Pene Sostitutive: la Cassazione Definisce la Competenza per i Processi Pendenti
Con l’ordinanza n. 45775/2023, la Corte di Cassazione fornisce un chiarimento cruciale sull’applicazione delle pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022). La decisione specifica quale sia il giudice competente a decidere sull’applicazione di tali pene per i procedimenti che erano già pendenti in Cassazione al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa. Questa pronuncia stabilisce un principio procedurale fondamentale, indicando la via corretta per i condannati che intendono beneficiare delle nuove misure.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna dell’11 ottobre 2022, che confermava una precedente condanna del Tribunale di Modena. La ricorrente, tramite il suo difensore, ha sollevato due motivi di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il primo motivo contestava vizi di motivazione e l’errata applicazione della legge penale, ma è stato considerato dalla Suprema Corte come una mera riproposizione di argomenti già discussi e respinti nel grado di appello, e pertanto dichiarato inammissibile per mancanza di specificità.
Il secondo motivo, di gran lunga più rilevante, invocava l’applicazione di una delle pene sostitutive previste dalla Legge n. 689/1981, come modificata dalla recente Riforma Cartabia. La questione centrale era se tale richiesta potesse essere avanzata per la prima volta direttamente in sede di Cassazione.
Le Pene Sostitutive e la Disciplina Transitoria
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione della disciplina transitoria della Riforma Cartabia, in particolare dell’art. 95 del D.Lgs. 150/2022. La riforma, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ha ampliato il ricorso alle pene sostitutive delle pene detentive brevi. Il problema sorgeva per tutti quei processi, come quello in esame, in cui la sentenza d’appello era stata emessa prima dell’entrata in vigore della riforma, ma il cui procedimento era ancora pendente davanti alla Corte di Cassazione a quella data.
La ricorrente sosteneva di poter chiedere l’applicazione della nuova e più favorevole disciplina direttamente alla Corte di Cassazione. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno respinto questa interpretazione, basandosi sul testo della norma transitoria.
La Decisione della Corte sulla Competenza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il secondo motivo manifestamente infondato, chiarendo in modo inequivocabile la procedura da seguire. Ha evidenziato che l’art. 95 D.Lgs. 150/2022 stabilisce una regola precisa: per un condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, il cui procedimento era pendente in Cassazione al momento dell’entrata in vigore della riforma, l’istanza per l’applicazione delle pene sostitutive deve essere presentata al giudice dell’esecuzione.
Questo significa che la competenza non è della Corte di Cassazione, che ha il compito di giudicare sulla legittimità della sentenza impugnata, ma del magistrato che si occupa di dare attuazione alla condanna una volta che questa è diventata definitiva.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su una lettura letterale e logica della disposizione transitoria. L’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 150/2022 prevede che il condannato “può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive […] al giudice dell’esecuzione […] entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza”.
Nel caso specifico, la sentenza d’appello era stata emessa l’11 ottobre 2022. Alla data di entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022), il procedimento era effettivamente pendente davanti alla Corte di Cassazione. Di conseguenza, secondo la norma, la competenza a decidere sull’istanza di sostituzione della pena “scattava” in capo al giudice dell’esecuzione, ma solo dopo la formazione del giudicato. La richiesta presentata in sede di legittimità era, quindi, prematura e rivolta a un’autorità giudiziaria non competente per quella specifica fase.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro, già espresso in altre pronunce (Cass. n. 832/2023 e n. 42624/2023), e offre indicazioni operative precise per la difesa. Le implicazioni sono significative:
1. Nessuna Istanza in Cassazione: I ricorsi per Cassazione non possono contenere richieste di applicazione delle nuove pene sostitutive. Tali motivi saranno dichiarati inammissibili.
2. Competenza Esclusiva del Giudice dell’Esecuzione: L’unica sede per richiedere la conversione della pena detentiva è quella dell’esecuzione penale.
3. Termine Perentorio: L’istanza deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dal momento in cui la sentenza di condanna diventa definitiva e non più impugnabile.
In conclusione, la Corte ha tracciato una linea netta, escludendo che il giudizio di legittimità possa trasformarsi in una sede per la valutazione nel merito dell’applicabilità delle pene sostitutive. La palla passa al giudice dell’esecuzione, che valuterà la richiesta del condannato una volta che il processo di cognizione si è concluso irrevocabilmente.
È possibile chiedere l’applicazione delle pene sostitutive della Riforma Cartabia direttamente alla Corte di Cassazione per un processo già pendente?
No, l’ordinanza chiarisce che per i procedimenti pendenti in Cassazione all’entrata in vigore della riforma, l’istanza per le pene sostitutive non può essere presentata in quella sede, ma deve essere rivolta al giudice dell’esecuzione.
Qual è il momento corretto per presentare l’istanza di applicazione delle pene sostitutive in questi casi?
L’istanza deve essere presentata al giudice dell’esecuzione entro trenta giorni dal momento in cui la sentenza di condanna diventa definitiva (cioè non più impugnabile), come previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 150/2022.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché non era specifico, ma si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica argomentata contro la decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45775 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45775 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 11/10/2022 confermativa della sentenza del Tribunale di Modena in data 19/4/2021 ;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti In appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca l’applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 53 L. 689/81 così come introdotta dal Dlgs. 150/2022, è manifestamente infondato. E’ vero che la questione non poteva essere sollevata in grado di appello poiché la norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello del 11/10/2022, ma la disposizione transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. 150 del 2022 che prevede : «le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo [II della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza», porta ad escludere che l’istanza possa essere avanzata dinanzi al giudice di legittimità.
Sul tema specifico si è pronunciata di recente la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 832/2023 del 21/06/2023, dep. 2/08/2023, ric. COGNOME; Sez. 5, n. 42624 del 2023, ric. COGNOME), sancendo che: “Ai fini dell’operatività dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, recante disposizioni transitorie in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, cosicché, per i processi pendenti in tale fase alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. (3
dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione.”
Nella specie la sentenza di appello è stata deliberata 1’11 ottobre 2022, quindi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (30 dicembre 2022), il procedimento era pendente innanzi alla Corte di cassazione, sicché “scattava” la competenza del giudice dell’esecuzione, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente