Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1065 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1065 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 18/02/1978
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di NOVARA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME per ottenere, ai sensi dell’art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, r. 150, l’applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare in relazic ne alla sentenza resa in data 3 novembre 2017, con la quale esso istante en stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 500,00 euro di multa.
A ragione della decisione, osservava il Tribunale che detta sentenza era divenuta irrevocabile in data 22 novembre 2022, ovvero in data antecedente a quella (30 dicembre 2022) di entrata in vigore del decreto legislativo n. .50 del 2022, sicché non sussistevano, nella specie, i presupposti di legge per l’intervento del giudice dell’esecuzione, intervento che sarebbe stato giustificato solo rei caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto citato, il procedimento a calco del MALAJ fosse “pendente innanzi alla Corte di cassazione”.
Ha proposto ricorso l’interessato, per il tramite del difensore, denunciando la violazione dell’art. 95, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Segnala il ricorrente che, diversamente da quanto affermato dal Tr burlale di Novara, la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 3 novembre 2017 era divenuta, in realtà, irrevocabile in data 23 novembre 2023 (non in cata 23 novembre 2022), sicché non poteva sostenersi che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, il giudizio nei suoi confronti risultasse “esaurito”.
Ricorda, inoltre, il ricorrente che, pronunciandosi in argomento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, «ai fini dell’applicabilità del regim transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositiv) della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.» (richiama Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023); la Corte di leg ttimità ha, dunque, statuito che, «anche ai fini dell’applicazione dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, la locuzione “procedimento pendente innanzi la Corte di cassazicine”, al pari di quella riferita alla pendenza in grado di appello, si riferisce al secimento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell’appello».
Nel caso in esame la sentenza della Corte d’appello di Torino risulta emessa in data 11 luglio 2022 e il ricorso per cassazione è stato presentato il 23 no n , embre
2022, circostanze temporali, quelle indicate, che avrebbero dovuto indurre il giudice dell’esecuzione a considerare “pendente” il procedimento dinanzi alla Suprema Corte, definito in data 23 novembre 2023, alla data di entrata vic ore del decreto legislativo n. 150 del 2022, e, di conseguenza, a pronunciarsi nel merito.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in adesione alla tesi del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Come correttamente ricordato da ricorrente e Procuratore generale, questa Corte ha, in più occasioni, affermato che, «ai fini dell’applicabi ità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, i. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del disposith ,o della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore de I citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al GLYPH giudice dell’esecuzione, GLYPH ai GLYPH sensi GLYPH dell’art. GLYPH 666 GLYPH cod. GLYPH proc. GLYPH pen.» (Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285684 – 01; Sez. 3, n. 51 ;57 cel 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628 – 01; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285228 – 01).
Nel caso in esame, risulta pacificamente dagli atti, cui il Collegio può accedere quale giudice del “fatto processuale” (Sez. U, n. 42792 del 31/1(/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 – 01):
che, con sentenza in data 3 novembre 2017, il Tribunale di Novara ha condannato NOME COGNOME alla pena di due anni di reclusione e 500,00 3uro di multa;
che la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di prima grado con sentenza dell’Il luglio 2022;
che il ricorso per cassazione, presentato in data 23 novembre ; 022, è stato definito con sentenza del 23 novembre 2023;
che in data 22 dicembre 2023 l’interessato, in relazione alla men ! sentenza di condanna, ha presentato al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 95 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, istanza di applicazione della pena sosiltutiva della detenzione domiciliare.
Sulla base delle descritte emergenze, il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione pendeva, dunque, già dalla data dell’Il luglio 2022, coincidente con l’emissione del dispositivo della sentenza di appello, sicché, verificata la tempestività dell’istanza in riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza (23 novembre 2023 e non 23 novembre 2022, come erroneamente affermato nel provvedimento avversato), il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto valutarla nel merito e non respingerla per la ritenuta insussistenza del presupposto, viceversa sussistente, della pendenza del giudizio di cassazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022).
Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Novara che, verifi:ata la tempestività dell’istanza proposta dal MALAJ, dovrà procedere a valutarla nel merito.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esz me al Tribunale di Novara.
Così deciso in Roma, I’ll ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente