Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30307 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30307 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Capua avverso la sentenza del 28/11/2023 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio nella parte in cui è dichiarata inammissibile la richiesta di sostituzione della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la condanna in primo grado dell’imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).
2. Nell’unico motivo di ricorso, presentato per il tramite dell’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME ha dedotto la violazione dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quanto alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, formulata nel corso della discussione in appello.
In particolare, nel ricorso si rappresenta come la difesa dell’imputato avesse chiesto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità durante l’udienza, ma che la Corte d’appello dichiarava inammissibile la richiesta, ritenendo, sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità, che il principio devolutivo (art. 597 cod. proc. pen.) imponesse di avanzare la richiesta di sostituzione della pena nei motivi di appello.
Tuttavia, dopo il precedente citato nella sentenza impugnata (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285708), la Corte di Cassazione ha statuito, che, ferma la necessità di una specifica richiesta dell’imputato, questa possa essere formulata anche dopo la presentazione dell’atto di gravame, sino alla fine dell’udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090; Sez. 6, n. 47674 del 24/10/2023, C., non mass.).
Secondo tale diverso orientamento, infatti, il principio devolutivo dell’appello va coordinato con la disciplina transitoria del d. Igs. n. 150/2022 la quale non introduce limitazioni attinenti alla fase (introduttiva o decisoria) del giudizio appello.
Inoltre, si rileva, la riforma Cartabia ha introdotto una c.d. modalità bifasica che consente, nel pieno contraddittorio tra le parti, di accertare anche in appello la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena (ciò che, invece, prima era possibile soltanto nel giudizio di primo grado, che rappresentava, dunque, il luogo elettivo della sostituzione).
D’altronde, è vero che la recente formulazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. richiede espressamente il consenso alla sostituzione del condannato: ma soltanto dopo che questi ha avuto contezza dell’entità della pena che gli è stata applicata e quindi della pena sostituibile tra le quattro previste.
Dalla norma transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 si desume che tale norma, se più favorevole, trovi applicazione anche ai procedimenti pendenti in primo e in secondo grado al momento dell’entrata in vigore (30 dicembre 2022) del medesimo d.lgs., senza peraltro onerare la parte di alcuna richiesta.
La previsione dell’istanza della parte è, infine, limitata al giudizio cassazione, ove pendente al 30/12/2022, soltanto in tal caso la richiesta dovendo essere formulata al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., entro 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, e dovendo invece provvedere, nel caso di annullamento con rinvio, il giudice di quest’ultimo.
In subordine al mancato accoglimento del ricorso, si chiede di rimettere la questione alle Sezioni unite.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
1.1. Va innanzitutto ribadito il principio, già più volte espresso da questa Corte, secondo cui, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sull’applicabilità delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato (Sez. 2 , n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017).
Se, infatti, è vero che l’art. 95 disp. att. d.lgs. n. 150/2022 non contempla come rileva il ricorrente – una specifica richiesta di parte, d’altronde, è stato d subito chiarito come, anche nel nuovo sistema, la valutazione del giudice continui ad essere segnata da un potere discrezionale: sia e dapprincipio sull’an della sostituzione; sia, in secondo luogo, sul quomodo (secondo la terminologia della Relazione illustrativa del medesimo d. Igs.), e cioè sulla scelta della pena ritenuta in concreto più idonea. La valutazione, infatti, deve essere pur sempre esercitata – per espresso disposto normativo – sulla scorta dei consolidati criteri di cui all’art 133 cod. pen., ispirarsi ad una prognosi di risocializzazione e conformarsi alla direttiva – del pari espressione di un principio generale – del minor sacrificio possibile della libertà personale, essendo previsto un particolare onere motivazionale per il solo caso di diniego alla domanda ritualmente avanzata dall’imputato. In tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090; Sez. 6, n. 43947 del 19/09/2023, Tarellari, Rv. 285365).
Ne discende che il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412).
1.2. Tanto premesso e quanto al momento entro il quale deve pervenire l’istanza dell’imputato, secondo un orientamento di questa Corte, a mente della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, da contemperare con il principio devolutivo espresso dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile. (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285708; cfr. anche Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fanvcellu, Rv. 285491).
Tale orientamento, che pure argomenta da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 (le quali, sotto il vigore della precedente disciplina, avevano escluso che il giudice di appello avesse il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive) ed interpreta intuibili esigenze di economia processuale, sembra, tuttavia, allo stato superato dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte.
Nel solco del favor manifestato dalla c.d. riforma Cartabia per il massimo contenimento della pena detentiva, è stato, infatti, valorizzato il dato legislativo che, per un verso (art. 95 cit.), quanto alla disciplina intertemporale, non prevede sbarramenti temporali di sorta (ma soltanto l’applicazione della disciplina più favorevole al reo); per altro verso (art. 545-bis cod. proc. pen.), ha disposto la creazione, a regime, di un sistema (c.d. bifasico) che, dopo la lettura del dispositivo, ove ricorrano le condizioni per la sostituzione ma non sia possibile decidere immediatamente, consente oggi al giudice di secondo grado (come, già prima, a quello di primo grado) di acquisire le informazioni (sulle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato) necessarie a guidarne il giudizio.
Di conseguenza, si è concluso che l’istanza di sostituzione delle pene vada formulata non necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., e che possa invece anche – e al più tardi – intervenire nel corso dell’udienza di discussione del gravame (oltre alle pronunce citate dal ricorrente, vd. quantomeno Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024 cit.; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564).
1.3. A tale secondo e, come detto, oramai maggioritario orientamento questo Collegio aderisce.
1.4. Nel caso di specie, la sostituzione della pena era stata richi dall’imputato nel corso dell’udienza e l’istanza è stata erroneamente dichia inammissibile dalla Corte d’appello.
Va, conseguentemente, disposto l’annullamento della sentenza impugnata affinché il giudice del rinvio, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, de ordine all’istanza, tempestivamente avanzata dall’imputato, di applicazione del pena sostitutiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.
Così deciso, il 05/06/2024