Pene Sostitutive: la Cassazione chiarisce i limiti in caso di precedenti penali
L’introduzione delle pene sostitutive ha rappresentato un passo importante verso un sistema sanzionatorio più moderno e finalizzato alla rieducazione. Tuttavia, l’accesso a queste misure non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 5267/2024) ribadisce come la presenza di un significativo passato criminale possa costituire un ostacolo insormontabile, rendendo il ricorso del condannato inammissibile se non adeguatamente motivato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla richiesta di una persona, condannata a una pena detentiva breve, di vederla sostituita con una delle sanzioni previste dalla recente riforma. La Corte di Appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto tale istanza. La motivazione del rigetto si basava sulla ‘pletora di precedenti penali’ a carico del richiedente, alcuni dei quali per reati della stessa indole di quello per cui si procedeva. Secondo la Corte territoriale, questo quadro indicava una spiccata capacità a delinquere che rendeva le misure alternative inadeguate a garantire la rieducazione e a prevenire la commissione di nuovi reati. Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che l’impugnazione fosse del tutto ‘a-specifica’, ovvero generica. Anziché contestare puntualmente il ragionamento della Corte di Appello, il ricorso si limitava a una ‘mera confutazione’ della decisione, senza fornire elementi nuovi o argomenti in grado di mettere in discussione la valutazione operata dal giudice dell’esecuzione.
Le Motivazioni: Il Ruolo dei Precedenti Penali nelle Pene Sostitutive
La Corte di Cassazione ha sottolineato la correttezza della decisione impugnata, in quanto saldamente ancorata ai criteri di valutazione stabiliti dall’articolo 133 del codice penale. La legge affida al giudice un potere discrezionale nella scelta e nell’applicazione delle pene sostitutive. Questa discrezionalità deve essere esercitata tenendo conto di due obiettivi fondamentali:
1. Idoneità alla rieducazione del condannato.
2. Prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva correttamente utilizzato i numerosi precedenti penali come indice negativo per entrambi questi aspetti. La storia criminale del soggetto è stata vista come un sintomo di una personalità non incline a rispettare le prescrizioni che accompagnano le pene sostitutive. Di conseguenza, il giudice ha ritenuto, con motivazione adeguata, che solo la detenzione potesse essere efficace. Il ricorso in Cassazione, non riuscendo a smontare questo ragionamento logico, è stato inevitabilmente respinto.
Le Conclusioni: Criteri Rigorosi per la Concessione delle Pene Sostitutive
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: le pene sostitutive non sono un diritto acquisito per chiunque riceva una condanna inferiore a quattro anni. Il giudice ha il dovere di effettuare una valutazione approfondita sulla personalità del condannato. Un passato criminale denso, specialmente se caratterizzato da reati simili, è un fattore che pesa enormemente in senso negativo. Per avere successo, un eventuale ricorso contro il diniego deve essere specifico e tecnico, attaccando le eventuali falle logiche nel ragionamento del giudice e non limitandosi a una generica richiesta di clemenza. In assenza di tali elementi, come dimostra questo caso, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere le pene sostitutive?
L’ordinanza chiarisce che una ‘pletora di precedenti penali’, specialmente per reati della stessa indole, è un fattore che il giudice valuta attentamente ai sensi dell’art. 133 c.p. Se questi precedenti indicano che le sanzioni alternative non sarebbero idonee alla rieducazione e a prevenire nuovi reati, la richiesta può essere legittimamente respinta.
Cosa significa che un ricorso è ‘a-specifico’ in questo contesto?
Significa che l’atto di impugnazione si è limitato a una contestazione generica della decisione, senza attaccare in modo puntuale e argomentato il ragionamento del giudice. In pratica, è stata una ‘mera confutazione’ che non ha fornito nuovi elementi o evidenziato vizi logici nella motivazione del provvedimento impugnato.
Quali sono i criteri principali usati dal giudice per concedere le pene sostitutive?
Il giudice valuta se le pene sostitutive siano più idonee della detenzione alla rieducazione del condannato e se assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Questa valutazione discrezionale si basa sui criteri dell’art. 133 del codice penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, desunta anche dai suoi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5267 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5267 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa alla sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva ai sensi del d. Igs. n. 150 del 2022;
rilevato che – secondo il combinato disposto di cui al disposto di cui agli artt. 545-bis e 95 cod. proc. pen, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni, pu sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 L n. 689/1981;
rilevato altresì che – verificate le “precondizioni” costituite dal limite edit e dall’assenza dei requisiti preclusivi in assoluto (ossia una condanna per reato di cui all’art. 4-bis) il giudice decide, nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., p disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» e che, non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»;
rilevato che – a fronte della sintetica, ma adeguata motivazione del AVV_NOTAIO dell’esecuzione, saldamente ancorata ai criteri del 133 cod. pen., siccome richiamante la pletora di precedenti penali anche per reati della stessa indole di quello la cui pena si chiede di sostituire, dunque incidenti sulla capacità a delinquere – il ricorso si pone in un’ottica di mera confutazione della motivazione de qua, senza tuttavia fornire elementi eventualmente negletti dal AVV_NOTAIO dell’esecuzione suscettibili di condurre ad un diverso esito della istanza;
ritenuto, dunque, che il ricorso, del tutto a-specifico, deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Pisfeftnte