Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35303 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Brescia, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 18 marzo 2024, respingeva l’istanza di COGNOME NOME volta ad ottenere la sostituzione della pena detentiva di mesi undici e giorni 22 di reclusione, di cui alla sentenza di condanna della Corte di Appello di Brescia del 30 giugno 2022, irrevocabile il 22 novembre 2023, con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso tramite il proprio difensore, AVV_NOTAIO, COGNOME NOME lamentando la violazione degli artt. 545 bis cod. proc. pen., 53 e 58 L. 689/81.
La Corte territoriale, nel rigettare la domanda, avrebbe, secondo il ricorrente, tradito sia lo spirito, sia la lettera della norma, non valutando se lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, eventualmente assistito da opportune prescrizioni fosse idoneo alla funzione special-preventiva, nonché a soddisfare le istanze rieducative sottese, per dettato costituzionale, alla esecuzione della pena.
Correlativamente, non avrebbe specificato i fondati motivi da cui desumere che il condannato non avrebbe rispettato le prescrizioni eventualmente impostegli.
Riteneva, altresì, che l’ostatività del precedente fosse più apparente che reale, risalendo il fatto a venticinque anni prima ed essendo stata espiata la pena in regime di affidamento in prova, oltre a riguardare fatti del tutto diversi da quello per cui si chiedeva la sostituzione ed inoltre commessi in un’area geografica differente.
Stigmatizzava la mancata valutazione della esiguità della pena da scontare, se rapportata al limite edittale di pena sostituibile, per dettato normativo, con i lavori di pubblica utilità, nonché la mancata valutazione dell’assenza di fatti delittuosi successivamente al 2019, che deporrebbe per la esiguità del pericolo di recidiva che potrebbe essere ridotto, ovvero azzerato con l’adozione di adeguate prescrizioni.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, concludeva chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nonostante, infatti, il ricorrente dichiari di lamentare un error in iudicando, dovuto alla errata applicazione di una norma penale sostanziale, di fatto sollecita la rivalutazione da parte del giudice di legittimità di elementi di fatto già
compiutamente valutati nel provvedimento impugnato e ritenuti, con motivazione logica, congrua e scevra da contraddizioni non idonei a consentire l’invocata sostituzione.
Come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il su giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Sez. 3 – , Sentenza n. 9708 del 16/02/2024)
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, COGNOME, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239494), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717).
Come di regola accade allorquando il giudice di merito è chiamato a svolgere valutazioni discrezionali di tipo prognostico alla luce dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pen. – ed appare particolarmente pertinente ‘l’analogia rispetto al giudizio sul riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena – la conclusione raggiunta, avendo riguardo alla specificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivata, ad ogni sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 2328 del 22/05/1992, COGNOME, Rv. 191311), senza che nel giudizio di cassazione sia possibile muovere contestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico, positivo o negativo (Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, COGNOME, Rv. 189611).
Trattandosi, tuttavia, di discrezionalità vincolata all’impiego dei richiamati criteri legali, il giudice di merito ha l’obbligo di informare ad essi la propr valutazione e di darne conto in motivazione ed il sindacato di questa Corte sul punto può essere esercitato nei consueti termini di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il giudice dell’esecuzione, nel caso in esame, ha fatto buon governo di tali principi, esprimendo una valutazione discrezionale di tipo prognostico che ha fondato sulla disamina degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen, dando particolare risalto, in quanto ritenuti elementi assorbenti, non solo al precedente risalente, ma alla tipologia di reati, al precedente intermedio per evasione, nonché
il tipo di reato per cui COGNOME è stato condannato, al suo ruolo, al grado di coinvolgimento e di vicinanza con un certo tessuto criminale, alla gravità e profondità di tale radicamento, nonché al fatto che dalle indagini erano emersi indizi di reità a suo carico per altri reati, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Tali elementi conducevano necessariamente ad un giudizio prognostico negativo che impediva l’accoglimento della istanza, ex art. 545 bis cod. proc. pen.
La disamina del provvedimento impugnato, come già detto, rende evidente che ciò che il ricorrente lamenta non è la scorrettezza della motivazione o del procedimento motivazionale, né l’errata applicazione delle norme, bensì la scorrettezza del giudizio prognostico che è, come visto, questione non sottoponibile al vaglio di legittimità.
Il ricorso deve conseguentemente essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 giugno 2024