Pene Sostitutive: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle pene sostitutive, introdotte per offrire alternative al carcere per reati di minore gravità, rappresenta un punto cruciale del nostro sistema sanzionatorio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito di concedere o negare tali misure. La pronuncia chiarisce che la valutazione sulla sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni alternative è un accertamento di fatto, insindacabile in Cassazione se motivato in modo non manifestamente illogico.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. L’unico motivo di ricorso si basava su un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di merito, i quali non avrebbero adeguatamente giustificato la loro decisione di non sostituire la pena detentiva breve.
La Discrezionalità del Giudice sulle Pene Sostitutive
Il cuore della questione risiede nella natura della valutazione che il giudice compie quando decide se applicare o meno una delle pene sostitutive. Secondo la normativa vigente, inclusa la riforma introdotta dal d.lgs. 150/2022, il giudice dispone di un potere discrezionale. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato sulla base dei parametri indicati dall’articolo 133 del codice penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, desumibile anche dai suoi precedenti penali (il cosiddetto ‘curriculum criminale’).
Il Ruolo della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non entra nel merito dei fatti. Il suo compito non è quello di stabilire se avrebbe concesso o meno la pena sostitutiva, ma solo di verificare che la decisione del giudice precedente sia stata presa nel rispetto della legge e con una motivazione coerente e logica. Un ricorso che mira a una nuova e diversa valutazione dei fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nell’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno sottolineato che l’accertamento delle condizioni per applicare una sanzione sostitutiva è un’indagine di fatto che, se supportata da una motivazione non manifestamente illogica, sfugge al controllo della Cassazione.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano fondato il loro diniego su elementi negativi desunti dall’art. 133 c.p., facendo esplicito riferimento al curriculum criminale del ricorrente. Questa motivazione, secondo la Cassazione, è stata ritenuta congrua e sufficiente a giustificare la mancata sostituzione della pena. Pertanto, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Limiti al Sindacato di Legittimità
Questa pronuncia conferma un principio fondamentale: la scelta di concedere le pene sostitutive è rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito. L’imputato che si veda negare tale beneficio può ricorrere in Cassazione solo se riesce a dimostrare una palese illogicità o una contraddittorietà nella motivazione della sentenza, non potendo semplicemente richiedere una riconsiderazione degli elementi di fatto. La decisione del giudice di merito, se adeguatamente giustificata con riferimento a elementi concreti come i precedenti penali, acquista una sostanziale definitività.
È possibile contestare in Cassazione il rifiuto di concedere una pena sostitutiva come il lavoro di pubblica utilità?
No, non è possibile se il diniego del giudice di merito è basato su una motivazione non manifestamente illogica. La valutazione delle condizioni per l’applicazione delle pene sostitutive è un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Quali elementi può considerare il giudice per negare le pene sostitutive?
Il giudice può basare la sua decisione sugli elementi negativi previsti dall’art. 133 del codice penale. Nel caso specifico, è stato ritenuto sufficiente il riferimento al curriculum criminale dell’imputato, ovvero ai suoi precedenti penali.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione su questo tema viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10540 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10540 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FORLI’ il 26/07/1981
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non è consentito in quanto «in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico» (cfr. Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, COGNOME, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276716);
che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all’art. 133 cod. pen. ed i particolare al curriculum criminale, le ragioni della mancata sostituzione (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.