Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29887 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29887 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 10/01/1984
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che – escludendo la circostanza aggravante contestata – ha confermato
la dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato di furto;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia la mancata applicazione di una pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen. – non
è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte
in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere
la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato inoltre, che il motivo è manifestamente infondato in quanto l’art. 58
L. 689/1981 prevede che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le pene sostitutive, e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena (si veda pag. 5 dell sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente .