Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48635 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48635 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari confermava la decisione del Gup del Tribunale di Foggia che, in data 21/12/2016, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichia COGNOME NOME colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustiz
Rilevato che il difensore con unico motivo chiede alla Corte adita l’applicazione della sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero della detenzione domiciliare a norma de 20 bis introdotto dal D.Igs n. 150/22 sull’assunto che, essendo stata l’impugnazione legittimità presentata successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto, risulte preclusa la possibilità di ricorso al giudice dell’esecuzione;
considerato che l’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, contenente disposizi transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, prevede che le modi novellatrici introdotte al Capo III della L 689/1981, se più favorevoli, si applicano procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata vigore del testo normativo (30 dicembre 2022). Quanto al giudizio di legittimità, la n prevede, invece, che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esit un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto, p presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell’esecuz entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. La richiamata disciplina un’applicazione retroattiva in bonam partem fondata sul rilievo della natura sostanziale e di maggior favore per l’imputato delle disposizioni novellate, avuto riguardo al più elevato edittale che consente la sostituzione della pena detentiva, applicabile, pertanto, nei giu impugnazione pendenti alla data di entrata in vigore della riforma sebbene la sede prop della valutazione richiesta al giudice ex art. 545bis cod.proc.pen. sia quella del giud primo grado;
dato atto che la difesa, nonostante la pacifica estraneità al giudizio di legitt valutazioni di merito quali quelle richieste per l’accesso alla sostituzione della pena de opina che il tenore letterale dell’art. 95 d.lgs 150, laddove prevede la facoltà del conda a pena detentiva non superiore a quattro anni di presentare istanza al giudice dell’esecuzi ” all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di Cassazione all’entrata in vigor presente decreto” non potrebbe trovare applicazione in casi come quello di specie in cu ricorso sia stato proposto in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma;
rilevato che la questione relativa all’individuazione del momento in cui può ritene “pendente” il processo in grado di legittimità, in assenza di espresse disposizioni idonee enucleare l’atto o il fatto che ne segna l’insorgenza, è stata oggetto dell’intervento dell’o della nomofilachia a seguito della riforma della disciplina della prescrizione di cui alla L. e del contrasto interpretativo insorto in ordine alla delimitazione dell’ambito operativo disposizioni più favorevoli. La sentenza Sez. Unite n. 47008 del 29/10/2009, COGNOME, Rv. 244810 ha individuato nella pronunzia della sentenza di primo grado il termine che segna l’inizio della pendenza del procedimento in grado d’appello. Nello stesso senso Sez. U, n 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252012 – 01;
ritenuto che i principi già elaborati da questa Corte con le evocate pronunzie debban presidiare anche l’interpretazione dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, con la conseguenza l’espressione “procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione” deve essere riferita all progressione processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell’appello, in coerenza con la ratio legis intesa a favorire la più ampia applicazione delle nuove disposizioni sicché, attesa la regola generale espressa dall’art. 2, comma quarto, cod pen., di cui l’art. 95 costituisce diretta filiazione, l’unico limite all’applicazione retr disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente l’entrata in vig della riforma. Di conseguenza non è ravvisabile alcuna preclusione alla facoltà del ricorre di adire il giudice dell’esecuzione, una volta passata in giudicato la sentenza impugnata tal senso, Sez. 6, 21/6/2023, COGNOME, n.m.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna de proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente