Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33466 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sente impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Il difensore dell’imputato ha inoltrato conclusioni scritte, in replica a quelle del Proc generale, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 9 gennaio 2024 che, previa declaratoria di improcedibilità per il reato di tru cui al capo A), estinto per effetto di condotta riparatoria, ha rideterminato la pena inf primo grado in relazione al residuo reato di sostituzione di persona sub B), ferma concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. in regime di equivalenza ris all’aggravante dell’art. 61 n. 2 cod. pen. ed alla recidiva.
1.L’atto d’impugnazione, a ministero di difensore abilitato, si è affidato a due motivi, richi nei limiti di cui all’art. 173 connma 1 disp. att. cod. proc. pen..
1.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. pen. “in relazione al momento consumativo del reato di cui all’art. 494 cod. pen.”, poiché sentenza impugnata non avrebbe tenuto in debito conto la testimonianza di tale COGNOME, che ha escluso di aver presentato l’imputato al querelante COGNOME NOME come dipendente del Monte dei Paschi di Siena e, pertanto, il comportamento assunto in fasi successive dal ricorren avrebbe connotazione postuma, ininfluente ai fini della dazione di denaro a suo favore – gi avvenuta – e dunque della realizzazione del reato contestato.
1.2.11 secondo motivo ha lamentato l’esistenza dei vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 545 bis cod. proc. pen., in quanto la Corte d non avrebbe “dato avviso all’appellante della facoltà di chiedere le sanzioni sostitutive pene detentive brevi” ed avrebbe, anzi, non motivatamente ritenuto che “mancassero le condizioni per l’accesso alle sanzioni sostitutive delineate dagli articoli 53 e s.s. d 689/1981”.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.11 primo motivo è generico, perché meramente riproduttivo delle censure già respinte, con motivazione esauriente, dalla sentenza impugnata, in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità, con le cui argomentazioni il ricorrente omette in toto di confrontarsi e, comunque, perché versato in fatto, dunque non consentito in sede di legittimità manifestamente infondato. Ed invero, tanto la sentenza di primo grado, quanto quella oggetto dell’impugnazione hanno puntualizzato che la personale attribuzione del ruolo di manager del Monte dei Paschi di Siena, falsamente enfatizzata dal ricorrente con intento decettivo, avvenuta in un secondo momento, dopo la fase preliminare della presentazione mediata da un
terzo, e all’induzione in errore della vittima è seguita l’indebita dazione di denaro (pag. sentenza di primo grado, pag.9 sentenza di appello).
2.11 secondo motivo, in parte aspecifico e dunque inammissibile, è nel complesso infondato. Costituisce orientamento di questa Corte, a cui il collegio intende dare continuità, che in t di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronuncia merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza d discussione d’appello (sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751; sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017). La consultazione degli atti del fascicolo h consentito di acclarare che una specifica richiesta in tal senso sia stata lapidariame formulata dall’imputato con le conclusioni dell’atto di appello, datato 17 gennaio 2023. E tuttavia, quanto al mancato accoglimento dell’istanza di sostituzione della pena detentiva pena pecuniaria ai sensi dell’art. 53 L. n. 689/81, così avanzata, mette conto osservare che da un lato – la doglianza con l’atto di gravame è stata del tutto genericamente enuncia perché aliena dall’indicazione delle ragioni che avrebbero dovuto suggerirne l’applicazione ed difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in conc con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poi i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il gi dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (tra le tante, sez. 5, 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808) – e dall’altro, che l’accertamento delle condizion che consentono di irrogare la sanzione pecuniaria in sostituzione di quella detentiva rimane puro fatto e, se congruamente motivato ai sensi dell’art. 133 cod. pen., è insindacabile in se di legittimità (ex multis, sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Diop, Rv. 263300). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente sottolineato la presenza di numerosi precedent penali (sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Papadia, Rv. 194152), anche specifici, del prevenuto ed espresso – nella valutazione di sussistenza della recidiva – un giudizio di concret persistente pericolosità sociale, incompatibile con le finalità a cui è preordinata la san pecuniaria sostitutiva, non tanto collegate alla risocializzazione del reo, quanto piuttosto i a beneficiarlo di una sanzione più mite e ad ammonirlo sulle conseguenze della commissione di altri reati (cfr. Corte Cost. sent. n. 28 del 2022). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 02/07/2024