Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25531 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25531 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME impugna, a mezzo di difensore, l’ordinanza del Tribunale di Milano in funzione di Giudice dell’esecuzione, del 5 ottobre 2023, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità per tardività dell’istanz avanzata, personalmente, dal condannato di sostituzione della pena detentiva di anni due di reclusione ai sensi degli artt. 53 e ss. legge n. 689 del 1981, per effetto dell’art. 95 d. Igs. n. 150 del 2022, in relazione alla sentenza de Tribunale di Milano emessa in data 17 marzo 2021, divenuta definitiva in data 3 maggio 2023.
Avverso il provvedimento ricorre tempestivamente il condannato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione.
La norma citata, nel dettare la disciplina transitoria relativa alle pene sostitutive, consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, di presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione.
Nel caso di specie, il giudizio davanti alla Corte di cassazione è stato trattato all’udienza del 5 maggio 2023 1 ma a COGNOME non è stato notificato il dispositivo di udienza, né l’imputato ha partecipato personalmente alla stessa.
Il termine per proporre la richiesta di pene sostitutive, dunque, a parere del ricorrente, non può decorrere dal 5 maggio 2023, data della pronuncia della sentenza di legittimità.
L’imputato, invece, ha avuto conoscenza dell’irrevocabilità soltanto quando gli è stato notificato l’ordine di esecuzione, cioè in data 14 giugno 2023, sicché l’istanza di applicazione della pena sostitutiva, datata 16 giugno 2023, deve reputarsi tempestiva.
Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale tutte le disposizioni in materia di impugnazione collocano il dies a quo della decorrenza del relativo termine nel momento in cui l’imputato ha avuto conoscenza del provvedimento oggetto di impugnazione.
Nella specie, l’imputato non ha avuto conoscenza del provvedimento con la lettura del dispositivo in udienza posto che questi non era presente, né, ai fini che interessano, rileva la presenza, a quell’udienza, del difensore.
Non esiste, infatti, prova dell’avvenuta comunicazione da parte del difensore al COGNOME nello stesso giorno trattandosi peraltro di imputato detenuto.
Unico dato certo è, secondo il ricorrente, quello relativo alla data della notifica dell’ordine di esecuzione della sentenza rispetto al quale la manifestazione di volontà di ottenere una sanzione sostitutiva risulta tempestiva.
Del resto, detta lettura del dato normativo consentirebbe un’interpretazione in linea con la modifica delle pene sostitutive introdotta dal citato decreto legislativo, la cui ratio è quella di privilegiare le alternative al carcere e il reinserimento sociale del condannato ai sensi dell’art 27 Cost.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.Questa Corte ha già ripetutamente statuito (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, COGNOME, 285229-01; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285228- 01; Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, COGNOME, Rv. 285154-01) che, ai fini dell’operatività della disciplina transitoria di cui all’art. 95, comma d.lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale stadio, alla data di entrata in vigore del dett decreto legislativo (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione.
Con riferimento al giudizio di legittimità, la norma prevede, dunque, che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, possa presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285229 – 01). In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.
La ratio di tale disciplina differenziata – che è diversa rispetto al giudizio di merito nel qual caso è previsto un meccanismo processuale bifasico secondo cui, a norma dell’art. 545-bis cod. proc. pen., dopo la lettura del dispositivo, in caso di istanza di sostituzione della pena detentiva da parte dell’imputato, il giudice decide in merito, nel corso della medesima udienza o di un’udienza successiva – può essere agevolmente ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva e all’applicazione della pena
sostitutiva implica un giudizio di merito (si veda l’art. 58 legge n. 689 del 1981) estraneo al sindacato di legittimità.
Sicché, a differenza dei giudizi pendenti in grado di appello, per quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione si riserva ogni decisione al giudice dell’esecuzione, una volta divenuta definitiva la sentenza.
1.2.Quanto agli obiettivi della disciplina transitoria, si osserva che questa è diretta a consentire la più ampia applicazione in bonam partem sia nei giudizi di primo grado, sia in quelli di impugnazione delle nuove disposizioni in tema di pene sostitutive.
Sicché, in virtù della regola generale contenuta all’art. 2, comma quarto, cod. pen., di cui l’art. 95 cit. costituisce diretta ed evidente applicazione, l’uni limite all’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente all’entrata in vigore della riforma.
1.3.Circa la tempestività della richiesta deve osservarsi che, secondo un’interpretazione che si ispiri alla ratio legis sopra illustrata e al rispetto al principio della retroattività della lex mitior, si deve ritenere che deve essere assicurato al condannato, ai fini di presentare la relativa richiesta di pene sostitutive nel termine di decadenza di trenta giorni dalla irrevocabilità della pronuncia, l’effettiva conoscenza di tale vicenda processuale.
Ciò tenuto conto, peraltro, che la relativa istanza, ex art. 666 cod. proc. pen., può essere presentata al Giudice dell’esecuzione anche personalmente e che, dunque, viene riconosciuto alla parte, direttamente, il potere di adire, con le finalità illustrate, l’Autorità giudiziaria senza passare, necessariamente, attraverso un’istanza difensiva.
Ciò posto, risulta dagli atti che, nella specie, la sentenza di secondo grado è stata emessa in data 10 luglio 2022, quella di legittimità in data 3 maggio 2023 e che, dunque, per COGNOME, il giudizio di legittimità era pendente alla data dell’entrata in vigore della norma transitoria più volte citata.
Ancora, emerge che la richiesta di sostituzione della pena detentiva è stata proposta dal condannato in data 16 giugno 2023, a fronte della notifica dell’ordine di esecuzione in data 14 giugno 2023.
Inoltre, risulta che all’udienza dinanzi a questa Corte, trattata con discussione orale, era presente il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO.
Si osserva, poi, che secondo il disposto di cui all’art. 614, comma 2, cod. proc. pen. le parti private (quindi anche l’imputato) nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione possono comparire a mezzo dei rispettivi difensori e secondo l’art. 615, comma 3, cod. proc. pen., la pubblicazione del dispositivo avviene con la lettura.
Nella specie la trattazione è stata orale ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato (vedi p. 10 della sentenza della Sez. 5, n. 21902 23, del 3 maggio 2023).
2.1. Ciò posto, il Collegio osserva (come affermato anche da Sez. 6, n. 26301 del 7/04/2017, Rv. 270375) che l’art. 614 cod. proc. pen., dettato per disciplinare il dibattimento nel giudizio di legittimità, stabilisce al terzo comma che «nell’udienza stabilita il presidente procede alla verifica della regolarità degl avvisi», prevedendo altresì, al secondo comma, che «le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori».
Per le indicate disposizioni si ha che, al di là dei preliminari adempimenti da curarsi in sede di prima udienza dal presidente del collegio, per l’ulteriore sviluppo del giudizio celebrato in pubblica udienza dinanzi alla Corte di cassazione, non vi è diritto delle parti private a ricevere comunicazione dei successivi ed eventuali rinvii ad udienza fissa, siano essi d’ufficio o su istanza di parte, motivati da legittimo impedimento o da astensione del difensore dalle attività d’udienza, attesa la natura facoltativa della loro presenza all’udienza dibattimentale.
Né è previsto, nel rito emergenziale a discussione orale, che alla lettura del dispositivo segua la notifica dell’esito del procedimento.
Del resto, si è notato in giurisprudenza (Sez. 5, n. 11621 del 23/01/2012, COGNOME, Rv. 252471) che nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti e il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell’avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
Invero, si è affermato che la partecipazione personale deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell’imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell’accusa penale, potendo, invece, in altri tipi procedimento (come quello, tipicamente di legittimità, che si celebra dinanzi alla Suprema Corte di cassazione), essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio attraverso la rappresentanza dei difensori (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, COGNOME, Rv. 255374).
Quindi, a stretto rigore formale, l’imputato ha avuto, per il tramite del suo difensore presente alla pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositivo ex art. 545, comma 1, cod. proc. pen. o, comunque, all’inizio dell’udienza (e quindi da considerare presente anche per tutta la durata del processo), notizia della decisione dalla quale è dipesa l’irrevocabilità della sentenza proprio in data 3 maggio 2023, sicché la richiesta al Giudice dell’esecuzione, per quanto sin qui esposto, effettivamente non è tempestiva.
2.2. Infine, è appena il caso di osservare che il ricorrente nulla deduce circa eventuali ragioni di caso fortuito o forza maggiore per le quali il difensore non ha potuto comunicare al suo assistito l’esito del processo in sede di legittimità e, quindi, l’intervenuta irrevocabilità della sentenza rispetto alla qual COGNOME ha avanzato, personalmente, istanza al Giudice dell’esecuzione, deducendo solo una generica difficolta per essere l’imputato, all’epoca, detenuto.
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente