Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8000 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 31/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8000 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato in Senegal il 06/08/1991, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 26/06/2024,
visti gli atti e la sentenza impugnata;
dato avviso alle parti;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 26/06/2024, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del 14/09/2023 del Tribunale di Genova, condannava NOME per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, con un unico motivo, violazione di legge in relazione al rigetto da parte della Corte di appello della richiesta di applicare all’imputato la pena sostitutive della semilibertà sostitutiva.
3. Il ricorso Ł inammissibile.
Ed infatti, la Corte ritiene (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 – 01; Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 – 01) che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva (nella specie, in pena pecuniaria), non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma Ł tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa.
R.G.N. 34584/2024
E’ necessaria, in altre parole, un’adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena.
Nel caso di specie, a pagina 5, la sentenza impugnata chiarisce, facendo buon governo dei principi dianzi espressi, che la personalità dell’imputato Ł negativamente connotata da una condanna definitiva e da plurime pendenze per fatti analoghi, elementi che evidenziano la ferma intenzione del Diop di non cambiare vita. A ciò aggiunge che l’imputato non rispetterà le condizioni imposte in quanto ha commesso il fatto di cui al presente processo mentre si trovava sottoposto a misura cautelare in altro procedimento.
Il motivo Ł pertanto manifestamente infondato e quindi inammissibile.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 31/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME