Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48073 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48073 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RIVIERA NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/1/2023 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Genova, accogliendo la richiesta delle parti, formulata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., riduceva la pena inflitta a COGNOME NOME NOME e COGNOME NOME in quella di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agi artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2, 61 comma 1 n. 5 e 7 cod. pen.
Pendenti i termini per il ricorso per cassazione, i difensori dell’imputata investivano la Corte di appello della richiesta di applicazione di pena sostitutiva ai sensi degli artt. 53 I. 689/81 e 95 d.lgs 150/2022.
La Corte di appello dichiarava inammissibile la richiesta, sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere presentata prima della sentenza di secondo grado.
La difesa di NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di cui sopra, articolando il seguente motivo di doglianza
Motivo unico: violazione degli artt. 95 d.lgs. 150/2022, 53 I. 689/81 e 599-bis cod. pen.
La difesa si duole dell’erronea applicazione delle norme indicate. Lamenta che, sulla base del combinato disposto dalle due norme, la Corte di appello, con la sentenza, avrebbe potuto applicare una delle pene sostitutive brevi di cui all’art. 53 I. 689/81. Essendo consentito ai difensori di pervenire ad un accordo nei limiti dei motivi originari proposti, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o quella degli arresti domicliari avrebbe potuto essere applicata d’ufficio dalla Corte territoriale. In ogni caso sarebbe stato necessario che la Corte territoriale si esprimesse sulla praticabilità di questa opzione.
La Corte di appello avrebbe potuto applicare ex post le sanzioni sostitutive, non essendo scaduto il temine per impugnare la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione e, pertanto, essendo ancora pendente il giudizio di secondo grado.
In considerazione della motivazione espressa dalla Corte di appello, si dovrebbe ritenere che la difesa possa avanzare l’istanza in sede escutiva, tuttavia questa ipotesi richiederebbe che, al momento dell’entrata in vigore del decreto 150/2022, fosse già pendente il giudizo di legittimità.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La ricorrente aveva definito la sua posizione addivenendo al c.d. “concordato in appello”.
Dopo l’emanazione della sentenza, pronunciata il 25/1/23, la difesa, in data 3/4/2023, inoltrava una istanza alla Corte di appello in cui chiedeva l’applicazione di una pena sostitutiva ex art. 53 I. 689/81 e 95 d.lgs 150/22. La Corte di appello ha dichiarata inammissibile l’istanza, evidenziando che la richiesta avrebbe dovuto essere presentata prima della definizione del giudizio.
I motivi di doglianza sono manifestamente infondati; pertanto il ricorso proposto è inammissibile.
L’art. 95 d.lgs 150/2022 stabilisce che le norme previste dal capo III della I. 24 novembre 1981 n. 689, se più favorevoli, si applicano ai procedimenti penali pendenti in primo o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del citato decreto.
Deve qui richiamarsi quanto osservato sulla nozione di “pendenza”. dalle Sezioni Unite di questa Corte, che si sono pronunciate sull’argomento in tema di normativa transitoria quanto al nuovo regime della prescrizione e alla disciplina transitoria, affrontando la questione se dovesse ritenersi pendente in appello il processo dopo la sentenza di primo grado, anche in assenza della proposizione dell’impugnazione, ai fini dell’applicazione della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
Al riguardo le Sezioni Unite, nella sentenza n. 47008 del 29/10/2009, COGNOME, Rv. 244810, hanno chiarito che la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina in sé la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa
all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli, senza la necessità della proposizione dell’impugnazione.
In particolare le Sezioni Unite hanno rilevato, seppur in relazione alla previsione transitoria che limitava l’effetto retroattivo della più favorevole disciplina in tema di prescrizione, che «non deve tanto ricostruirsi la nozione generale ed astratta di pendenza del giudizio o di pendenza del giudizio di appello, ma piuttosto l’esatto significato che la locuzione normativa assume nel particolare contesto in cui è stata introdotta, considerando gli interessi perseguiti e le condizioni per le quali l’esclusione della retroattività si palesa compatibile con la legge fondamentale. Né potrebbe giovare un richiamo dogmatico al dato testuale, posto che il concetto di pendenza non ha ricevuto definizione nel nostro sistema processual-penalistico, il che consente di adeguarlo alle caratteristiche ed alla finalità delle situazioni in cui è destinato ad incidere».
Aggiungeva l’autorevole COGNOME come « ravvisare la pendenza di un procedimento in appello nel momento in cui viene emesso il provvedimento che pone fine al grado precedente trova congrua spiegazione nella circostanza che questo evento comporta l’impossibilità per il giudice di assumere ulteriori decisioni in merito all’accusa, nell’ambito del processo principale».
In base al principio stabilito dalle Sezioni Unite richiamate, la fase dell’appello si conclude con l’emanazione della sentenza di secondo grado, che determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di Cassazione.
Il principio è applicabile al caso in esame: avendo la Corte di appello già definito il giudizio di secondo grado, la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva non poteva essere utilmente proposta in quella sede, pendendo il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
In senso conforme si è recentemente espressa, in un caso assimilabile al presente, Sez. 6 n. 33027/23, non massimata, la quale ha chiarito che: “ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.Ig. n. 150 del 2022, affinchè il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una
richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione in appello”.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 3 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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