Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6282 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Sent. Sez. 4 Num. 6282 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME CUI CODICE_FISCALE nato a V GRECIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME CUI CODICE_FISCALE nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato a TORINO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso per l’inammissibilita dei ricorsi.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di CHIAVARI in difesa di:
NOME COGNOME CUI CODICE_FISCALE
il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di GENOVA in difesa di:
COGNOME COGNOME CUI TARGA_VEICOLO
. GLYPH COGNOME NOME CUI 00HEY61
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6.3.2023 la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa in data 7.4.2022 dal Gip presso il locale Tribunale che all’esito di rito abbreviato aveva ritenuto gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili dei reati loro ascritti condannandoli alle pene ritenute di giustizia, interposto gravame da parte di tutti gli imputati tranne che del COGNOME, esclusa la recidiva contestata a NOME, ha ridotto la pena inflitta a tutti ad anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed Euro 1060,00 di multa. Ha revocato altresì a tutti gli imputati la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uff confermando nel resto la sentenza impugnata. Ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a COGNOME NOME con la sentenza emessa in data 29.5.2017 dalla Corte d’appello di Genova, irrevocabile in data 12.4.2018.
Ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a COGNOME NOME con la sentenza emessa in data 9.10.2014 dal Tribunale di Genova, irrevocabile in data 27.10.2014.
Il procedimento ha ad oggetto una serie di furti in abitazione ed é stato definito in primo grado sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, come compendiati nella relazione finale redatta dalla Squadra Mobile della Questura di Genova in data 20.10.2019 e relativi allegati (denunce delle persone offese, intercettazioni telefoniche ed ambientali, verbali di o.c.p., nonché filmati di telecamere di video- sorveglianza) commessi in concorso tra gli odierni imputati, previa forzatura di porte e finestre (in Genova e Rapallo tra il 4.2.2019 ed il 16.4.2019). Tali risultanze venivano corroborate dalle dichiarazioni confessorie rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La sentenza di appello ha ampiamente recepito le risultanze cristallizzate nella sentenza di primo grado riformandone le statuizioni solo in punto di trattamento sanzionatorio.
Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore, con separati atti, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Tutti i ricorsi si articolano in un unico motivo con cui si deduce ex art. 606 lett. b cod.proc.pen. in relazione agli artt. 20 bis cod.pen., 545 bis cod.proc.pen., 95 d.lgs. n. 150 del 2022, 56, 56 bis e 58 I. n. 689 del 1981 l’erronea applicazione della legge penale nella parte della sentenza in cui la Corte d’appello ha respinto
l’istanza di sostituzione della pena detentiva inflitta con sanzione sostitutiva ai sensi della I. n. 689 del 1981, nonostante sussistessero tutti i presupposti necessari al fine della sua concessione, sia con riferimento alla detenzione domiciliare sia con riferimento al lavoro di pubblica utilità.
Si rappresenta che i ricorrenti avevano avanzato l’istanza all’udienza del 6 marzo dinanzi alla Corte d’appello che l’aveva rigettata sia per la genericità della domanda che per l’assenza dei presupposti. Si aggiunge che erano ben noti sia l’indirizzo che l’attività svolta e che la Corte di merito nella specie avrebbe pertanto dovuto quantomeno sospendere il processo.
Quanto al ricorso proposto da NOME COGNOME si pone altresì in rilievo che la stessa risulta incensurata e priva di pendenze quindi non si comprende da quali elementi si possa presumere che non si asterrà in futuro dalla commissione di nuovi reati.
La Corte territoriale non ha dato nemmeno atto in motivazione delle risultanze emergenti dai documenti in atti risultando la motivazione sul punto mancante o apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che vanno scrutinati congiuntamente in quanto vertenti sulla medesima questione, sono manifestamente infondati.
Va premesso che l’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha disposto che il novum normativo introdotto dalla “riforma Cartabia” in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso all’entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello. Per cui ad essi risulta applicabile anche l’art. 545-bis cod. proc. pen. il cui comma 1 stabilisce che «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pe detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti» (c.d. dispositivo a struttura “bifasica”).
Ai sensi della disciplina transitoria affinchè il giudice di appello sia tenuto pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090) sicché il difensore che, nelle conclusioni o
con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pen detentive di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412).
L’imputato può, personalmente o tramite un procuratore speciale, acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa da quella pecuniaria; se può aver luogo la sostituzione con tale pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa un’apposita udienza entro sessanta giorni, ne dà contestualmente avviso alle parti ed al competente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sospende il processo.
Il secondo comma dell’art. 545-bis cod. proc. pen. disciplina, poi, i poteri istruttori del giudice, prevedendo che, ai fini della decisione sulla possibilità d applicazione della pena sostitutiva, lo stesso ex officio possa acquisire dall’RAGIONE_SOCIALE, dalla polizia giudiziaria o dai soggetti indicati nell’articolo in disamina, informazioni sulle condizioni soggettive del condannato.
3. A tale riguardo va osservato che l’art. 545-bis cit. non prevede un obbligo per il giudice di rinviare l’udienza e sospendere il processo dopo la lettura del dispositivo per acquisire informazioni dall’ufficio esecuzione penale o dalla polizia giudiziaria, ma gli attribuisce al riguardo solo una facoltà, il cui esercizio rimesso al suo prudente apprezzamento, onde evitare inutili prolungamenti della durata del processo nel caso in cui gli elementi acquisiti gli consentano immediatamente di ritenere non adeguata la sostituzione della pena detentiva, pur se irrogata entro i limiti che ne consentirebbero la sostituzione.
In altri termini la fissazione di una nuova udienza non è la conseguenza automatica della richiesta o della pronuncia della sentenza bensì di una favorevole valutazione delle condizioni della sostituzione, quali indicate dall’art. 58 I. 24 novembre 1981 n. 689.
Si é quindi, affermato il principio che la sospensione del processo per l’acquisizione di informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva, oltre che sulla scelta di quella sostitutiva più adeguata al caso, di cui al comma secondo dell’art. 545-bis cit., dipende da una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, come in generale previsto per la valutazione dei criteri dettati dall’art. 133 cod. pen ai fini della determinazione della pena (Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, Rv. 285358).
Pertanto, il giudice che, per i precedenti penali dell’imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l’applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni
economiche e patrimoniali previsti dall’art. 545-bis cod. proc. pen (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381).
Così delineato il procedimento dedicato alla valutazione dell’eventuale sostituzione della pena detentiva con quelle sostitutive, e venendo al caso di specie, la sentenza impugnata, diversamente da quanto rappresentato nei ricorsi, non si è limitata a motivare il diniego sulla base della mera genericità della domanda e della mancanza dei presupposti ma, invece, con motivazione non manifestamente illogica ed in linea con i criteri di cui all’art. 58, I. n. 689 d 1981, ha ritenuto che “la gravità dei reati commessi, i vincoli stretti tra gl imputati, i precedenti penali non consentono di presumere allo stato che gli stessi siano in grado di rispettare le prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive e di astenersi dalla commissione di nuovi reati”.
Alla stregua di tale valutazione, il giudice d’appello, ricorrendo l’ipotesi in c difettano ab origine i presupposti per l’applicazione delle richieste pene sostitutive, correttamente non ha disposto la sospensione del giudizio finalizzata a consentire al giudice, che non ritiene di disporre degli elementi necessari per decidere immediatamente, di procedere alla fissazione di un’apposita udienza non oltre sessanta giorni, con avviso alle parti e all’UEPE competente.
In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 24.10.2023