Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7052 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 32843/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a MARSALA il 24/06/1969
avverso l’ordinanza del 16/07/2024 del TRIBUNALE di Trapani vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 16 luglio 2024 il Tribunale di Trapani – quale giudice della esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza introdotta da NOME ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n.150 del 2022, tesa ad ottenere la sostituzione, ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen., della pena inflitta con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trapani.
1.1 In motivazione si rappresenta che la decisione di secondo grado Ł antecedente al 30 dicembre del 2022 e che non Ł stato proposto il ricorso per cassazione. Dunque non sarebbe applicabile la disposizione di legge invocata.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Peraino NOME deducendo erronea applicazione di legge.
2.1 Si rappresenta che secondo l’art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022 la domanda di applicazione delle nuove disposizioni in tema di pene sostitutive – in caso di pendenza del procedimento in cassazione al momento di entrata in vigore della legge – va rivolta al giudice della esecuzione entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel caso in esame era pertanto ammissibile la domanda rivolta al giudice della esecuzione, essendosi determinata la irrevocabilità in data 17 gennaio 2024 a seguito di proposizione del ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
1.1 Pacifico il fatto che la data di vigenza del d.lgs. n.150 del 2022 Ł quella del 30 dicembre del 2022.
Il legislatore nella disposizione transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022, al fine di rendere applicabile il novum normativo favorevole ai procedimenti in corso, descrive tutte le fasi del procedimento penale (pendenza in primo grado, pendenza in appello, pendenza in cassazione) attribuendo al giudice dell’esecuzione, in un termine perentorio (trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza) il potere di valutare la domanda di applicazione delle nuove norme in tema di pene sostitutive nella ipotesi in cui alla data di vigenza era pendente il procedimento innanzi la Corte di Cassazione.
Come Ł stato già affermato in arresti di questa Corte di legittimità (v. Sez. VI, n.34091 del 21.6.2023, rv 285154) ai fini dell’operatività della disciplina transitoria di cui all’art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all’art. 20-bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione , con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione.
La «pendenza» della fase di legittimità ha pertanto inizio con l’emissione del dispositivo di secondo grado, posto che vi deve essere «continuità» anche meramente virtuale tra le fasi del procedimento.
La decisione impugnata, per quanto sinora detto, non realizza una corretta lettura delle disposizioni di legge coinvolte nel percorso interpretativo e muove da un errore percettivo.
La disposizione transitoria, in particolare, richiede esclusivamente che al 30 dicembre del 2022 possa definirsi «pendente», nel senso prima precisato, la fase del procedimento identificabile come quella di legittimità (posteriore alla pronunzia del giudice di secondo grado o a quella di primo grado nei casi di inappellabilità) e che, successivamente, si determini – nei modi prima ricordati – la irrevocabilità della sentenza (in tutta evidenza, di condanna, altrimenti non vi sarebbe interesse a chiedere una pena sostitutiva). Nel caso in esame la data di irrevocabilità Ł di certo posteriore alla data ‘spartiacque’ del 30 dicembre 2022, risultando definito il giudizio di legittimità in data 17 gennaio 2024, con sentenza numero 13743 del 2024.
Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Trapani.
Così Ł deciso, 03/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME