Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12136 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12136 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARGA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con( i ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Bologna, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME, avente a oggetto la sostituzione della pena di un anno e quattro mesi di reclusione, inflittale dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 16 gennaio 2023, con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ai sensi degli artt. 545-bis proc. pen e 20-bis cod.pen.
Secondo la Corte territoriale difettavano i presupposti di legge per la richiesta de qua, poiché: i) «la sostituzione ex art. 545-bis cod. proc. pen. può essere ritenuta applicabile d’ufficio subito dopo la lettura del dispositivo e n oltre»; ii) la relativa richiesta dev’essere svolta «prima della lettura dispositivo»; iii) la circostanza che subito dopo la lettura del dispositivo n fosse stato dato l’avviso alle parti consentiva di ritenere, implicitamente, che no ricorressero le condizioni per l’invocata sostituzione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che – con un unico, articolato motivo – ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, let b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 54 bis cod. proc. pen e 20-bis cod.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
La COGNOME declaratoria COGNOME d’inammissibilità COGNOME sarebbe COGNOME erroneamente COGNOME fondata sull’affermazione – contraria alla lettera della legge – che l’imputato dovesse f richiesta della sanzione sostitutiva prima della lettura del dispositivo e c comunque, il mancato avviso ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. da parte del Giudice di appello sarebbe stato indicativo dell’assenza delle condizioni per l’applicazione per la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689.
Ciò tanto più che la condizione ostativa alla richiesta di sanzioni sostitutiv (ovverosia la condanna a pena non condizionalmente sospesa) era stata eliminata “a sorpresa” dal Giudice di appello che, difatti, aveva revocato i beneficio precedentemente concesso dal Giudice di primo grado.
La decisione, in definitiva, sarebbe in contrasto con la rado della modifica legislativa, tesa a realizzare il reinserimento sociale quanto più effettivo con minore sacrificio della libertà personale.
Il Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 giugno 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
Con l’art. 1, comma 17 della Legge 27 settembre 2021 n. 134, entrata in vigore il 19 ottobre 2021, e con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), attuativo dei principi in essa enunciati, il legislatore ha ridisegn anche il quadro generale delle cd. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi introdotto e disciplinato sino ad oggi dalla L. n. 689/81.
Per ciò che qui rileva, l’art. 545-bis cod. proc. pen. introduce, tra gli successivi alla deliberazione del giudizio di merito, e, precisamente, dopo la lettura del dispositivo (art. 545 cod. proc. pen.), una nuova fase: è previs infatti, che, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il Giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la p detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti, acquisendo il consenso dell’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Come chiarisce la Relazione illustrativa alla novella, solo a partire dall lettura del dispositivo, «sia il giudice, sia le parti sono in grado di effettuar prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive», di cu all’art. 53 della legge n. 689/1981 (e nei limiti edittali ivi stabiliti). momento, infatti, sono cristallizzati tutti i fattori della decisione: la misura pena principale inflitta (la cui entità determina l’applicabilità o meno delle pe sostitutive); se la pena principale sia stata o meno sospesa (posto che le pen sostitutive si applicano solo in caso di mancata sospensione condizionale della pena); la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza; se – in caso di r previsti dalla c.d. prima fascia dell’art. 4-bis, della legge 354 del 1975 – siano state o meno riconosciute determinate attenuanti (in presenza delle quali possono essere disposte pene sostitutive di pene detentive brevi).
Ancora, la Relazione illustrativa precisa che nel «caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sostituzione delle detentive brevi, al fine di dare evidenza alla possibilità di sostituzione della pe il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, è gravato dell’onere di d avviso alle parti» e, a «questo punto, l’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con
una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria», fermo restando che l’assenso all’applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria dev consistere in un «atto personalissimo dell’imputato, da manifestare in modo esplicito (non essendo sufficiente un consenso o una “non opposizione” desunta dalla mera inerzia dell’imputato o del suo difensore), in ragione della rilevanz delle conseguenze che gravano sul condannato».
Ciò premesso, rileva il Collegio che la situazione fattuale è esattamente quella indicata dal ricorrente e, segnatamente, la sentenza con riferimento alla quale egli ha chiesto la sostituzione della pena detentiva breve con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata emessa il 16 gennaio 2023 e so in quella occasione – attraverso la revoca della sospensione condizionale della pena da parte del Giudice di appello – si è delineata la situazione di astra sostituibilità della pena detentiva breve.
In tale situazione la Corte di appello di Bologna ha fondato la declaratoria d’inammissibilità dell’istanza ritenendola manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ma è invece è entrata nel merito di rilevanti questio interpretative della norma di nuovo conio.
La decisione della Corte di appello è stata, dunque, emessa in violazione del principio consolidato in sede di legittimità secondo cui il decreto inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già riget ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge.
La rado della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu ()culi di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell’istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all’istante il contraddittorio camerale previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 3 , n. 47402 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996).
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna competente per il nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Bologna.
Così deciso il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente