Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23164 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23164 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MILANO il 07/07/1978 COGNOME NOME nato a MILANO il 10/01/1994
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili, in concorso, di furto, ai sensi degli artt. 110 – 624-bis cod. pen., condannandole alla pena di giustizia.
Il comune ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME è affidato a due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in merito allo scrutinio dei presupposti per la concessione delle pene sostitutive, da condursi secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., con riguardo all’an e alla tipologia della misura individuata in concreto, e per l’assenza del giudizio prognostico previsto dalla legge. La Corte di appello ha rigettato l’istanza difensiva sul mero rilievo della presenza di precedenti specifici ritenuti osativi, laddove lo scrutinio avrebbe dovuto essere condotto, ai sensi degli artt. 58 e 59 della Legge n. 689 del 1981, con riferimento alle circostanze del reato. Si sottolinea come COGNOME sia gravata da un unico precedente risalente al 2018, mentre, per quanto riguarda COGNOME in relazione alla quale la Corte di appello ha dubitato dell’effettiva dimora, si osserva come quest’ultima si trovi già in regime di detenzione domiciliare presso il campo nomadi, giusto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza evincibile dal certificato del casellario giudiziale. Viene ricordata la giurisprudenza che ammette la sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva nei confronti di soggetto detenuto oppure sottoposto a misure alternative alla detenzione per altra ausa.( Cfr. n. 20693/2024)
2.2. Con il secondo motivo, si censurano le argomentazioni con le quali si è proceduto alla identificazione delle imputate, sul rilievo che essa sia avvenuta in virtù delle dichiarazioni rese nel dibattimento dal teste di polizia giudiziaria – ch ha riferito di avere visionato un filmato della videocamera, posta in area condominiale, che aveva ripreso l’azione criminosa, confrontando i frame del video con le immagini delle autrici con i rilievi fotografici di persone gi fotosegnalate, presenti nella banca dati delle forze dell’ordine, giungendo al riconoscimento. Si duole la Difesa che la Corte di appello abbia omesso di attenersi ai criteri declinati dall’art. 192 comma 2, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
1.Non coglie nel segno il primo motivo – e, anzi, sconta il limite della mancanza di specificità, laddove le ricorrenti denunciano un erroneo scrutinio dei presupposti per la concessione delle sanzioni sostitutive della detenzionegiacchè, lamentando che la valutazione della Corte di appello si sarebbe fondata
esclusivamente sulla presenza di precedenti specifici – per omesso confronto con la complessiva ratio decidendi consegnata dalla sentenza impugnata.
1.1. Va ricordato che l’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è rimasto invariato nella parte in cui preclude la sostituzione della pena detentiva nei casi in cui «sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non siano adempiute dal condannato».
1.2. La difesa ricorrente ha fatto riferimento, nel censurare l’iter argomentativo della sentenza impugnata, all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali.(Sez. 2 n. 8794 del 14/02/2024, Rv.286006 – 02).
1.3. A tale orientamento è riferibile anche l’arresto con il quale si è affermato che il curriculum criminale può essere sufficiente a sostenere la valutazione negativa sulla prognosi comportamentale del soggetto, ove da esso sia possibile trarre argomenti significativi della chiara “propensione del soggetto alla violazione di qualsivoglia obbligo impostogli dalla legge e dall’autorità, ciò che è sufficiente ad escludere ogni possibilità di prevedere da parte sua il rispetto delle prescrizioni connesse alle eventuali pene sostitutive” (cfr. Sent. 45859 del 22/10/2024, in motivazione a pag. 5).
1.4. La regula juris che si trae da tali arresti è che il giudice di merito, per giustificare la prognosi negativa sull’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato, non può incentrare la propria valutazione sul solo parametro di giudizio costituito dalla mera e sola sussistenza di precedenti condanne, mentre, nulla esclude che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, possa “trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero -degli stessi, considerando altresì la loro epoca” (cfr. Rv. 287348 cit. ).
1.5. Ebbene, nel caso di specie, la Corte di appello ha, in primo luogo, posto in luce “la particolare odiosità della condotta ascrivibile alle imputate, che agivano in concorso introducendosi in un luogo di privata dimora per commettere il furto”; solo successivamente ha evidenziato anche la presenza di precedenti specifici, registrati a carico di entrambe le imputate – certamente numerosi nei confronti della COGNOME, mentre, quanto alla posizione della COGNOME, è intuitivo che la sentenza impugnata ha dato rilievo alla circostanza che, come si legge anche nel ricorso, detta imputata sia gravata da un precedente specifico
coevo con quello qui in disamina, essendo stati commessi entrambi i fatti nel 2018.
1.6. Pertanto, la valutazione della Corte di appello non si è esaurita affatto nella considerazione dei reati pregressi, avendo, piuttosto, tenuto conto anche della tipologia del reato come nello specifico manifestatosi, punto della decisione peraltro non specificamente confutato.
…1.7. La valutazione della Corte di appello è, dunque, corretta, in quanto, nel formulare il giudizio prognostico di inidoneità della misura alternativa domiciliare, ha supportato la valutazione con motivazione affatto distonica rispetto alle richiamate linee interpretative, priva di manifeste illogicità comunque, ancorata a precisi dati di fatto, giacchè, oltre al valore sintomatico della incapacità di prestare ossequio alle prescrizioni correlate alla misura alternativa invocata derivante dai precedenti specifici – per il loro numero, quanto alla COGNOME, e per la contiguità temporale dei fatti di cui si è resa responsabile la giovanissima complice – la sentenza impugnata ha valorizzato soprattutto le connotazioni della condotta, elemento, questo, del tutto obliterato dal ricorso. …1.8. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la motivazione sulla prognosi negativa ( e quindi sull’an), non fonda affatto sui soli precedenti e quindi su un parametro di giudizio concentrato sul soggetto, ma, come si è detto, è parannetrata oggettivamente, in primis, sulle specifiche connotazioni della condotta, elementi che complessivamente, valutati hanno indotto il convincimento che le imputate si sarebbero sottratte al rispetto delle prescrizioni correlate alla sanzione sostitutiva.
Il secondo motivo è inammissibilmente declinato, esso richiedendo al giudice di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio adeguatamente ‘scrutinato dalla Corte di appello, con specifico riferimento alla testimonianza della p.g., che ha ricostruito le modalità attraverso le quali è giunta all identificazione delle autrici del furto, ponendo a confronto le immagini dei frametratti dalla telecamera di videosorveglianza posta nell’atrio condominiale in cui si trovava l’immobile in cui si è consumato il furto – con i rilievi fotografici de banca data.
2.1. Tanto più considerando che si è di fronte ad una doppia condanna conforme, e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da
tempo tracciata, che l’esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una “mirata rilettura” degl
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da
preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati com maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità
esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata
(Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507).
3. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege,
la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 16 maggio 2025
Il Consigl esten