Pene Sostitutive e Pericolo di Reiterazione: La Cassazione Conferma il ‘No’
L’applicazione delle pene sostitutive rappresenta un aspetto cruciale del sistema sanzionatorio, offrendo un’alternativa al carcere per reati di minor gravità. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e dipende da una valutazione approfondita del giudice sulla figura del condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tale concessione, sottolineando come un concreto pericolo di reiterazione del reato e la genericità del ricorso possano portare a una declaratoria di inammissibilità.
Il Caso in Analisi: Ricorso contro la Negazione del Lavoro di Pubblica Utilità
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per gravi reati (nella fattispecie, plurime usure) avverso la sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, specificamente il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 20-bis del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un’errata valutazione da parte dei giudici di merito.
La Valutazione delle Pene Sostitutive da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, giudicando il motivo di impugnazione affetto da genericità. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logicamente coerente per giustificare il diniego della sanzione alternativa. I giudici di secondo grado avevano espresso un giudizio prognostico negativo sulle possibilità di riabilitazione del condannato, fondato su elementi concreti emersi dal processo.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si basa su un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza istanza di merito. La Corte non può rivalutare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente basato il proprio convincimento sui seguenti elementi:
* Il pericolo di reiterazione: Valutato come concreto e attuale, desunto dalle modalità specifiche dei reati commessi.
* La gravità dei fatti: Il reato di usura, perpetrato più volte, e l’elevato danno economico e morale arrecato alle vittime sono stati considerati indicatori di una spiccata pericolosità sociale.
* L’assenza di resipiscenza: La mancanza di qualsiasi segnale di pentimento o di revisione critica del proprio operato da parte del condannato ha ulteriormente rafforzato il giudizio negativo sulla sua emendabilità.
Queste valutazioni, essendo basate su elementi fattuali e prive di evidenti illogicità, non sono sindacabili in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso, non avendo evidenziato vizi specifici ma tentando di ottenere una nuova e diversa valutazione del merito, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un concetto chiave: per ottenere l’applicazione delle pene sostitutive, non è sufficiente una mera richiesta, ma è necessario che il percorso del condannato mostri segnali positivi di cambiamento. La valutazione del giudice di merito sul pericolo di recidiva gode di ampia discrezionalità, purché sia ancorata a elementi concreti e logicamente motivata. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di formulare ricorsi specifici e ben argomentati, che attacchino eventuali vizi logici o giuridici della decisione impugnata, anziché tentare di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti, compito esclusivo dei giudici di merito.
In quali casi il giudice può negare l’applicazione delle pene sostitutive?
Il giudice può negare le pene sostitutive quando formula un giudizio negativo sulle prospettive di riabilitazione del condannato. Nel caso specifico, tale giudizio era basato sul concreto pericolo di reiterazione del reato, desunto da vari elementi fattuali.
Quali elementi possono indicare un pericolo di reiterazione del reato?
Secondo l’ordinanza, il pericolo di reiterazione può essere desunto da elementi come le modalità dei fatti, la loro gravità (ad esempio, reati ripetuti come le ‘plurime usure’), l’elevato danno causato alle vittime e l’assenza di segnali di pentimento (resipiscenza) da parte del condannato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo di appello era generico e non contestava validamente la motivazione della Corte d’Appello. La valutazione sulla pericolosità del condannato è considerata un giudizio di fatto, non affetto da vizi logici, e quindi non può essere rivalutato dalla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41385 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41385 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo dedotto in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzioNOMErio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condanNOME attraverso la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per il ravvisato pericolo di reiterazione desunto dal modalità dei fatti, dallo loro gravità (plurime usure) in ragione dell’elevato danno arrecato alle persone offese, all’assenza di segnali di resipiscenza, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quin non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 dicembre 2025
Il Co. ‘oliere estensore
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Il Presidente