Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30339 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore :NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena detentiva, con rinvio per un nuovo esame sul punto; udito il difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME, che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale rifo della sentenza pronunciata in data 22/7/2021 dal Tribunale della stessa città nei confronti NOME, ha dichiarato l’estinzione della contravvenzione di cui all’art. 186, comm lett.c i e 2 bis, del Codice della Strada per intervenuta prescrizione, ed ha rideterminato la pe per il residuo reato di cui all’art.189, commi 6 e 7. CdS, in anni 1 di reclusione; inol quanto di specifico interesse in questa sede -, ha dichiarato l’inammissibilità dell’ista sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, perché avanzata tardivame ovvero senza il rispetto del termine di deposito fino a 15 giorni prima dell’udienza di discussione.
Nella stessa sentenza d’appello si è dato atto che la difesa aveva presentato l’istanza sostituzione cinque giorni prima dell’udienza.
2.Propone ricorso per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione a bis c.p. per avere la Corte territoriale ritenuta non tempestiva la richiesta di sostituzio pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ex artt. 53-56 bis L.689[31, in quanto perv via pec, con le conclusioni scritte trasmesse nel termine di cinque giorni anteriori all’udien sensi dell’art. 23 bis co. 2 D.L. 137/2020, conv. dalla L. 176/2020, anziché nell’atto di gra o nei motivi nuovi da presentarsi entro 15 giorni anteriori all’udienza a sensi dell’art. 58 c.p.p..
Il ricorrente richiama, a sostegno del motivo di gravame, GLYPH il recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui l’istanza può essere formulata anche nel cors dell’udienza di discussione d’appello, e perciò non necessariamente con l’atto di appello o co nuovi motivi ex art.585 co.4 cpp.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla conversione della pena detentiva irrogata all’imputato, con rinvio per nuovo esame sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso, concernente la questione della amrnissibilità della is dell’imputato di sostituzione della pena irroganda, proposta nelle memorie depositate cinqu giorni prima della discussione dinanzi al giudice di appello, è fondato.
Questa Sezione, con la sentenza n. 636 del 29/11/2023, rv. 285630 ha affermato che “L’applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (r Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall’art. 95 del d.lgs. citato, è sub alla richiesta dell’imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussi
La suddetta decisione è in linea con il principio precedentemente , affermato da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090, da Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Boraz 285564 – 01 e da Sez. 6, n. 47674 del 24/10/2023, COGNOME, non mass.), secondo cui di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pr merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più t corso dell’udienza di discussione in appello.
Si è condivisibilrnente osservato che non «può ritenersi che la richiesta di sosti non formulata in sede di appello, o di motivi nuovi, sarebbe preclusa ai sensi dell’ proc. pen. in quanto il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui ‘il giud non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive br di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi t indicate dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., quali eccezioni alla regola principio devolutivo dell’appello” (S.U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 26912 essere coordinato con la suindicata disciplina transitoria.
Questa, infatti, stabilisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene so quanto più favorevoli – ai giudizi di appello in corso all’entrata in vigore del d. 2022 (fra i quali rientra quello in oggetto), senza introdurre limitazioni attin introduttiva o decisoria – del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la r contenuta nei motivi – originari o aggiunti – del gravame.
Tale interpretazione, oltre che risultare conforme al contenuto letterale della d si pone nella linea di favorire, in conformità con l’intenti° legislatoris, la più ampia applicazione delle nuove pene sostitutive, ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presuppos
Si deve perciò concludere nel senso che l’istanza di sostituzione della pena dete P i ex art. 20 bis c.p., presentata cinque giorni prima dell’udienza hdiscussione, foss diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale.
La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio, limitatamen questione relativa alla concedibilità delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 20 bi
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla concedibi sanzioni sostitutive di cui all’art. 20 bis Cod. Pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul Sezione della Corte di Appello di Bologna. Dichiara l’irrevocabilità della dec responsabilità.
Così deciso il 30 maggio 2024
Il consigliere estensore
Il Preidente
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