Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 778 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 778 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d’appello di Napoli;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 5 giugno 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 9 ottobre 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada;
rilevato, quanto all’unico motivo di ricorso relativo alla mancata sostituzione della pena, che le conclusioni cui è giunta sentenza impugnata – valorizzando la pessima biografia penale non quale elemento ostativo ma come indicatore ex art. 133 cod. pen. (p. 4 sentenza impugnata) – sono coerenti con l’insegnamento di questa Corte di legittimità;
ritenuto, infatti, che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 7, n. 38120 del 11/11/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 32735 del 17/09/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 4491 del 08/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 256725 – 01);
considerato che, sebbene il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia intervenuto sulla legge 24 novembre 1981, n. 689, con l’evidente obiettivo di estendere l’ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive), è pur vero che, anche nel testo vigente, l’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, COGNOME, in motivazione);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025
nte