Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12597 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONDOVI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciut del reato di guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione relativamente alla afferma responsabilità in quanto basata su un verbale redatto a distanza di oltre un mese dai su prove ematiche inaffidabili. Con un secondo motivo, censura la pronuncia impugna parte in cui lo aveva ritenuto immeritevole di beneficiare di una sanzione sostituti non aveva richiesto alcuna sostituzione, e le considerazioni ivi contenute avrebb danneggiarlo ove avesse richiesto l’applicazione di una misura alternativa alla detenz esecutiva.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Le censure proposte in ordine alla affermazione di responsabilità non tengono c satisfattiva e giuridicamente corretta spiegazione offerta in sede di merito, sotto ricostruzione e qualificazione della condotta, nonché della consolidata giurisprudenz Corte. Quanto, invero, allo stato di alterazione ( consistente in deficit di attenz confuso) di cui si dà atto nel verbale redatto successivamente ai fatti, va ricordat che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria atteso il va degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, Rv. 280381-01). Inammissibile anche la secondo cui il verbale sarebbe stato redatto successivamente alle attività ivi ripo ben possibile che la compilazione del verbale descrittivo delle operazioni di accer successiva rispetto alle operazioni mede
(Sez. 4 – , n. 3906 del 21/01/2020,Ballori, Rv. 278287 – 01).
In punto di responsabilità si deve sottolineare ancora in questa sede che la ricostruz oggetto di due pronunce conformi di colpevolezza, ove adeguatamente motivata, ed esclu travisamento della prova, esule dal vaglio di legittimità. E, come detto, la senten reca ampia motivazione sul fatto che i residui della cocaina rilevati a seguito del pre pari a 92,9 ng/ml ( superiore ai valori soglia presi come base nei paesi europei) d la attualità della assunzione di stupefacenti.
Quanto alla seconda doglianza, va invero rilevato che in mancanza di motivo di in ordine al trattamento sanzionatorio nonché di richiesta di applicazione di pene s Corte territoriale non poteva pronunciarsi su punto. In tema di pene sostitutive, disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 153 (c.d. ri affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilit nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen. una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto
o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussio (Sez. 4 -, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751 – 01; Sez. 6 n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090 – 01).
Va quindi disposta, ai sensi dell’art. 619, comma 1, cod. proc. pen., la rettifica impugnata, trattandosi di un errore di diritto nella motivazione che non compo conseguenza l’annullamento (Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Rv. 211072 – 0 conseguenza, va previsto che alla pagina 5 siano soppresse le parole dal rigo capoverso da ” non sono applicabili le pene sostitutive” fino al rigo 28 ove è scritto ” lavoro di pubblica utilità”, incaricando la cancelleria per i relativi adempimenti.
Alla inammissibilità del ricorso (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la conda ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congrua (in considerazione della inammissibilità del primo motivo e della rettifica disposta) in 500 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di C 500,00 in favore della cassa delle ammen Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Preiqenbe