Pene Sostitutive: L’Onere della Richiesta Grava sul Difensore
L’introduzione delle pene sostitutive nel nostro ordinamento ha rappresentato una svolta importante, offrendo alternative al carcere per pene detentive brevi. Tuttavia, l’accesso a tali benefici non è automatico e richiede un ruolo attivo da parte della difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: il difensore che non si attiva per richiedere l’applicazione di queste misure non può, in un secondo momento, lamentare la mancata informazione da parte del giudice. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per reati fallimentari, confermata dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato, attraverso il suo legale, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: la violazione dell’articolo 545-bis del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente sosteneva che il giudice non lo avesse avvisato della possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dalla legge, precludendogli di fatto l’esercizio di questa opzione.
Il Motivo del Ricorso e le Pene Sostitutive
Il fulcro del ricorso verteva sulla presunta omissione del giudice di primo grado. La difesa lamentava che, in assenza di un esplicito avviso, fosse stato leso il diritto dell’imputato di optare per una sanzione meno afflittiva del carcere. L’articolo 545-bis c.p.p. prevede infatti che, in caso di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice, prima di leggere il dispositivo, debba avvisare l’imputato della possibilità di sostituzione. Secondo il ricorrente, questa mancanza costituiva un vizio procedurale tale da inficiare la sentenza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Le motivazioni si basano su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. I giudici hanno ribadito un principio cruciale: l’onere di attivarsi per la richiesta delle pene sostitutive grava primariamente sul difensore.
La Corte ha citato un precedente specifico (Sez. 2 n. 43848 del 29/09/2023), secondo cui il difensore che, nelle conclusioni o con una richiesta immediata dopo la lettura del dispositivo, non ha sollecitato il giudice a esercitare il potere di sostituzione della pena, non può successivamente, in sede di impugnazione, dolersi del mancato avviso. In altre parole, l’inerzia della difesa non può trasformarsi in un motivo di ricorso. Se la parte interessata non manifesta la volontà di accedere a un beneficio, non può poi lamentare che il giudice non glielo abbia proposto d’ufficio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Essa sottolinea la necessità di una strategia difensiva proattiva e attenta. L’avvocato non può attendere passivamente un avviso dal giudice, ma deve essere il primo a valutare la possibilità di richiedere le pene sostitutive e a formulare un’istanza esplicita e tempestiva, preferibilmente nelle conclusioni del processo. L’ordinanza conferma che la mancata richiesta equivale a una rinuncia implicita al beneficio, precludendo ogni futura contestazione sul punto. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della manifesta infondatezza del suo ricorso.
Un imputato può appellarsi a una sentenza se il giudice non lo ha informato della possibilità di accedere alle pene sostitutive?
No, secondo la Corte di Cassazione, se la difesa non ha richiesto esplicitamente l’applicazione delle pene sostitutive durante il processo (nelle conclusioni o subito dopo la lettura del dispositivo), non può successivamente impugnare la sentenza lamentando la mancanza di tale avviso.
Su chi ricade l’onere di richiedere le pene sostitutive?
L’onere ricade primariamente sulla difesa dell’imputato. È il difensore che deve attivarsi per formulare una richiesta esplicita e tempestiva al giudice per la sostituzione della pena detentiva.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso proposto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19515 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Busto Arsizio in ordine al reato di cui all’ad 223 comma 1, con riferimento all’art. 216 comma 1 nn.2), 219 comma 2 n.1) R.D. 267/194.
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denunzia il mancato avviso della possibilità di applicare la norma transitoria di cui al 545 bis cod. proc. pen. che permette di esercitare l’opzione per una pena sostitutiva in luogo di quella detentiva – è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui
-in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all’art. 545-bis cod. proc. perì. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez.2 n. 43848 del 29/09/2023,Rv. 285412);
Considerato che il corretto svolgimento del procedimento indicato non è posto in dubbio nel motivo di ricorso proposto.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il oliSigliére estensore GLYPH
Il Presidente