Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1036 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1036 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FORLI’ il 09/11/1975
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CODICE_FISCALE
PARASPORO
che ha concluso chiedendo ).
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal giudice di grado, che ha condannato il ricorrente per i reati di cui agli artt. 349, comma 2, cod. A) e 334 comma 2 cod. pen (capo B).
2.1.Con il primo motivo, si rappresenta che la Corte di appello non si è pronuncia motivi aggiunti, con i quali, a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, i formulava nuove istanze relative alla richiesta di sospensione del procedimento e di sostit delle pene detentive con la pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen. Al richiama quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine disciplina transitoria enucleabile dall’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c. Cartabia), nel senso che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive di cui all’a cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formul necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi corso dell’udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 28509
2.2.Con il secondo motivo di ricorso, deduce difetto di motivazione e vizio della motiva in ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliar lavoro di pubblica utilità richiesta dalla difesa. Il giudice d’appello, nel motivare il richiamato i precedenti penali di cui è gravato il ricorrente in modo automatico e senza valutazione di ulteriori elementi, asserendo la incapacità del prevenuto di rispe prescrizioni e la mancata efficacia di prevenzione speciale.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibili ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali in raccoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Deve preliminarmente precisarsi che, in te pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 o n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui a bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formu necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi corso dell’udienza di discussione in app (Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023 Ud. (dep. 17/01/2024), Rv. 285729; Sez n. 636 del 29/11/2023 Ud. (dep. 09/01/2024, Rv. 285630; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/20 Rv. 285090).
Nel caso in disamina, il giudice a quo, pur avendo affermato che i motivi aggiunti depositati in data 11/04/2024 – con i quali il ricorrente faceva richiesta di applicazione d sostitutive – fossero tardivi, ha inteso, correttamente, la richiesta come una soll dell’attivazione dei poteri d’ufficio, e si è pertanto espressamente pronunciata s esprimendo una valutazione negativa, essendo il ricorrente gravato da numerosi preced penali, pur avendo concluso vari programmi di affidamento in prova, a cui ha fatto segu commissione di ulteriori reati.
Come si vede, l’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere in l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimit nessuna influenza sulla disamina della richiesta ha esplicato l’affermazione- in sé e secondo la quale la richiesta di sostituzione delle pene detentive con la pena pec formulata ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen., fosse tardiva, posto che il giudi ha, come abbiamo visto, esercitato í propri poteri ed esplicitato un valido supporto giust a fondamento del decisum.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagame favore della Cassa delle ammende nonché al pagamento delle spese processuali.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, all’udienza del 21 novembre 2024
il Consigliere estensore il Presidente