rv. 282551 – 01; Sez. 2, n. 21459 del 7/03/2019, NOME COGNOME, Rv. 276064 – 01).
Va aggiunto che le discipline normative in tema di sospensione condizionale della pena e di pene sostitutive sono regolate dai principi di cui all’art. 2 co pen. in materia di successione di leggi penali, e, quindi, anche da quello di irretroattività delle disposizioni sfavorevoli. In effetti, la disciplina in t sospensione condizionale della pena rientra sicuramente nell’ambito delle leggi di
natura penale sostanziale, sicché può essere applicata retroattivamente solo se produce effetti favorevoli all’imputato (cfr., ad esempio, Sez. 1, n. 47291 del 30/11/2005, COGNOME, Rv. 234093 – 01), ma non anche se produce effetti sfavorevoli (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 10607 del 25/02/2003, COGNOME, Rv. 224500 – 01).
Lo stesso principio vale per le pene sostitutive di pene detentive brevi. Invero, come già osservato dalle Sezioni Unite, le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella p sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale, cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita, e, pertanto, le disposizioni che le contemplano hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2, terzo (oggi quarto) comma, cod. pen., che prescrive l’applicazione della norma più favorevole per l’imputato (così Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, COGNOME, Rv. 202870 – 01; cfr., tra le tante altre, Sez. 4, n. 29504 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273082 – 01).
Ne discende che, come già affermato da questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cu sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato (Sez. 5, n. 45583 del 3/12/2024, COGNOME, Rv. 287354 – 01; Sez. 3, n. 33149 del 7/06/2024, V., Rv. 286751 – 01).
Sotto altro profilo, però, va precisato che i criteri, cui occorre avere riguardo per applicare le pene sostitutive in luogo di quelle detentive quando si intende disporre anche la sospensione condizionale della pena, sono quelli stabiliti dall’art. 53 legge n. 689 del 1981 nella sua ultima formulazione compatibile con la concessione di tale beneficio, non essendo consentito combinare un frammento normativo di una legge e uno dell’altra legge secondo il criterio del favor rei, in quanto ciò comporterebbe la “creazione” di una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, con violazione del principio di legalità. Ciò posto, può essere utile rilevare che, secondo l’art. 53, primo comma, legge n. 689 del 1981, nel testo vigente in forza della previsione recata dall’art. 4, comma 1, lett. a), legge 12 giugno 2003, n. 134, «il giudice, nel
pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con l pena pecuniaria della specie corrispondente».
Nel caso in esame, deve osservarsi che i fatti risalgono al 2019 e, quindi, ad epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 61-bis legge n. 689 del 1981, in forza della riforma recata dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la mancata applicazione della pena sostitutiva non poteva essere giustificata dall’avvenuta concessione della sospensione condizionale, posto che, al momento della commissione di tali fatti, i due istituti erano tra loro compatibili nell’asse complessivo del sistema normativo.
2.3. Peraltro, la decisione del Collegio di appello si appalesa viziata anche sulla base di un’altra considerazione.
Il Giudice di primo grado ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena con il dispositivo della sentenza, ma, nella motivazione, ha rilevato che difettavano i presupposti per tale concessione.
La Corte di appello, quindi, non poteva liquidare la richiesta di applicazione della pena sostitutiva limitandosi ad affermare che la concessione della sospensione condizionale della pena precludeva l’accoglimento dell’anzidetta richiesta. Di contro, stante il difetto dei presupposti per la sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto porsi il problema della revocabilità di quest’ultima da parte del giudice dell’esecuzione e valutare, quindi, l’applicabilità o meno della disciplina delle pene sostitutive a prescindere dalla già concessa sospensione condizionale, destinata ad essere eliminata in sede di esecuzione.
In altri termini, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che la conclusione, a cui è pervenuta, comporta che il ricorrente, come dal medesimo lamentato, si potrebbe trovare nella situazione di non potere beneficiare di nessuno dei due istituti a causa dell’errata concessione della sospensione condizionale della pena. Dinanzi al giudice dell’esecuzione, infatti, il ricorrent non potrà chiedere la sostituzione della pena detentiva, atteso che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l’istanza del condannato al giudice dell’esecuzione, ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l’entrata in vigore del predetto decreto dall’art. 99-
bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 1, n. 36885 del 4/07/2023, Sedicini,
Rv. 285270 – 01).
Nel caso in esame, invece, il processo pendeva in grado di appello, così che solo in quella sede il ricorrente poteva avanzare la relativa richiesta.
3. Il secondo motivo è privo di specificità.
La Corte di appello, nel confermare la pena inflitta dal Tribunale, ha valorizzato i precedenti penali dell’imputato e la sua capacità a delinquere. In tal
modo ha disatteso implicitamente le considerazioni difensive poste a fondamento dell’imputato), ritenute
dell’atto di appello (ovvero il comportamento post-factum
subvalenti rispetto alle evidenziate ragioni di segno contrario.
4. Alla luce di quanto precede la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, perché, nel rispetto dei principi
suindicati, effettui un nuovo giudizio in ordine alla richiesta del ricorrente applicazione della sanzione sostitutiva della pena detentiva applicatagli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della disciplina delle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 16 aprile 2025.