Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38462 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI LECCE
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha ammesso NOME COGNOME, in relazione alla pena da espiare, alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Lecce, deducendo violazione di legge.
Rileva il ricorrente che: – COGNOME aveva proposto il 17 aprile 2023 alla Corte di appello di Lecce istanza di detenzione domiciliare sostitutiva, accolta con sostituzione della pena della reclusione di quattro anni con la detenzione domiciliare sostitutiva; – a seguito di ordine di esecuzione emesso dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di Lecce il 30 maggio 2023, il suddetto proponeva istanza di misura alternativa al Tribunale di sorveglianza di Lecce che, ritenendo non esecutiva la detenzione domiciliare, deliberava su tale istanza concedendo l’affidamento in prova. Lamenta che in tal modo è stato violato il principio di inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione al condanNOME in espiazione di pene sostitutive, previsto dall’art. 67 I. 24 novembre 1981, n. 689.
Il P. g. ricorrente insiste per l’annullamento, con le conseguenze di legge, del provvedimento impugNOME.
Il difensore di COGNOME deposita memoria scritta, insistendo sull’inammissibilità o, in subordine, infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede, al primo comma, che «Salvo quanto previsto dall’art. 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I del medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condanNOME in espiazione di pena sostitutiva».
Il testo è chiaro e fa leva sull’espiazione della pena sostitutiva.
Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Lecce dà atto che: – la Corte di appello di Lecce con provvedimento del 15 aprile 2024 concedeva a COGNOME
la detenzione domiciliare sostitutiva in relazione alla pena di anni quattro di reclusione; – la Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Lecce con provvedimento del 19 aprile 2024 trasmetteva dette determinazioni al Magistrato di sorveglianza di Lecce, il quale non emetteva il provvedimento di conferma o modifica delle prescrizioni contenute in detto provvedimento del 15 aprile 2024.
Muovendo, quindi, dal presupposto della non esecutività della detenzione domiciliare sostitutiva, avuto riguardo alla complessa procedura di cui all’art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la Corte di appello correttamente ha ritenuto di concedere a COGNOME la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, non incorrendo in alcuna violazione di legge.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024.