Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20042 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20042 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
– Presidente –
UP – 23/04/2025 R.G.N. 7137/2025
NOME COGNOME
UP – 23/04/2025 R.G.N. 7137/2025
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Firenze nel procedimento a carico di: NOME (cui CODICE_FISCALE) nato a null (MAROCCO) il 01/11/1992 avverso la sentenza del 02/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso
letta la memoria difensiva depositata dall’avv.NOME COGNOME con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, rigettarsi il ricorso del P.G. presso la Corte d’appello di Firenze
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 02/10/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato NOME alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine al delitto di cui all’art. 628 cod. pen. (capo A), esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 3, n. 3 bis, cod. pen. e in ordine al delitto di cui all’art. 624 cod. pen. (capo C), esclusa le circostanze aggravanti di cui agli artt. 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen.
Il giudice in sentenza disponeva la sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare alle condizioni e con le prescrizioni indicate nella separata ordinanza emessa in pari data.
2.Avverso detta statuizione ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze che denuncia violazione di legge avendo il GIP disposto la sostituzione della pena detentiva in violazione del divieto di cui all’art. 59 L. 689/81 come modificato dalla D.lgs. 150/2022, che prevede che il delitto di rapina aggravata Ł reato ostativo ex art. 4 bis L. 354/1975, ai fini della applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł manifestamente infondato.
2.Va infatti evidenziato che, in linea di principio, le considerazioni del Pubblico Ministero impugnante sono corrette.
L’art. 59 L. 689/81, detta testualmente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva escludendo la possibilità di applicarla:
nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle medesime pene sostitutive; Ł fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie piø grave di quella revocata;
con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, Ł stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l’ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;
nei confronti dell’imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale,
salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
d) nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’ articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.
La preclusione riguarda specificamente il delitto di rapina aggravata. L’art. 4 bis, co.1-ter, L. 354/1975) recita: ‘I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purchØ non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600 bis, secondo e terzo comma, 600 ter, terzo comma, 600 quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
Tale preclusione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non Ł ravvisabile nel caso concreto in quanto il giudice, in sentenza, ha espressamente ha escluso la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, co. 3, n. 3 bis, cod. pen., per essersi il delitto verificato fuori dei luoghi di privata dimora (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) sicchŁ nessun impedimento sussiste ai fini della applicazione della pena sostitutiva.
Questa Corte ha affermato che l’esclusione dai benefici penitenziari, prevista dall’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento ai reati c.d. ostativi (categoria richiamata dall’art. 59 lett. d) cit.), opera in relazione all’astratto titolo del reato giudicato, a nulla rilevando in assenza di diversa ed espressa previsione di legge che, concretamente, la sentenza di condanna riconosca un’ipotesi attenuata, incidente solo sul trattamento sanzionatorio (Sez. 7, n. 39918 del 17/02/2017, Rv. 270977; Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Rv. 217096). Ed invero la formulazione testuale dell’art. 4 bis ed il richiamo ai delitti ivi indicati manifesta l’intento del Legislatore di assegnare esclusivo rilievo al profilo oggettivo, sulla scorta del mero titolo del reato giudicato, in ragione della presunzione di specifica pericolosità di quanti ne siano stati ritenuti responsabili, a prescindere dalla modulazione delle decisioni assunte in tema di trattamento punitivo e di bilanciamento tra circostanze eterogenee. (Sez. 1, n° 6830 del 28.01.2016, Rv.66240).
Nella specie, tuttavia, la sentenza ha escluso la citata aggravante non solo ai fini sanzionatori, ma in fatto facendo perdere al delitto la originaria connotazione di gravità e determinando la allocazione dello stesso tra i delitti non ostativi .
Alla luce di quanto complessivamente esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così Ł deciso, 23/04/2025 Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME