Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 686 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 686 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CASTEL VOLTURNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto l’annullamento della gravata sentenza con restituzione degli atti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 dicembre 2024, il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME, la pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 1000 di multa per i reati di cui all’art. 628, commi 2 e 3, n.1, cod. pen. (capo a), e per i delitti di lesione personale aggravata (capo b) e di porto di arma (capo c), con sostituzione – egualmente concordata dalle parti – della pena principale, ex artt. 20 bis cod. pen., 545 bis cod. proc. pen., 53 e 56 bis I. 689/1981, con la pena dei lavori di pubblica utilità.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge, limitatamente alla disposta sostituzione della pena principale con la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, con riferimento all’art. 59, lett. d), I. 689/1981, come modificato dall’art. 71, lett. g), del d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che esclude i reati di cui all’art. 4-bis, comma 1-ter, I. n. 354/1975 dal novero dai delitti punibili con pena sostitutiva. A parere del ricorrente, la disposta sostituzione della pena configura un’ipotesi di pena illegale, in quanto estranea al paradigma di legge nei suoi tratti essenziali e, quindi estranea all’ordinamento per specie e genere, secondo le definizioni attribuite a tale situazione processuale dalla giurisprudenza di legittimità (Rv 283689).
È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto l’annullamento della gravata sentenza con restituzione degli atti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Firenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato.
Come correttamente dedotto dal ricorrente, la disposta sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità configura un’ipotesi di pena illegale, atteso il disposto dell’art. 59, lett. d), I. 689/1981, come modificato dall’art. 71, lett. g), del d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che ha escluso l’ascritto reato (rapina impropria aggravata dall’uso dell’arma, ai sensi dell’art. 628, secondo e terzo comma, cod. pen.) – ricompreso nell’elenco dei reati cd. ostativi,
di cui all’art. 4-bis, comma 1-ter, I. 26 luglio 1975, n. 354 – dal novero dai delitti punibili con pena sostitutiva (cfr. Sez. 2, n. 34380 del 17/09/2025, Pg. c. Genovese, Rv. 288684 – 01: «in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, integra un’ipotesi di pena illegale l’applicazione di una pena sostitutiva di pena detentiva breve per uno dei reati di cui all’art. 4-bis ord. pen., ostandovi l’espresso divieto contenuto nel disposto dell’art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689»: fattispecie relativa al delitto di rapina aggravata).
Peraltro, risalendo il fatto contestato al 27 agosto 2023, non può trovare applicazione il principio, affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 35181 del 01/10/2025, Acquaviva, Rv. 288697 – 01) con riferimento a fatti precedenti al 30 dicembre 2022, data d’entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022 («in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione sancito dall’art. 59, comma primo, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione successiva alla sua novellazione ad opera dall’art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore delle modifiche, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole per il condannato»; in applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione con cui era stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva avanzata con riguardo a condanna per un delitto di rapina aggravata).
Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 14/11/2025
Il consigliere estensore
Il presidente