Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13151 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13151 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 31/12/1988
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22.5.2024 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver detenuto un totale di circa 369,8 grammi di hashish destinati alla cessione a terzi e, concesse le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della diminuente prevista per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 3.333, 00 di multa con pena sospesa.
Avverso detta pronuncia l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e cod.proc.pen. e 533 cod.proc.pen.
Si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d’appello dato avviso alle parti circa la possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata in prim grado, pur in presenza delle condizioni previste dall’art. 545 bis cod.proc.pen., osservando che solo dopo che la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado il condannato é effettivamente in grado di valutare l’opportunità di chiedere una sanzione sostitutiva.
Si esclude quindi che l’imputato sia tenuto a formulare la richiesta di pena sostitutiva mediante l’atto di appello.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é manifestamente infondato.
Va premesso che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha introdotto nel codice di rito l’art. 545-bis, il quale regola il sub-procedimento (cd. sentencing) per la applicazione delle pene sostitutive, stabilendo al comma 1 che, «se non è ordinata la sospensione condizionale della pena», ricorrendone le condizioni, dopo la lettura del dispositivo il giudice dà avviso alle parti che ricorrono le condizioni per l’applicazione di pena sostitutiva.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’art. 2, d.lgs. n. 31 del 2024, cd. “decreto correttivo” della riforma Cartabia, entrato in vigore il 4 aprile 2024, il quale, nel riformare il procedimento per l’applicazione delle pene sostitutive, ha eliminato nel comma 1 dell’art. 545-bis il riferimento alla sospensione condizionale della pena.
Pertanto l’applicazione delle pene sostitutive non é preclusa dalla intervenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ciò premesso, la difesa dell’imputato non può dolersi, in sede di impugnazione, del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dall’art.545 bis, comma 1, cod.proc.pen., qualora il difensore, nelle sue conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio da parte del giudice dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui alla suddetta disposizione (Sez. 2, n.43848 del 29/09/2023, D., Rv.285412-02).
Invero in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello (Sez.6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090 – 01).
Da ultimo si é altresì ritenuto che in tema di pene sostitutive, il giudice d’appello può applicarle anche d’ufficio e acquisire il consenso dell’interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, il consenso deve essere manifestato dall’imputato entro l’udienza di discussione dell’appello, in caso di decisione partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memorie difensiva, in caso di trattazione cartolare (Sez.6 n.30711 del 30/05/2024, Rv. 286830).
Nella specie, detta richiesta non risulta essere stata avanzata.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025 Il ConsigliGLYPH ;nsore GLYPH
Il Presidente