Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9898 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9898 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 31290/2025 RG
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché:
il secondo motivo, relativo alla sussistenza del reato, è formulato in modo del tutto generico e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali;
il primo motivo, relativo alla mancata applicazione di pena sostitutiva, è inammissibile, avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tem di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzion “ex officio” nel caso in cui, nell’atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivat richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell’appello (Sez. 2, n 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01 che, in motivazione, ha affermato che è onere dell’appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l’inammissibilità originaria della richiesta);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 marzo 2026.