Pene sostitutive: guida alla richiesta corretta
L’introduzione delle pene sostitutive nel nostro ordinamento ha segnato una svolta significativa per il sistema sanzionatorio penale. Tuttavia, la loro applicazione non è automatica e richiede una strategia difensiva precisa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti necessari per invocare tali benefici, sottolineando come la genericità dei motivi di ricorso possa precludere l’accesso a sanzioni alternative alla detenzione.
Il reato di evasione e la prova del controllo
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato di evasione. La difesa sosteneva che l’assenza di risposta al citofono durante i controlli di polizia fosse dovuta a un guasto tecnico dell’apparecchio. Tuttavia, i giudici di merito hanno confermato la responsabilità penale, evidenziando che due distinti controlli a breve distanza temporale non avevano mostrato anomalie nel funzionamento del sistema di comunicazione, rendendo la tesi difensiva una mera congettura non provata.
Pene sostitutive: l’onere della richiesta tempestiva
Il punto centrale della controversia riguarda l’applicabilità delle pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia. Il ricorrente lamentava il mancato avviso da parte della Corte d’Appello circa la possibilità di sostituire la pena detentiva. La Suprema Corte ha però rigettato tale doglianza, definendola generica. Per ottenere la sostituzione della pena, la parte deve formulare una richiesta specifica, indicando le ragioni di fatto e di diritto che giustifichino tale provvedimento, non limitandosi a una citazione astratta della norma.
La questione di legittimità sulle pene sostitutive
La difesa ha sollevato anche una questione di legittimità costituzionale riguardante le norme che regolano l’avviso alle parti per la sostituzione della pena. La Cassazione ha ritenuto tale questione irrilevante nel caso di specie. Poiché il condannato non aveva mai manifestato la volontà di accedere a tali pene durante il processo, né aveva presentato motivi nuovi, la doglianza è risultata priva di fondamento concreto, non essendoci stata alcuna preclusione effettiva al diritto di difesa.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla natura generica dei motivi di ricorso. In particolare, ha rilevato che il ricorrente si è limitato a citare il quadro normativo senza fornire elementi concreti per la sostituzione della pena nel suo caso specifico. Inoltre, è stato ribadito che la mancata richiesta durante il giudizio di appello, anche in forma cartolare, rende inammissibile la censura in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che la questione di costituzionalità non ha ragion d’essere quando la parte può ancora rivolgersi al giudice dell’esecuzione per ottenere il medesimo beneficio, escludendo così ogni pregiudizio irreparabile.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che l’accesso alle pene sostitutive richiede un’attivazione diligente della difesa durante i gradi di merito. Non è sufficiente invocare astrattamente la normativa, ma occorre integrare il ricorso con istanze precise e motivate. La decisione sottolinea inoltre che il sistema processuale offre comunque una valvola di sfogo presso il giudice dell’esecuzione, garantendo che il diritto alla sostituzione della pena non venga definitivamente compresso, purché sussistano i requisiti legali previsti dalla riforma.
È possibile richiedere le pene sostitutive direttamente in Cassazione?
No, la richiesta deve essere formulata durante il giudizio di merito o tramite motivi nuovi, altrimenti il ricorso è considerato generico e inammissibile.
Cosa succede se non si risponde al citofono durante un controllo ai domiciliari?
Se i controlli ripetuti non evidenziano guasti tecnici, l’assenza di risposta integra il reato di evasione, rendendo irrilevanti le scuse generiche su presunti malfunzionamenti.
Si può rimediare alla mancata richiesta di pene sostitutive dopo la sentenza?
Sì, la legge consente di presentare l’istanza per l’applicazione delle sanzioni sostitutive direttamente al giudice dell’esecuzione anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49153 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49153 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME e la memoria inviata il 6 ottobre 2023 dall’AVV_NOTAIO con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso prospettando l’incostituzionalità dell’art. 54
proc. pen. e 95 d.lgs. n. 150 del 2022;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazio dì norme processuali in ordine alla valutazione della prova circa l’allontanamento dall’abitazi ex art. 385 cod. pen. è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appell che ha messo in evidenza l’assenza di elementi che deponessero per il solo ipotizzato malfunzionamento del citofono, non avendo gli operanti allorché avevano effettuato per ben due volte il controllo (uno alle 00:01, altro alle 00:17) rilevato nulla al riguardo;
osservato che il motivo con cui si censura il mancato avviso rivolto alle parti ex art. 545-bis cod. proc. pen. in ordine alla sostituzione della pena detentiva in una cii diverso tenore ex art. 20-bis legge n. 689 del 1981 è generico in quanto privo delle ragioni alla base della eventual sostituzione (il ricorrente si limita ad esporre l’attuale regime normativo in ordine alla poss di diretta applicazione delle pene sostitutive da parte della Corte di appello ex art. 545-bis cod. pen.); che è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a ve (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, COGNOME, Rv. 246980); che il motivo risulta, inver manifestamente infondato là dove la parte non risulta abbia mai formulato richiesta d sostituzione della pena, né con motivi nuovi – pur possibili in ragione della sentenza di app emessa il 16 febbraio 2023 -, né nel corso dell’udienza (Sez. 6, n. .33027 del 10/05/2023 Agostino, Rv. 285090), evenienza possibile anche se celebratasi la stessa in forma cartolare; che quanto detto implica l’irrilevanza dell’altrettanto generica questione di costituzionalità norma, tenuto conto che nessuna preclusione incontra il ricorrente nel richiedere la pen sostitutiva, al giudice dell’esecuzione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023.