Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43980 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43980 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME ( CODICE_FISCALE) nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto COGNOME,
con le quali si é chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale d Rovereto, con la quale COGNOME NOME era stata condannata per due delitti ai sensi degli artt. 110, 112, comma 1, n. 4, 56, 624 bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. (rispettivamente in essere, in Riva del Garda, il 19 e il 17 agosto 2020), ha accolto la richiesta di concordat appello, escludendo le aggravanti di cui agli artt. 112, comma 1, n. 4 e 625, comma 1, n. 5, cod. pen., rideterminando la pena e confermando nel resto.
La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto la violazione di norme processuali, con riferimento alla mancata applicazione del disposto di cui all’art. 545 bis, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in ordine alla omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice, pur a fronte della positiva valutazi della personalità dell’imputata, a ritenere applicabile o meno la sanzione sostitutiva, n valutare l’idoneità dell’una o l’altra tra quelle possibili.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso é inammissibile.
L’art. 1, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022 ha introdotto l’art. 20 bis del cod. pen. (“Pene sostitutive delle pene detentive brevi”), collocandolo nel Titolo II (“Delle pene” Capo I (“Delle specie di pene in generale”), dopo la disciplina generale delle pene principali delle pene accessorie. Scopo della novella è stato quello di introdurre le pene sostitutive n sistema delle pene di cui alla parte generale del codice, creando un raccordo con la disciplin delle stesse pene sostitutive, prevista dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, a l volta riformulate dall’art. 71 del d.lgs. n. 150/2022.
In base alla disciplina transitoria introdotta dallo stesso legislatore delegato, inoltre norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 30 dicembre 2022 per quanto previsto dall’art. 99 bis del d.lgs. 150/22, inserito dall’art. 6 del d. I. n. 162/202 convertito con modificazioni dalla I. n. 199/2022. In tali ipotesi, dunque, sarà applicabile an l’art. 545 bis, cod. proc. pen. (a sua volta introdotto dall’art. 31, comma 1, d. Igs. n 150/2022), che, al primo comma, recita: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detenti
una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne avviso alle parti».
Orbene, nella specie, il procedimento è stato definito in appello con accoglimento de concordato sulla pena e rinuncia ai motivi inerenti alla penale responsabilità. Non risulta parte ricorrente lo allega in ricorso, che sia stata formulata richiesta di sostituzione dell detentiva nel patto ratificato e neppure che la parte, che ne aveva la facoltà, abbia formu detta richiesta a verbale d’udienza.
L’art. 58 della I. n. 689/1981 (“Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e n scelta delle pene sostitutive”), a sua volta sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), 150/2022, al primo comma stabilisce che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto dei criteri indicati nell’articolo 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee al rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può esser sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saran adempiute dal condannato».
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, deve intanto osservarsi che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce un diritto dell’imputat quale corrisponde, dunque, un obbligo del giudice di pronunciarsi, dovendosi ribadire i principio già formulato dal diritto vivente in materia di “sanzioni sostitutive” disc dall’originario art. 53 I. n. 689/1981. Sul punto, infatti, si è già chiarito che il giudice non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive br nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguar tale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipo tassativamente indicate dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce un eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il lim del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/1/2017, COGNOME, Rv. 269125-01; sez. 1, n. 15293 del 8/4/2021, COGNOME, Rv. 281064-01, in cui il principio è stato implicitamente ripreso, riconoscendosi che la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniari ai sensi dell’art. 53 I. n. 689/1981 può essere proposta per la prima volta anche in appello quanto non ricorre nessuna norma che vieta di avanzare tale istanza solo in secondo grado).
Sotto altro profilo, va poi considerato che oggetto dell’accordo di cui alla richies applicazione della pena può essere anche la pena sostituita, giusto il disposto di cui all 444, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d. Igs. 150/2022. Ne consegue che la sentenza che recepisce detto accordo non può disattenderne il contenuto, nel quale non sia fatta menzione della sostituzione della pena detentiva (sez. 5, 15079 del 18/3/2011, Zinno, Rv. 250172-01, in cui si è affermato, sia pur in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che il giudice non può sostituire di uff
pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle p poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta, in fattispecie quale, in sede di patteggiamento, il giudice aveva convertito la pena detentiva in quel pecuniaria della multa e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena).
Trattasi di principio valido anche con riferimento al concordato in appello, stante comune base negoziale dei due istituti. Nella specie, le parti non hanno inserito tale previsi nell’accordo, invero non risultando neppure che parte ricorrente abbia formulato, pur potendolo fare, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 95, d. Igs. n. 150/2022, alcuna richies senso all’udienza di discussione. Cosicché non può ritenersi alcun obbligo del giudice d’appell di pronunciarsi sul punto specifico, né di motivare circa l’insussistenza dei presupposti per sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’art. 20 bis, cod. pen.
Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 ottobre 2023