Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15903 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15903 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SARONNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 21.9.2023, la Corte d’appello di Torino, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, giudicato con sentenza del Tribunale di Como in data 26.4.2017, irrevocabile il 12.11.2019, a seguito della sopravvenuta condanna, con sentenza della stessa Corte d’appello in data 21.6.2022, irrevocabile il 6.6.2023, per il reato di truffa aggravata anteriormente commesso, alla pena
di anni tre di reclusione, con conseguente supera mento del limite di pena di cui all’art. 163 cod. pen.
Con detta ordinanza la Corte territoriale ha altresì rigettato l’istanza di riunione con altr procedimento avente ad oggetto la richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare sostitutiva della pena irrogata in relazione al reato di truffa aggravata giudicato con sentenza della stessa Corte d’appello in data 21.6.2022, irrevocabile il 6.6.2023. Secondo la Corte, si sarebbe trattato di procedimenti aventi ad oggetto richieste diverse e, comunque, l’eventuale sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva o con il lavoro di pubblica utilità non potrebbe incidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, atteso che, ai sensi dell’art. 57, I. n. 689 del 1981, dette pene sostitutive si considerano come pena detentiva.
Avverso tale ordinanza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo di censura, la violazione di legge in relazione agli artt. 17 cod. proc. pen., 61-bis, I. n. 689 del 1981, e 95, d.lgs. n. 150 del 2022.
Secondo la difesa l’art. 61-bis, I. n. 689 del 1981 escluderebbe che si applichino alle pene sostitutive le disposizioni di cui agli artt. 163 e ss. cod. pen., e dunque anche l’art. 168, quale prevede la revoca della sospensione condizionale della pena, come conseguenza della successiva condanna. In altri termini, secondo la difesa, l’art. 61-bis, I. n. 689 de 1981 escluderebbe che la condanna a pena sostituita possa comportare la revoca della sospensione condizionale. Di conseguenza, il giudizio sulla sostituzione della pena detentiva avrebbe inciso su quello concernente la sospensione condizionale della pena, precludendone la revoca.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordiNOMErio e discrezionale, in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all’economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Rv. 262252 – 01; Sez. 5, n. 8404 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259050 – 01).
Nel caso in esame, inoltre, nessun pregiudizio può derivare al ricorrente dalla mancata riunione dei due procedimenti pendenti a suo carico, dal momento che priva di pregio è l’interpretazione dei rapporti tra pene sostitutive e sospensione condizionale della pena prospettata dalla difesa alla luce dell’art. 61-bis, I. n. 689 del 1981, introdotto dal d.l n. 150 del 2022. Secondo il ricorrente, per effetto di tale articolo, l’applicazione di un pena sostitutiva precluderebbe la possibilità di disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale.
Tale assunto risulta smentito dalla portata e dalla ratio delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 al codice penale e alla disciplina delle pene sostitutive.
La Relazione ministeriale a tale decreto ha chiaramente illustrato il contesto in cui è intervenuta la riforma e le finalità dalla stessa perseguite. Sotto il primo profilo evidenziato che «nella prassi sempre meno rilevanti sono state le sanzioni sostitutive. L’area della pena sostituibile, infatti, è rimasta sovrapposta a quella della pena sospendibile, rendendo così di fatto le sanzioni sostitutive soluzioni meno praticate dai giudici e meno interessanti per la difesa, anche nel contesto dei riti alternativi. Entro l’are dei due anni di pena inflitta, patteggiare l’applicazione di una sanzione sostitutiva della reclusione, ad esempio, è di gran lunga meno conveniente rispetto a un patteggiamento subordiNOME alla sospensione condizionale dell’esecuzione della pena stessa».
Sotto il secondo profilo ha chiarito che lo scopo della riforma è stato pertanto quello «di allineare il limite massimo della pena sostituibile con quello entro il quale in sede di esecuzione può applicarsi una misura alternativa alla detenzione», facendo così venir meno «l’integrale sovrapposizione dell’area della pena sospendibile con quella della pena sostituibile, ai sensi della I. n. 689/1981, promettendo così di rivitalizzare nella prassi pene sostitutive».
Con specifico riguardo all’art. 1, comma 17, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, il quale h introdotto nella I. n. 689 del 1981, l’art. 61-bis, la Relazione ministeriale illustrativa pre che esso dà attuazione alla legge delega, «escludendo che la disciplina della sospensione condizionale della pena si applichi alle pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge n. 689/1981», così come invece dottrina e giurisprudenza avevano ammesso nel regime previgente. In tal modo «l’intervento mira a garantire effettività alle pene sostitutive, restituendo ad un tempo alla sospensione condizionale della pena il suo naturale ruolo di strumento di lotta alla pena detentiva breve», e realizzando «un ragionevole coordinamento tra istituti diversi – sospensione condizionale della pena e pene sostitutive -, entrambi volti a contrastare l’esecuzione in carcere di pene detentive brevi».
Emerge dunque chiaramente che la ratio dell’art. 61-bis, I. n. 689 del 1981 è quella di escludere che, una volta che il giudice abbia disposto l’applicazione di una sanzione
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sostitutiva, questa possa essere condizionalmente sospesa, ove ne ricorrano i presupposti. L’alternatività tra i due istituti trova, inoltre, conferma nella previsione dell’art. 58, sostituito dal d.lgs. n. 150 del 2022, il quale, nel disciplinare l’esercizio del pot discrezionale del giudice, dispone che egli può applicare le pene sostitutive se non ordina la sospensione condizionale della pena.
Pertanto, nella specie, alcun pregiudizio è derivato dalla mancata riunione dei due procedimenti, posto che l’eventuale applicazione della pena sostitutiva per il reato di truffa aggravata precedentemente commesso oggetto del separato procedimento, non avrebbe comunque inciso sui presupposti della revoca della sospensione condizionale della pena in relazione al reato oggetto del presente procedimento.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.