Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6290 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6290 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni della difesa dell’imputato, in persona dell’AVV_NOTAIO, la quale ha depositato memoria difensiva insistendo nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Ricorre per cassazione COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto pluri-aggravato di energia elettrica e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Con un unico motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale in quanto il giudice distrettuale aveva omesso, nell’ambito di giudizio a trattazione scritta di cui all’art.23 D.L. 137/2020, di interloquire con la difesa dell’imputato assicurando alla stessa adeguata informazione e quindi la possibilità che fosse in grado di richiedere l’applicazione di pene sostitutive nei termini indicati nella novella normativa della Riforma Cartabia attraverso l’introduzione dell’art.545 bis cod.proc.pen., applicabile anche ai giudizi di appello ai sensi della disciplina transitoria prevista dall’art.95 del D.Igs. 10/10/2022 n.150, informazione che era stata garantita da altri collegi della stessa Corte di Appello. In tal modo l’imputato era stato privato della facoltà di richiedere ed ottenere tale beneficio, che la novella normativa aveva ampliato sia in relazione al perimetro delle pene sostitutive, sia in relazione ai limiti quantitativi della sanzione penale suscettibile di sostituzione, come indicato nel novellato art.53 L.689/81. Tale omissione costituiva una violazione di legge delle disposizioni sopra evidenziate laddove, nella specie, ricorrevano i presupposti per la sostituzione della sanzione penale applicata, trattandosi di pena inferiore a quattro anni di reclusione che non era stata sospesa condizionalmente. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.I1 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Vera è la premessa del ricorso, quanto all’applicabilità nel giudizio di appello della disciplina di favore concernente la sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive secondo il paradigma declinato dall’art.545 bis cod.proc.pen. introdotto dall’art.31 comma 1 del D.Lgs. 10 Ottobre 2022 n.150 (Riforma Cartabia). Invero la disciplina transitoria dettata dall’art.95 stesso testo normativo prescrive che “Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena
detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio”. Nella specie il giudizio, alla data di entrata in vigore della novella normativa, era pendente dinanzi alla Corte di Appello di Palermo e quindi il COGNOME avrebbe potuto beneficiare della disciplina processuale più favorevole concernente le pene sostitutive.
2.1 Manifestamente infondata risulta peraltro la deduzione secondo la quale la Corte di Appello avrebbe dovuto assicurare una informazione all’imputato, citato a giudizio dinanzi al giudice di appello, nelle more dell’entrata in vigore della novella normativa (30 Dicembre 2022 a fronte di udienza dibattimentale fissata per il 20 Gennaio 2023), della facoltà di avvalersi dell’ampliato perimetro delle sanzioni sostitutive indicate dall’art.20 bis cod.pen. e della disciplina processuale indicata dall’art.545 bis cod.proc.pen. in relazione all’art.53 ss. L.689/81.
Invero, a prescindere dal fatto che la nuova normativa fosse o meno entrata in vigore prima della citazione a giudizio, non ricorre un obbligo per il giudice di appello di avvisare l’imputato della facoltà di avvalersi delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, secondo i parametri fissati dalla disciplina sopra richiamata. Sotto un primo profilo, infatti, la disposizione di cui all’art.545 bis cod.proc.pen. è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema, sia stato devoluto nei motivi di appello (sez.6, n.46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv.285491). D’altro canto, è stato affermato dal giudice di legittimità, con argomenti del tutto condivisibili, che il giudice non deve necessariamente proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo di un potere discrezionale, sicchè l’omessa formulazione subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art.545 bis comma 1 cod.proc.pen., non determina la nullità della sentenza, risultando una implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (sez.2, n.43848 del 29/09/2023, D, Rv.285412-01), neppure troppo implicita nella specie in quanto la Corte di Appello ha ampiamentt
argomentato sulla negativa condotta del prevenuto che, ammesso all’istituto della messa alla prova, se ne era sottratto volontariamente non dando seguito alle prescrizioni concordate con la UEPE.
2.2 In secondo luogo, va rilevato come la difesa dell’imputato non possa dolersi, in sede di impugnazione, del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dall’art.545 bis comma 1 cod.proc.pen., qualora il difensore nelle sue conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio da parte del giudice dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui alla suddetta disposizione (sez.2, n.43848 del 29/09/2023, D., Rv.285412-02). Invero in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello (sez.6, n. 33027 de/ 10/05/2023 Agostino Pasquale Rv. 285090 – 01).
2.3 Nella specie nessuna sollecitazione al riguardo è stata avanzata dalla difesa dell’imputato nel termine assegnato per la formulazione delle conclusioni, sulla base delle regole del processo cartolare di cui all’art.23 D.L. n.137/2020, e quindi la stessa non può essere avanzata, per la prima volta, dinanzi al giudice di legittimità.
Alla pronuncia sull’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero, che va determinata nella misura indicata in dispositivo,.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 novembre 2023
Il consigliere estensore
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