Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33688 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33688 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
CC – 16/09/2025
R.G.N. 17914/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 febbraio 2025 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Cremona, ad esito del giudizio ordinario, aveva ritenuto NOME colpevole del reato di truffa e lo aveva condannato alla pena di nove mesi di reclusione e trecento euro di multa.
Ha proposto ricorso l’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza per ‘mancanza della motivazione in relazione al diniego della richiesta, ex art. 58 della L. N. 689 del 1981, di conversione della pena detentiva in semilibertà ovvero detenzione domiciliare ovvero pena pecuniaria, formulata e richiesta nella nei termini di cui al comma 1bis dell’art. 598bis c.p.p.’
A fronte di detta specifica richiesta, proposta nella memoria in data 21 gennaio 2025, ‘possibile anche se non formulata in precedenza con i motivi di appello’, la Corte di appello ha omesso la motivazione valutando solo quella di ‘conversione della pena con la misura dei lavori di pubblica utilità’.
Si Ł proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1bis e 1ter , del codice di rito.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha nuovamente denunciato la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza della motivazione in relazione al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quelle diverse dal
lavoro di pubblica utilità, indicando ulteriori profili di illegittimità (omessa applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. nella valutazione prognostica delle pene sostitutive; contraddittorietà della motivazione in ordine alla graduazione delle pene sostitutive secondo il criterio di afflittività; omessa considerazione della finalità rieducativa e del principio di individualizzazione della pena; violazione dell’obbligo di motivazione specifica sui fondati motivi ostativi alla sostituzione).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con un motivo manifestamente infondato.
La Corte d’appello ha esaminato solo la richiesta di applicazione della ‘misura sostitutiva della pena dei lavori di pubblica utilità’ formulata nelle conclusioni dell’atto di appello e argomentata con il quarto motivo di gravame.
Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, il Giudice di secondo grado non era tenuto a valutare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con altre pene sostitutive diverse da quella dei lavori di pubblica utilità, proposta per la prima volta del tutto genericamente, senza alcuna argomentazione a sostegno, nella memoria depositata ex art. 598bis cod. proc. pen. in data 21 gennaio 2025.
Nella memoria si legge, sub lett. e), che il difensore, munito di procura speciale, ‘esprime, in nome e per conto dell’imputato, il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui agli artt. 545 bis c.p.p. e 53 e ss. L. 24 novembre 1981 n. 689, insistendo, in particolare, nell’applicazione della misura dei lavori di pubblica utilità, per i motivi dedotti nell’appello’; nelle conclusioni, al punto 4., veniva chiesta, in via gradata, ‘la misura sostitutiva della pena dei lavori di pubblica utilità o altra misura alternativa che si riterrà di disporre’.
Nel nuovo motivo, dunque, diverso da quello della sola applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità proposto con l’atto di appello (al quale la Corte territoriale ha dato specifica e incensurabile risposta), Ł mancata ‘l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto’ che devono sorreggere ‘ogni richiesta’, come previsto a pena d’inammissibilità dall’art. 581, comma d) , del codice di rito.
Va ribadito, infatti, che anche a seguito della modifiche operate dal decreto legislativo 10 ottobre 2002, n. 150 in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, che non hanno comunque alterato la natura sostanziale dell’istituto, «deve ritenersi valido il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale il giudice di secondo grado non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni (oggi: pene) sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto dalla decisione, dal momento che l’ambito di tale potere Ł circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola AVV_NOTAIO del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/10/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01). Inoltre, la sostituzione delle pene detentive brevi Ł rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell’imputato» (così Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo Porto, Rv. 287460 – 01).
Il principio Ł avvalorato dalle modifiche all’art. 598bis cod. proc. pen. introdotte con il ‘correttivo Cartabia’ (decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31) là dove, nell’ incipit , viene richiamato il principio devolutivo.
Il nuovo comma 1bis del citato articolo, infatti così dispone: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 597, l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non Ł possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all’articolo 545 bis, comma 2; in tal caso il processo Ł sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l’udienza si svolge senza la partecipazione delle parti».
Il nuovo comma 4bis dispone che «Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell’udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo».
I termini previsti dai citati commi fanno riferimento, per quanto concerne le udienze celebrate, rispettivamente, con trattazione cartolare o con trattazione orale (con partecipazione delle parti), alla prestazione del consenso (che, ad esempio, potrebbe non essere stato esplicitato nell’atto di appello, se presentato dal difensore privo di procura speciale) e non alla presentazione della richiesta.
Proprio il richiamo all’art. 597 cod. proc. pen. fa ritenere che non sia consentita alcuna sovrapposizione fra la facoltà attribuita alla parte dalle nuove disposizioni introdotte nell’art. 598bis «di prestare il consenso (personalmente o dal difensore munito di procura speciale) ed il differente ambito della sua logica previa richiesta da veicolare attraverso i motivi di gravame o i motivi nuovi, che deve essere necessariamente motivata in ordine ai presupposti che ne consentirebbero l’applicazione ex art. 132 cod. pen.»(così, da ultimo, Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, C., Rv. 287702 – 01; nello stesso senso, cfr. Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, COGNOME, Rv. 287820 – 01 nonchØ, fra le pronunce non massimate, Sez. 4, n. 26830 del 02/07/2025, COGNOME; Sez. 3, n. 28364 del 25/06/2025, COGNOME; Sez. 2, n. 25434 del 10/06/2025, Voci).
L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.).
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME