Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13318 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE di APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 30/5/2023, ha accolto l’istanza proposta da COGNOME ai sensi dell’art. 95 D.Igs 150/2022 e ha sostituito la pena detentiva di anni tre di reclusione con la detenzione domicilia prevista dal Capo III della L. 689/1981.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale di Catania che ha dedotto la violazione della legge penale in relazione all’art. 59 lett. d), L. 689/1981 in qua
pena si riferisce a una condanna per il reato di cui all’art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen., sarebbe da ritenersi ostativo ai sensi dell’art. 4 bis ord. pen.
In data 14 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nell’unico motivo di ricorso il Procuratore Generale di Catania deduce la violazione della legge penale in relazione all’art. 59, primo comma, lett. d), L. 689/1981 in quanto la p si riferisce a una condanna per il reato di cui all’art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen., sarebbe da ritenersi ostativo ai sensi dell’art. 4 bis ord. pen.
La doglianza è fondata.
2.1. L’art. 59 della L. 689/1981 prevede le condizioni soggettive ostative per sostituzione della pena detentiva.
La lettera d) stabilisce espressamente che non si può procedere alla sostituzione nel caso in cui la pena detentiva si riferisce a uno dei reati di cui all’art. 4 bis della L. 26/7/1975, n. 354, salvo che non sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 323 bis, secondo comma, cod. pen.
Il citato articolo 4 bis, al comma 1 ter, prevede che i benefici di cui al primo comma possono essere concessi per il reato di rapina aggravata di cui all’art. 628, terzo comma, co pen. solo se non sussistono collegamenti con la criminalità organizzata.
In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, tale reato è uno dei reati c.d. os di cui all’art. 4 bis per il quale, in virtù dell’espresso richiama contenuto nell’art. 59 D.I 681/1989, non si può procedere alla sostituzione della pena detentiva (Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, COGNOME, Rv. 281613 – 01; Sez. 1, n. 18496 del 31/01/2018, COGNOME, Rv. 273070 – 01; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, COGNOME, Rv. 253784 – 01).
2.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato sul punto è carente.
A fronte della specifica previsione normativa che impone di verificare se operi una dell condizioni ostative di cui all’art. 59 L. 689/1981, infatti, il giudice dell’esecuzione, al d generico riferimento al titolo del reato, ha omesso di accertare se nel capo di imputazione e contestata e se è stata ritenuta in sentenza o meno, come evidenziato dal pubblico ministero, l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma.
2.3. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata affinché il giudice di rinvio proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2023.