Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9468 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore
AVV_NOTAIO conclude per l’accoglimento del ricorso
r..
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 13 aprile 2023 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della condanna inflitta dal Tribunale di Marsala il 4 giugno 2021, ha ritenuto sussistente la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed ha ridetermiNOME la pena inflitta a NOME COGNOME in 8 mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa ed € 10.000 di multa per il reato ex art. art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver ceduto a NOME NOME una dose di cocaina pari a 0,2 grammi; ha confermato nel resto la sentenza appellata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Con l’unico motivo si deducono la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 e la mancanza di motivazione, per avere la Corte di Appello omesso l’avviso alle parti della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della pena detentiva.
Al processo si applicherebbe la riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 150 del 2022; pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ex art. 545-bis cod. proc. pen. accertando che, in astratto, sarebbe ammissibile la sostituzione della pena detentiva: la pena inflitta non è superiore a 4 anni e non sussisterebbero le condizioni ostative di cui all’art. 59 L. n. 689 del 1981.
Si sarebbe dovuto dare l’avviso alle parti, indicandolo nel dispositivo, giacché l’udienza si sarebbe tenuta in modalità cartolare.
Il difensore ha poi depositato una memoria, con le conclusioni scritte, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrente invoca, quale unico motivo di impugnazione della sentenza l’inosservanza della regola processuale, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 31, comma 1, in vigore dal 30 dicembre 2022, contenuta nell’art. 545bis, comma 1, cod. proc. pen., che prevede che: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono l condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti».
1.2. Il d.lgs. n. 150 del 2022, all’art. 95, che disciplina il regime transitorio materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, entrato in vigore il 30
dicembre 2022, dispone che «Le norme previste dal Capo 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto» a differenza della preclusione prevista dalla stessa norma in ipotesi di pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione che, però, disciplina, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, la possibilità del condanNOME di formulare istanza al giudice dell’esecuzione.
1.3. Già dalla formulazione della norma risulta che l’avviso non va dato con il dispositivo della sentenza ma «subito dopo la lettura del dispositivo»; l’atto, l’avviso, è dunque esterno alla decisione.
Inoltre, in base all’interpretazione letterale della norma, il potere del giudice di proporre l’applicazione di una sanzione sostitutiva all’imputato è discrezionale perché è il frutto della valutazione sulla sussistenza dei presupposti dopo la pronuncia del dispositivo: sicché non sussiste un obbligo di dare l’avviso de quo «automatico» nei casi di tutte le sentenze di condanna a pena inferiore ai quattro anni, non sottoposte alla sospensione condizionale.
1.4. La giurisprudenza ha, altresì, affermato che l’omesso avviso di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità della sentenza, in quanto presuppone una negativa valutazione di merito, sia pure implicita, del collegio giudicante sulla sussistenza dei presupposti per accedere ad una misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-01).
1.5. Inoltre, né nell’atto di appello né in sede di conclusioni il ricorrente h richiesto l’applicazione di alcuna pena sostitutiva.
Deve darsi continuità all’orientamento secondo cui, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello (Sez. 3, n. 22507 del 25/10/2023, COGNOME, non massimata, Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090- 01, nonché Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, COGNOME, non massimata, che ha correlato la disposizione transitoria citata agli artt. 545-bis e 597, comma 1, cod. proc. pen.).
Si è, così, affermato, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, che il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, de poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato
l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 – 02).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 13/02/2024.