Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25507 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Catanzaro quale giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza con la quale NOME COGNOME aveva chiesto la sostituzione della pena inflittagli dalla sentenza emessa in data 18 marzo 2016 dal Tribunale di Catanzaro con una delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis cod. pen. introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022
A ragione osserva che “non rientra nelle competenze del giudice dell’esecuzione la valutazione in ordine alla sostituzione delle pene detentiva, nelle condizioni date attribuite alla competenza della magistratura di sorveglianza”
Propone ricorso per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge.
Sostiene il ricorrente che l’ordinanza impugnata è illegittima sia perché ha erroneamente individuato nella magistratura di sorveglianza l’organo deputato all’applicazione delle pene sostitutive sia perché non ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli art. 3, 25 e 27 Cost., degli artt. bis cod. pen. e 95 d.lgs. n. 150 del 2022 nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’esecuzione possa sostituire le pene detentive anche nel caso di revoca della sospensione condizionale della pena. Costituisce una palese disparità di trattamento, oltre che una palese violazione dell’art. 2 cod. pen, limitare il potere di sostituzione conferito al giudice dell’esecuzione soltanto ai procedimenti pendenti in cassazione all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e non a quelli, promossi dal pubblico ministero in epoca successiva alla modifica normativa, in cui, sia pure a seguito della revoca del beneficio della sospensione condizionale, diventa eseguibile la pena detentiva
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato posto che il provvedimento, sia pure con una motivazione erronea nella parte in cui attribuisce la competenza all’applicazione delle pene sostitutive alla magistratura di sorveglianza, è pervenuto ad una decisione corretta.
In premessa, va ricordato che il d.lgs. n 150 del 2022 – noto anche come riforma Cartabia -ha modificato il regime sanzionatorio ed in particolare il comparto delle pene sostitutive. Il nuovo testo dell’art. 20-bis cod. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 150) prevede quali pene sostitutive delle pene detentive brevi: – la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, che possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni (art. 20-bis, comma secondo, cod. pen.). – il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che può essere applicato da giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni (art. 20- bis, comma terzo, cod. pen.); – la pena pecuniaria sostitutiva, che può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno (art. 20-bis, comma quarto, cod. pen.). Si tratta di pene in evidente rapporto di accessorietà rispetto a quelle principali; basta pensare che la mancata esecuzione delle sanzioni restrittive della libertà personale o la violazione
delle loro prescrizioni comporta, in ultima istanza, il recupero in toto o in part della pena detentiva originaria.
L’art. 95 del d.lgs. n. 150, muovendo dalla natura pacificamente sostanziale delle modifiche normative riguardanti il sistema sanzionatorio e della conseguente applicabilità retroattiva delle disposizioni più favorevoli al reo, reca la discipli transitoria in materia di pene sostitutive introdotta a fronte di un intervento d riforma giudicato «di portata ampia e sistematica». In quest’ottica, la disposizione in esame prevede che le norme previste dal Capo III della legge n. 689 del 1981 (come modificate dall’art. 71 del d.lgs. n. 150), se più favorevoli all’agente, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto (postergata fissata dalla legislazione successiva nel 30 dicembre 2022) e che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge n. 689 del 1981 al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge n. 689 del 1981 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. Si consente, inoltre, l’immediata applicazione della nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, senza attendere l’adozione del decreto attuativo di cui all’art. 56-bis della legge n. 689 del 1981.
Nel nuovo regime le pene sostitutive: – possono essere applicate soltanto dal giudice della cognizione nel caso di condanna a pena che non superi i limiti previsti dall’art. 20-bis cod. proc. pen.; – non possono essere condizionalmente sospese; – una volta divenuto definitivo il titolo che le applica, la loro esecuzione non può essere sospesa in conformità al meccanismo previsto dall’art.656, comma 5 cod. proc. pen. per le pene detentive, anche se costituenti residuo di maggiore pena, non superiori a quattro anni, al fine di consentire al condannato di presentare entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47 ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. In questo senso depone il chiaro testo dell’art. 67 della legge n. 689 del 1981 che esclude espressamente l’applicabilità
delle misure alternative alla 4 detenzione in favore del condannato cui sia applicata una pena sostituiva, salvo il caso dell’art. 47, comma 3-ter, Ord. pen.
In applicazione della disciplina transitoria l’adita Corte di appello, una volta revocato il beneficio della sospensione condizionale, non poteva procedere alla sostituzione della pena detentiva con alcuna delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis cod. pen. essendo pacifico che alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il 18 marzo 2016, non era ancora entrato in vigore il d. Igs. n. 150 del 2022, evento che sarebbe avvenuto il 30/12/2022 (l’originaria data del 1/11/2022, infatti, è stata posticipata dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162), né ovviamente la disciplina transitoria prevista nell’art. 95 del medesimo testo normativo.
Non rileva che la pena, anche se inflitta prima della modifica normativa più favorevole, sia comunque divenuta eseguibile, a seguito della sopravvenuta revoca del benefico della sospensione condizionale, successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. La disciplina transitoria limita gli effetti retroa favorevoli solo a vantaggio dei condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni che, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, abbiano presentato istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza”.
Non è fondata nemmeno la questione di legittimità costituzionale che si chiede di sollevare con riferimento alla delineata normativa transitoria
Sul punto possono ribadirsi le argomentazioni espresse da questa Corte di legittimità nella sentenza Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia Rv. 285420 – 01 che si è occupata della questione pervenendo – sulla base di un’approfondita analisi sia della giurisprudenza costituzionale sui limiti e sulle deroghe, per via di legislazione ordinaria, in presenza di sufficienti ragioni giustificative al princip non costituzionalizzato di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo – previsto a livello di legge ordinaria dall’art. 2, secondo, terzo e quart comma, cod. pen. – (ex plurimis: sentenze n. 215 del 2008, n. 393 del 2006, n. 80 del 1995, n. 74 del 1980, n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995 e più di recente la n. 394 del 2006, la n. 215 del 2008 e la n. 236 del 2011) sia della giurisprudenza sovrannazionale sull’art. 7, par. 1 CEDU (sentenza dalla Corte di Strasburgo del 17 settembre 2009, COGNOME) – alla condivisibile conclusione che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l’applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs., posto che il principio di retroattiv delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessa all’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato. Tra queste assume valore primario l’art. 2, comma 4, cod. pen., a mente del quale se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
In senso conforme si è espressa anche Sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023, COGNOME, che – nel dichiarare manifestamente infondata un’analoga questione di legittimità costituzionale (l’art. 95 citato nulla prevederebbe con riferimento al segmento processuale in cui alla data di entrata in vigore della riforma era già stata emessa la sentenza di appello, ma non era ancora stato proposto il ricorso per cassazione) – ha affermato che “in virtù della regola generale contenuta all’art. 2, comma quarto, cod. pen., di cui l’art. 95 costituisce diretta applicazione, l’unico limite all’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente l’entrata in vigore della riforma.” Esattamente come nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 16 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente