Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40479 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI n procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SANT’ANTIMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2024 del TRIBUNALE di TRANI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu AVV_NOTAIO. COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, fatta pervenire a mezzo p.e.c. del con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Trani, in funzi hne ci giudice dell’esecuzione, ha sostituito la pena detentiva di anni tre e m èsi c Jattro di reclusione irrogata a NOME COGNOMECOGNOME per il reato di estorsion agq -avata in concorso, ai sensi dell’art. 95 d. Igs. n. 150 del 2022, relat vamonte alla sentenza pronunciata in data 11 luglio 2018 dal Tribunale di Tra cc lfermata dalla Corte di appello di Bari, in data 13 gennaio 2022, con a ch; tenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’art 20-bis cod. pen., nonché d egli rtt. 53 ss. legge n. 689 del 24 novembre 1981, fissando plurime prescrizio
Con ordinanza del 19 febbraio 2024 lo stesso Tribunal ha sospeso l’esecuzione del citato provvedimento perché adottato in violazio he dell’art. 59 lett. d) legge n. 689 del 1981.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il Pubblico mini tero presso il Tribunale di Trani denunciando inosservanza o erronea applica Aiione di legge penale.
Il Tribunale, secondo il ricorrente, non avrebbe tenuto con o de Ia causa ostativa prevista dall’art. 59 lett. d), della legge n. 689 del 1981, come modificato dall’art. 71 del d. Igs. n. 150 del 2022 il quale preved è chi: la pena non può essere sostituita nei confronti dell’imputato di uno dei rea di cii all’art 4-bis Ord. pen., tra cui è compresa l’estorsione aggravata, reat ) per il quale COGNOME ha riportato condanna.
Il citato art. 4-bis Ord. pen. prevede che le misure al ternaive alla detenzione possono essere concesse a detenuti o internati per d élitto previsto dall’art. 629, comma secondo, cod. pen. solo sulla base dell’ac r:ertainento di particolari condizioni, sostanziali e procedurali, nonché di ade’ npimenti informativi che, nel caso di specie, non si risultano svolti essen losi I mitato il Giudice dell’esecuzione a constatare la presenza della propost prcveniente dall’UEPE.
Tale preclusione, a parere del ricorrente, non è superata dall’e Arata in vigore dell’art. 95 cit., come si evince dalla Relazione illustrativa del Igs. 150 del 2022, nella quale, espressamente, si afferma che u rac ionevole coordinamento con le preclusioni all’accesso alle misure altern ptive previste dall’Ord. pen. debba essere realizzato escludendo la sostituzio ie Ila pena detentiva in caso di condanna per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis Ord. )en.
Sicché anche per le pene sostitutive devono ritenersi operativ le c)ndizioni procedurali previste dall’art. 4-bis cit.
3.11 Sostituto Procuratore generale, COGNOME, ha concluso, pe 22 maggio 2024, con requisitoria scritta chiedendo l’annullament del provvedimento impugnato. r GLYPH enza del 3 serza rinvio
La difesa, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire tempestivam p.e.c. del giorno 8 maggio 2024, memoria con la quale ha conclu rigetto del ricorso. inte, a mezzo o chi adendo il
All’esito dell’udienza, per la particolare importanza delle decidere, la decisione veniva differita al 18 giugno 2024, ai sens comma 1, cod. proc. pen. queitioni da dell’art. 615,
In quella data, rilevato che l’udienza non si era potuta tenere a causa di un incendio sviluppatosi nel Palazzo di Giustizia a seg disposta l’evacuazione a scopi cautelativi, era stato impedito I dell’attività giudiziaria, il processo veniva differito all’odierna udien regol3rmente, Jito cel quale, svi: Igimento
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. Appare utile premettere che il d.lgs. n. 150 del 2022 , con l’a comma 1, lett. a), ha introdotto l’art. 20-bis cod. pen, e, con l’ar c. 31, il nuovo art. 545-bis cod. proc. pen.
Tale novella potenzia la finalità special-preventiva delle pene richk dend giudice di cognizione di individualizzare la pena in ragione d ffla f nal recupero del singolo condannato, che l’art. 27, comma primo, Cost
Gli artt. 20-bis e 545-bis cod. proc. pen. anticipano, con m pdific le a sostanziali, alla fase di cognizione la possibilità di applicazione d alle pe più sanzioni) sostitutive di quelle detentive brevi: la semilibertà ‘sosti: detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sosti utiv(:, la. pena pecuniaria sostitutiva.
Il giudice della cognizione deve valutare, all’esito del giudizi di mer sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle pene sostitutiv , sec)nd scansione bifasica.
L’art. 545-bis cod. proc. pen., infatti, prevede che, quando non sia disposta la sospensione condizionale della pena e «se ricorrano le ,cono (zio n i per sostituire la pena detentiva», il giudice, dopo la lettura del ispwitivo con l’applicazione della pena della reclusione o dell’arresto, dà avvi o alla riguardo.
A quel punto l’imputato può, personalmente o tramite un pr )curator speciale, acconsentire alla sostituzione della pena detentiva ,on na diversa da quella pecuniaria e, invece, se non può aver luogo la s Dstitu , :ione con tale pena immediatamente, il giudice, sentito il pubblico
un’apposita udienza entro sessanta giorni e ne dà contestualme te aviso alle parti e al competente Ufficio di esecuzione penale esterna, slasper dendo il processo.
Acquisite le informazioni, nell’esercizio dei poteri istrutt ri cHficiosi acquisitivi di documentazione proveniente dall’imputato, assicurati dall’ 3rt. 545bis, comma 2, cod. proc. pen., il giudice dovrà nuovamente dare I attura in udienza del dispositivo, sia esso stato modificato, perché v nga disposta l’applicazione della pena sostitutiva, o anche solo confermato.
Ciò premesso, va richiamato il dettato dell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, sulla disciplina transitoria che prevede che «Le norme previste dal Capc III della legge 24 novembre 1981, n.689, se più favorevoli, si appliono anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appell al inomento dell’entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 30 dic mbrc 2022 in base a quanto previsto dall’art. 99-bis del d.lgs. 150 del 2022, intr dotto dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazio i in egge 30 dicembre 2022, n. 199.
Lo stesso art. 95 citato prevede, altresì, che «Il conda inato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedim Tato 9endente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di ui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 2 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trent gicr -ni dalla irrevocabilità della sentenza.
Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le n arme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di proedui a penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio pr: vvede il giudice del rinvio».
Va rilevato che se, da un lato, la previsione di legge di cui all’al. 2(J-bis cod. pen. individua, esclusivamente, i limiti di pena detentiva che possno :ar luogo alla sostituzione con le «pene sostitutive», dall’altro, contiene un espre:p3o rinvio alla disciplina contenuta nel capo III della legge n. 689 del 1981.
Dunque, la disciplina regolativa è dettata, in parte, dal codic a per ale e, in parte, dagli artt. 53 e ss. della legge n.689 del 1981.
Da ciò deriva che: a) sono applicabili, anche nel particolare ca o di decisione emessa in sede esecutiva e in virtù della disciplina transitoria di cui all’alt. 95 de d.lgs. 150 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 dell) lege n.68 del 1981; b) vi è doverosa necessità di dare applicazione ai para etri iegolativi di esercizio del potere discrezionale del giudice (art. 58), così some di tener conto delle ipotesi di inapplicabilità ex lege (art. 59).
Va quindi, esplicitamente, motivato circa la sussistenza delk condizioni di applicabilità delle pene sostitutive, secondo i parametri di cui agli artt. 58 e 59 della legge n. 689 del 1981, come riformulati dal d.lgs. n. 150 del 022 cfr. Sez. 2, n. 2341 del 19/12/2023, ricorrente COGNOME), tenendo present che l’art. 59 prevede le condizioni soggettive per la sostituzione della p !na detentiva escludendo la possibilità di applicarla per chi: – ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostituti ra o durante l’esecuzione della stessa; – deve essere sottoposto a misura di ;icurezza personale; risulta condannato per uno dei reati di cui all’art. 4-bis ord. ben.
Tale preclusione ricorre nel caso al vaglio visto il titolo di reato per i quale l condannata ha riportato la pena in esecuzione.
Non può condividersi l’opposto orientamento richiamato da Seg. 2, 1. 12974 del 2024, ricorrente Cuni (in relazione a fattispecie di rapina aggra rata).
Invero, deve notarsi come la norma “facoltizzante” le pen sostitutive e quella inibitoria di cui alla lett. d) dell’art. 59 legge n. 689 del 198 L son) entr in vigore contemporaneamente (l’art.95 cit. richiama tutte le di1 posizioni novellate della legge n. 689 del 1981) e, dunque, non può farsi questione di disposizione applicata retroattivamente, quanto al disposto di all’art. 59 citato.
La disciplina delle pene sostitutive invero, pur ponendo limiti di a xesso, è senz’altro, nel suo complesso, norma di favore e, dunque, se sussi te detto limite il caso non rientra nella sfera applicativa del beneficio.
Pertanto, va affermato il principio per il quale sono applica ili, anche nel particolare caso di decisione emessa in sede esecutiva e in virtù Yella disciplina transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. 150 del 2022, le disposizioni ci cui articoli 58 e 59 della legge n. 689 del 1981, ma vi è doverosa ne:essi±:3 di dare applicazione ai parametri regolativi di esercizio del potere discrezionale del giudice (art. 58 cit.), così come di tener conto delle ipotesi di in pplic 9bilità ex lege (art. 59 cit. cfr., nel medesimo senso, Sez. 1, n. 12203 del 16 dicembre 2023, dep. 2024, ricorrente COGNOME).
Inoltre, il Collegio richiama l’orientamento costante di questa Corte di legittimità, espresso in tema di successione delle leggi penali nel .empo in relazione all’istituto della prescrizione, secondo il quale (tra le al re, ez. 5, 26801 del 17/07/2014, Cappetti, Rv. 260228) non è consentita l’applicazione simultanea di disposizioni introdotte ex novo (nella specie introdo te dilla legge n. 251 del 2005) e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggior convenienza per l’imputato, occorrendo, invece, applicare integramente l’una o l’altra disciplina valutandone la natura di norma di favore.
Segue l’annullamento senza rinvio del provvedimento i pugroto, per essere inammissibile l’istanza di sostituzione della pena detentivadi anni mesi quattro di reclusione irrogata alla ricorrente.
P.Q.M.
Sciogliendo la riserva, annulla senza rinvio l’ordinanza impugn ita p r ess l’istanza inammissibile.
Così deciso, il 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidei tte