Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11190 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto
l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, deliberata il 15 dicembre 2022, pubblicata 15 marzo 2023, la Corte di Appello di Bari ratificava, ex art. 599-bis cod. pr pen., il concordato sui motivi di gravame, intervenuto tra il Procuratore gene e gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, appellanti avverso la sentenza di primo grado che li aveva riconosciuti colpevoli di tentato omicid aggravato e porto di arma impropria.
La COGNOME Corte, COGNOME conformemente COGNOME all’accordo, COGNOME dichiarava COGNOME prescritta COGNOME la contravvenzione e, quanto al delitto, applicava l’attenuante della provocazio prevalente assieme alle già riconosciute attenuanti generiche sull’aggravante futili motivi, riducendo la pena principale alla misura di quattro anni di reclu per NOME COGNOME e di tre anni e dieci mesi di reclusione per NOME COGNOME.
Ricorrono entrambi gli imputati, mediante unico atto, sottoscritto d comune difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, al solo scopo di beneficiare delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Sostengono i ricorrenti che, a fronte di ricorso proposto dopo l’entrat vigore del citato decreto legislativo, non troverebbe applicazione la discip transitoria recata dal suo art. 95 e alla sostituzione della pena detent presenza (come nella specie) di tutti i requisiti di legge, potrebbe atte direttamente questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini dell’applicabilità regime transitorio previsto per le pene sostitutive delle pene detentive b dall’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia del dispositivo d sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del c decreto legislativo, determina la «pendenza» del procedimento «innanzi la Cort di cassazione» e consente, quindi, al condannato, che la impugn tempestivamente, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizi legittimità sotto il vigore della nuova normativa, di presentare l’istan sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’ar cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285684-01; Sez 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628-01; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285228-01).
I ricorsi devono essere dunque dichiarati inammissibili, essend manifestamente infondata la prospettazione che li sorregge, ossia che dovess essere direttamente questa Corte, nel caso sopra delineato, a provvedere riguardo.
Resta salva l’attivazione del meccanismo, di cui all’art. 95, comma 1, c nelle forme e nei termini ivi stabiliti.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Va invece esclusa l’applicazione della sanzione del pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a fronte di ricorsi definiti sulla ba orientamento giurisprudenziale affermatosi e consolidatosi in data successiva al loro proposizione (C. cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali.
Così deciso il 28/11/2023