Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29600 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29600 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di rigettare o di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 31 gennaio 2023 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva condanNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, relativa alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 5 febbraio 2016.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato – nella qualità di amministratore – avrebbe effettuato a favore di altre società (la “RAGIONE_SOCIALE“, la “RAGIONE_SOCIALE“, la “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“) pagamenti per un ammontare complessivo di euro 338.600,00, senza alcuna giustificazione.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, contesta la trattazione del giudizio di appello nella forma non partecipata, con trattazione scritta.
Sostiene che, una volta concluso il periodo di emergenza sanitaria, dovrebbe ritenersi ripristiNOME l’ordinario rito della trattazione orale.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall.
Sostiene che le somme versate alle altre società non avrebbero natura distrattiva.
La “RAGIONE_SOCIALE“, la “RAGIONE_SOCIALE“, la “RAGIONE_SOCIALE“, l “RAGIONE_SOCIALE“, la “RAGIONE_SOCIALE“, la “RAGIONE_SOCIALE” “RAGIONE_SOCIALE” apparterrebbero tutte a un gruppo di società denominabile “RAGIONE_SOCIALE“.
Tutte le operazioni contestate accomunate sarebbero intervenute tra società appartenenti al gruppo “RAGIONE_SOCIALE” e, nonostante non fossero stati rintracciati verbali o dichiarazioni che potessero confermare tale tesi, esse risponderebbero a esigenze di finanza del gruppo.
La “RAGIONE_SOCIALE“, in qualità di global contractor, avrebbe delegato “RAGIONE_SOCIALE” a effettuare pagamenti in favore di altre società del gruppo e, a fronte di tali pagamenti, avrebbe emesso la fattura di euro 220.000.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 e 545-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta il presunto errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, che, subito dopo la lettura del dispositivo, avrebbe omesso di dare avviso all’imputato della possibilità di sostituire la pena irrogata con una delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 53 della legge n. 689 del 1981.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La “cartolarizzazione” del giudizio penale di appello, ovvero la previsione di un rito non partecipato per la trattazione scritta dei processi, trae la sua origine nella normativa emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19.
In particolare, l’art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 prevedeva, al comma primo, che, dalla data di sua entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di appello procedeva in camera di consiglio, senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facesse richiesta di discussione orale o che l’imputato manifestasse la volontà di comparire.
Il decreto-legge n. 149 del 2020 non è stato convertito in legge ma è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il cui art. 23-bis ha sostanzialmente replicato il contenuto dell’art. 23, decreto-legge n. 149 del 2020.
Con la riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150 del 2022), il rito cartolare non partecipato è divenuto, nel giudizio di appello, la regola. Il nuovo articolo 598bis cod. proc. pen. prevede infatti che: la corte provvede sull’appello in camera di consiglio; se non è diversamente stabilito e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti; fino a quindici giorni prima dell’udienza, il Procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.
Peraltro, va sottolineato come le scansioni temporali legate alla facoltà di richiedere la trattazione orale siano state tratteggiate diversamente rispetto a quanto previsto nella disciplina emergenziale: infatti, anziché entro 15 giorni dalla data fissata per l’udienza, la richiesta (irrevocabile) di trattazione orale deve essere presentata a pena di decadenza nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 del codice di rito o dall’avviso della dat fissata per il giudizio di appello.
Il quadro normativo così delineato va peraltro coordiNOME con la protrazione della vigenza di talune norme “emergenziali” in materia di impugnazioni – e, in particolare, di quelle relative all’udienza non partecipata – disposta dall’art. 94 d. Igs. n. 150 del 2022, come successivamente modificato, che prevede che per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all’art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Alla luce del delineato quadro normativo, la deduzione del ricorrente, secondo la quale, essendo decorso il periodo di emergenza sanitaria, il giudizio di appello andrebbe trattato sempre in forma orale risulta infondata. Con particolare riferimento al caso in esame, va rilevato che l’applicazione del rito non partecipato risultava conseguente al regime transitorio della riforma Cartabia.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 9 e ss. della sentenza), con le quali il ricorrente non si effettivamente confrontato.
In particolare, la Corte di appello ha rilevato che la tesi difensiva era del tutto assertiva, non suffragata né riscontrata da alcuna documentazione. Non sussisteva alcun contratto o accordo verbale dal quale potesse desumersi anche solo la ragionevolezza della prospettata ricostruzione alternativa dei fatti.
Nessun contratto, accordo scritto o deliberazione societaria era stata prodotta, indicata od allegata a sostegno di una vaga e generica ricostruzione. Neppure la fattura emessa dalla “RAGIONE_SOCIALE” conteneva alcun riferimento coerente con la ricostruzione prospettata dalla difesa.
1.3. Il terzo motivo è infondato.
Il ricorrente invoca, l’inosservanza della regola processuale (introdotta dall’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022) contenuta nell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, dà avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive indicate dagli artt. 53 e ss. legge n. 689 del 1981, qualora ne ricorrano le condizioni di legge.
L’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, che disciplina il regime transitorio in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, dispone che «le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto».
L’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il giudice, se ritiene, in base a una delibazione sommaria degli elementi a sua conoscenza, che ricorrano
i presupposti per consentire l’accesso dell’imputato alle sanzioni sostitutive, ne dia avviso alle parti presenti alla lettura del dispositivo, raccogliendo, poi, l’eventuale consenso dell’imputato o del suo procuratore speciale. Se, in quel momento, gli elementi a sua conoscenza non sono sufficienti, sospende il giudizio e rinvia ad altra udienza, acquisendo eventuali informazioni da parte dell’Ufficio esecuzione penale.
Dal tenore letterale della norma, si evince che sussiste un potere discrezionale del giudice di proporre l’applicazione di una sanzione sostitutiva all’imputato, se ritiene che ne ricorrano i presupposti. L’avviso è propedeutico all’applicazione della misura sostitutiva e presuppone una delibazione positiva, anche se sommaria, dei presupposti da parte del giudice, sicché non sussiste un obbligo automatico di avviso riferito a tutte le pronunzie di condanna a pena inferiore ai quattro anni, non sottoposte alla sospensione condizionale (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412).
L’omesso avviso di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., pertanto, non comporta alcuna nullità della sentenza, in quanto presuppone una negativa valutazione di merito, sia pure implicita, del giudice sulla sussistenza dei presupposti per accedere ad una misura sostitutiva (Sez. 1, Sentenza n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412).
Ne deriva che «se in ipotesi il giudice ritenga non sussistenti i presupposti per accedere alla misura sostituiva, non è tenuto ad avvisare l’imputato, né tantomeno a sospendere il processo e potrà spiegare le ragioni del mancato esercizio del suo potere ufficioso in sentenza, impugnabile secondo le regole generali». Ulteriore corollario è che «il ricorrente non può dolersi con l’impugnazione del mancato riconoscimento dei presupposti per la sanzione sostitutiva, se non ha sollecitato al riguardo i poteri della corte territoriale» (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412).
La possibilità di vedersi riconosciuto in appello un trattamento più favorevole secondo quanto previsto dall’art. 545-bis cod. pen., infatti, poiché relativo a un profilo strettamente sostanziale della disciplina penale, deve essere contemperata con le norme che disciplinano il rito di appello, con particolare riferimento all’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., laddove limita l’ambito conoscitivo del giudice di secondo grado ai punti della decisione strettamente connessi ai motivi proposti.
La lettura congiunta dell’art. 545-bis e 597, comma 1, cod. proc. pen. in uno all’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 impone di ritenere che, affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi, l’istanza debba comunque essere introdotta attraverso modalità compatibili con il rito delle impugnazioni e dell’appello: attraverso i motivi nuovi, quando ciò sia in concreto possibile, o quantomeno nelle conclusioni, allorché la novità in punto di sanzione
intervenga in un momento in cui non sono più formulabili motivi nuovi (Sez. 6 n. 41313 del 27/09/2023, n.m.)
Nell’ipotesi in cui la Corte di appello non abbia reso l’avviso di cui alla norma, deve pertanto ritenersi che abbia implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure sostitutive e tale omissione può configurare una nullità solo qualora la difesa abbia sollecitato l’esercizio discrezionale del potere officioso della Corte territoriale e non abbia ricevuto al riguardo risposta.
Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente non deduce di avere invocato l’eventuale applicazione di sanzione sostitutiva in favore dell’imputato nel corso del giudizio di appello, con motivi nuovi, o in sede di conclusioni, formulate dopo l’entrata in vigore della novella. Alcuna nullità, pertanto, può ritenersi integrata.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 27 marzo 2024.