Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33971 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
COGNOME COGNOME PASQUALE NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letteAsentitele conclusioni del PG 5\(;,k Sàle,’cszh, eXpj, GLYPH à’j,’,:” eAz slel
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di NOME e NOME COGNOME, tesa a ottenere l’applicazione, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.
A ragione della decisione ha osservato che l’istanza muoveva dall’errato presupposto della necessità di una considerazione frazionata della pena con riferimento alla quale la sanzione sostitutiva era stata chiesta, ossia quella di quattro mesi di reclusione, in aumento rispetto alla condanna a due anni e due mesi di reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 5 dicembre 2016, irrevocabile il 25 febbraio 2017, per il reato giudicato con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rome emessa il 26 ottobre 2022.
Al contrario, la corretta applicazione dell’art. 53 della I. 24 novembre 1981 n. 689, imponeva di considerare la pena complessiva, avuto riguardo alla riduzione per il rito, che, in quanto superiore a un anno, impediva la sostituzione con la sanzione della pena pecuniaria.
NOME e NOME COGNOME, per mezzo del comune difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, con unico atto, propongono ricorso per cassazione e deducono violazione dell’art. 53 I. 24 novembre 1981 n. 689 e correlato vizio di motivazione.
Lamentano che il Giudice dell’esecuzione sarebbe pervenuto ad una errata interpretazione della disposizione de qua, così come novellata dalla cd. riforma Cartabia, che espressamente prevede che «ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate le pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’art. 81 cod. pen.».
Il chiaro tenore letterale della novella non lascerebbe, dunque, dubbi sul fatto che il legislatore abbia inteso dettare una disciplina unica ai fini del determinazione della pena, superando il testo previgente dell’art. 53 citato, nel senso che deve essere considerata la sola frazione di pena consistente nell’aumento operato ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 8 febbraio 2024, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che deducono censure infondate, devono essere rigettati.
Come ha correttamente osservato il Giudice del provvedimento impugNOME, difettano per entrambi i ricorrenti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva breve con l’invocata pena sostitutiva.
La richiesta avanzata dalla difesa è stata, infatti, correttamente ritenuta non in linea con la nuova disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 53 come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall’art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 – che prevede, ora, espressamente, che: «3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’art. 81 cod. pen.».
Il chiaro tenore letterale della nuova norma non lascia dubbi sul fatto che ora il legislatore abbia inteso dettare una disciplina unica ai fini del determinazione della pena, superando quanto previsto dal vecchio art. 53, nel senso che anche nel caso in cui essa sia la risultante dell’applicazione dell’istituto della continuazione o del concorso formale si dovrà considerare la sola pena finale, ossia quella risultante all’esito dell’aumento operato ai sensi dell’art. cod. pen., fermo restando che, come già interpretato nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 53, in caso di patteggiamento – come in quello di giudizio abbreviato – rileverà la pena finale applicata, considerando quindi, nell’ottica di favor per i riti alternativi, la riduzione per il rito.
In tale senso questa Corte si è già espressa (Sez. 5, n. 31761 del 05/06/2023, COGNOME, n.m.), osservando come tale diversa impostazione costituisca frutto della discrezionalità del legislatore che «ha inteso favorire l possibilità di applicazione delle pene sostitutive da parte del giudice della cognizione, ma ha, al contempo, dettato una regola netta e precisa quanto alla pena detentiva da considerare al fine di stabilire se essa è sostituibile o meno con una di quelle previste dal nuovo art. 53 individuandola nella pena finale, inflitta o applicata, anche nei casi di cui all’art. 81 cod. pen.»; e evidenziato – che questa sia la voluntas legís emerge con chiarezza dal tenore della norma di cui al nuovo art. 53, che a differenza di quella previgente – che dettava una diversa regola per i casi di cui all’art. 81 cod. pen. prevedendo, al comma quarto, che «Nei casi previsti dall’articolo 81 del codice penale, quando
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per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tien dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infligg per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammiss soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, det solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per quali sostituzione» – prevede ora (nuovo comma 3), come già anticipato, unicament che «3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumenta sensi dell’articolo 81 cod. pen.».
In altri termini l’art. 53 nella sua nuova formulazione prevede che si d tener conto, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro possono essere applicate pene sostitutive, degli aumenti determinati ai dell’art. 81 cod. pen. per concorso formale o continuazione, ossia della finale, senza possibilità di fare riferimento alla pena che dovrebbe infligge il reato più grave o, quando la sostituzione della pena detentiva è ammiss soltanto per alcuni reati, al solo fine della sostituzione, alla parte di reati per i quali opera la sostituzione.
Il giudice potrà, dunque, sostituire la pena detentiva solo se, dopo determiNOME l’aumento di pena per il concorso formale o la continuazione reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quatt Tale limite massimo – cui corrisponde la massima estensione possibile concetto di pena detentiva “breve” – non potrà in ogni caso essere superato.
Al rigetto del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagam delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condannQ,iricorrenti al pagamento delle spese processual Così deciso, il 29 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente