Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35224 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35224 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
NOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza 10 ottobre 2023, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, in data 21.6.2021, aveva dichia COGNOME NOME NOME dei reati di furto aggravato in concorso, di tentato fu aggravato in concorso e di ricettazione e, previo riconoscimento del vincolo de continuazione e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti a contestate aggravanti e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni u mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, con confisca di quanto in sequestr Con detta sentenza, la Corte territoriale ha, altresì, rigettato la ric applicazione della pena sostitutiva della libertà controllata avanzata dall’imp
in ragione dei precedenti penali da cui egli risultava gravato, nonché dell personalità e delle modalità del fatto.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE NOME ha proposto ricorso per cassazione proponendo due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. degli artt. 2 e 132 cod. pen., dell’art. 53, I. n. 689 del 1981 e dell’art. n. 150 del 2022, nonché l’omessa motivazione. Premesso che nelle more del giudizio di appello, era entrato in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022 che modificato la disciplina delle pene sostitutive, la Corte territoriale avrebbe avvisare RAGIONE_SOCIALE della possibilità di applicare una di tali pene introdo successivamente alla proposizione dell’impugnazione, non potendo il consenso dell’imputato alla loro applicazione essere espresso prima della lettur dispositivo della sentenza d’appello. La Corte territoriale invece si sarebbe li ad escludere l’applicazione della libertà controllata richiesta con l’ impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 62-bis pen., nonché l’omessa motivazione in punto di bilanciamento delle circostanz attenuanti generiche, con le aggravanti contestate. La Corte territoriale avrebbe tenuto in alcun conto la condotta dell’imputato successiva al reato, come documentata con l’atto di appello.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato nei termini di seguito precisati e deve pertanto e rigettato.
Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di dare l’avvi cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. in ordine alla possibilità per l’imp avvalersi dell’istituto delle pene sostitutive, il cui ambito di applicazione ampliato per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022.
2.1. La disposizione richiamata dal ricorrente stabilisce che, se ricorro condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive pre dalla legge n. 689 del 1981, avvisa le parti presenti alla lettura del dispos raccoglie l’eventuale consenso dell’imputato o del suo procuratore speciale; s momento non è nelle condizioni di applicare la misura sostitutiva, sospende
v
giudizio e rinvia ad altra udienza, acquisendo eventuali informazioni da par dell’RAGIONE_SOCIALE Esecuzione Penale.
Come già affermato da questa Corte, dal tenore letterale dell’art. 545-bis c proc. pen. si evince che sussiste un potere discrezionale del giudice di primo grado di proporre l’applicazione di una sanzione sostitutiva all’imputato, qualora rit che ne ricorrono i presupposti. Il carattere discrezionale della valutazione rim al giudice è confermato dall’art. 58, I. n. 689 del 1981, il quale stabilisce giudice, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., può applicare sostitutive quando risultino più idonee alla rieducazione del condannato assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati (Sez. 2 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-01).
L’avviso di cui all’art. 545-bis, dunque, presuppone una delibazione positiva anc se sommaria dei presupposti da parte del giudice, sicché non sussiste un obbli automatico riferito a tutte le pronunzie di condanna a pena inferiore ai qua anni non sottoposte alla sospensione condizionale.
Alla luce di tali elementi questa Corte ha affermato che l’omesso avviso di all’art. 545 bis cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità della sentenza quanto presuppone una negativa valutazione di merito, sia pure implicita, da par del giudice sulla sussistenza dei presupposti per accedere ad una misu sostitutiva e di cui egli potrà dare conto in sentenza, impugnabile secondo le reg generali.
Da tale affermazione si è tratto l’ulteriore corollario secondo cui il ricorren può dolersi con l’impugnazione del mancato riconoscimento dei presupposti per la sanzione sostitutiva, se non ha sollecitato al riguardo i poteri della territoriale.
2.2. L’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, che disciplina il regime transitorio in di pene sostitutive delle pene detentive brevi, entrato in vigore il 30 dice 2022, dispone che le norme previste dal Capo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, «si applicano anche ai procedimenti penali pendenti primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presen decreto».
La possibilità di vedersi riconosciuto in appello un trattamento più favorev secondo quanto previsto dall’art. 545-bis, poiché relativo a profilo strettam sostanziale della disciplina penale, deve essere contemperata con le norme ch disciplinano il rito di appello con particolare riferimento all’art. 597, comma 1 proc. pen., laddove limita l’ambito conoscitivo del giudice di secondo grado ai pu della decisione strettamente connessi ai motivi proposti. Si è pertanto afferm che la lettura congiunta dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e dell’art. 597, co
cod. proc. pen., in uno all’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, impone di ritene affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di detentive brevi, consentita in via transitoria anche al giudice di appello, l’ debba comunque essere introdotta da una richiesta in tal senso dell’imputato, formularsi non necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve intervenir al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 1 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv 285751 – 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285729 – 01; Sez 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902 – 01).
Nell’ipotesi in cui la Corte d’appello non abbia reso l’avviso di cui alla norma, pertanto ritenersi che abbia implicitamente escluso la sussistenza dei presuppo per il riconoscimento delle misure sostitutive e tale omissione può configurare nullità solo qualora la difesa abbia sollecitato l’esercizio discrezionale del officioso della Corte e non abbia ricevuto al riguardo risposta.
In conclusione, il mancato avviso della Corte di appello in ordine alla possibili sostituzione della pena inflitta in dispositivo e il silenzio al riguardo in s può essere oggetto di impugnazione solo se la difesa abbia avanzato richiesta tale senso con le conclusioni o abbia fatto constare a verbale tale omissi sollecitando la Corte a fissare l’udienza di rinvio per la valutazione dei presup necessari per l’applicazione della pena sostitutiva, dovendosi il silenzio della interpretare necessariamente come acquiescenza alla delibazione implicitamente negativa formulata dal giudicante al riguardo.
3. Nel caso in esame, la difesa non aveva invocato l’eventuale applicazione di p sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, come novellata dal d.lgs. n. del 2022, né nel corso del giudizio di appello, con motivi nuovi, né in sed conclusioni. Inoltre, subito dopo la lettura del dispositivo, dinanzi al silenzi Corte territoriale, che non aveva formulato l’avviso di cui all’art. 545 bis cod. pen., il ricorrente non ha sollecitato l’esercizio dei poteri ufficiosi.
Non ricorre pertanto alcuna nullità in ragione dell’omesso avviso e il difensore poteva proporre impugnazione al riguardo.
È opportuno, inoltre, rilevare che la sentenza ha reso articolata ed esaus motivazione in ordine al diniego della concessione della pena sostitutiva de libertà controllata, richiesta con l’atto d’appello anteriormente alla mo normativa, in ragione della negativa personalità dell’imputato, evidenziata gravi precedenti penali e dalle circostanze e modalità della condotta, che avviso della Corte – conducevano a ritenere l’idoneità della pena sostituti evitare la reiterazione di ulteriori condotte criminose.
Il secondo motivo è infondato.
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti costitui esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabil sede di legittimità se congruamente motivato, alla stregua di anche solo alcuni d parametri previsti dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 3163 del 28/11/1988, dep. 198 Donato, Rv. 180654), e la relativa motivazione non postula un’analitic esposizione dei criteri di valutazione utilizzati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2 Martinenghi, Rv. 279838 – 02).
Nella specie, i giudici d’appello, nel confermare la valutazione operata in pri grado, hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi d giudizio di comparazione tra circostanze operato, il quale involge l’esercizio valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, co nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione.
Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento del spese processuali.
PQ M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.