Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18909 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18909 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FABRIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 del TRIBUNALE di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha concluso liannullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza di applicazione, proposta da NOME COGNOME, del disposto dell’art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di pene sostitutive, sull’assunto che il processo non fosse pendente in cassazione sulla base del fatto che la sentenza della Corte d’appello era stata emessa il 18/10/2022 e le relative motivazioni depositate in data 04/01/2023. Aggiungeva il Giudice in motivazione che, avendo il COGNOME già due precedenti condanne per reati in materia di stupefacenti, egli non avrebbe potuto ottenere la sostituzione delle pene come invocato nella richiesta.
L’interessato ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo, il COGNOME denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all’art. 20 -bis cod. pen., per avere il Giudice erroneamente affermato che il processo non fosse “pendente in cassazione”.
Con il secondo motivo, il COGNOME lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 59, I. 24 novembre 1981, n. 689, 20 -bis e 2 cod. pen., per aver erroneamente ritenuto applicabile la normativa previgente rispetto alle modifiche di cui al d.lgs. n. 150 del 2022.
Con successiva memoria, si sono ribaditi i motivi di ricorso, richiamando quanto affermato da questa Corte con Sez. 4, n. 43975 del 02/11/23.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
Il primo e il secondo motivo vanno trattati congiuntamente, essendo connessi tra loro.
2.1. Appare utile premettere che il d.lgs. n. 150 del 2022, con l’art. 1, comma 1, lett. a), ha introdotto l’art. 20 -bis cod. pen, e, con l’art. 31, il nuovo art. 545bis cod. proc. pen. Tale novella potenzia la finalità special-preventiva delle pene richiedendo al giudice di cognizione di individualizzare la pena in ragione della
finalità di recupero del singolo condannato, che l’art. 27, comma primo, Cost. implica come conseguenza della personalizzazione della responsabilità penale. Gli artt. 20 -bis e 545-bis anticipano, con modifiche anche sostanziali, alla fase di cognizione la possibilità di applicazione delle pene (non più sanzioni) sostitutive di quelle detentive brevi: la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la pena pecuniaria sostitutiva giudice della cognizione deve valutare, all’esito del giudizio di merito, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive, secondo una scansione bifasica. L’art. 545-bis cod. proc. pen., infatti, prevede che, quando non sia stata disposta la sospensione condizionale della pena e «se ricorrano le condizioni per sostituire la pena detentiva», il giudice, dopo la lettura del dispositivo con l’applicazione della pena della reclusione o dell’arresto, dà avviso alle parti a riguardo. A quel punto l’imputato può, personalmente o tramite un procuratore speciale, acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa da quella pecuniaria e, invece, se non può aver luogo la sostituzione con tale pena immediatamente, il giudice, sentito il pubblico ministero, fissa un’apposita udienza entro sessanta giorni e ne dà contestualmente avviso alle parti e al competente Ufficio di esecuzione penale esterna, sospendendo il processo. Acquisite le informazioni, nell’esercizio dei poteri istruttori officiosi acquisitivi di documentazione proveniente COGNOME‘imputato, assicurati COGNOME‘art. 545bis, comma 2, cod. proc. pen., il giudice dovrà nuovamente dare lettura in udienza del dispositivo, sia esso stato modificato, perché venga disposta l’applicazione della pena sostitutiva, o anche solo confermato. Solo a seguito di questa seconda lettura del dispositivo – con la esposizione anche riassuntiva della motivazione redatta contestualmente o con l’inizio del decorso del termine per la stesura della motivazione – l’imputato potrà impugnare l’unica sentenza relativa alla condanna e al provvedimento di sostituzione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Ciò premesso, va richiamato, al fine di valutare i motivi di ricorso, il dettato dell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, sulla disciplina transitoria che, d un lato, prevede che «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n.689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 30 dicembre 2022 in base a quanto previsto COGNOME‘art. 99bis del d.lgs. 150 del 2022, introdotto COGNOME‘art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lo stesso art. 95 ora citato prevede altresì che «Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n.
689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni COGNOMEa irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».
Il caso in esame, ove la sentenza d’appello è stata pronunciata il 18/10/2023 con deposito delle motivazioni in data 04/01/2024, apparentemente sembrerebbe, mostrare l’esistenza di un vuoto normativo, non essendo espressamente regolato COGNOMEa legge il caso in cui il giudizio di appello si sia definito prima dell’entrata in vigore della riforma, avvenuta il 30 dicembre 2022, e non essendo ancora pendente giudizio di legittimità, potendo essere il ricorso per cassazione proposto solo successivamente a tale data.
3.1. È possibile rinvenire la soluzione ai quesiti posti con i motivi di ricorso seguendo il condiviso ragionamento posto alla base del recente univoco orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285229 – 01; Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285684 – 01; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628 – 01), il quale trova il suo fondamento anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, per cui le sanzioni sostitutive, oggi pene, previste COGNOME‘art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano, pertanto, hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, cod. pen., che prescrive l’applicazione della norma più favorevole per l’imputato (Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, Siciliano, Rv. 202870 – 01; nello stesso senso, Sez. F, n. 32799 del 17/08/2011, COGNOME, Rv. 251007 – 01).
Deve trovare, dunque, applicazione il generale principio dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., nel caso in esame (anche in relazione al secondo motivo ove si è denunciata l’applicazione della normativa vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022 il quale ha modificato le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva), pur se al 30 dicembre 2022 non era più pendente il giudizio di appello, definito con sentenza del 18/10/2023 con successivo deposito della motivazione in data 04/01/2024, né risultava, al momento di entrata in vigore della novella legislativa, proposto ricorso per cassazione, non essendo neanche maturato il termine per proporlo.
Sulla nozione di “pendenza”, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte che si sono pronunciate in tema di normativa transitoria quanto al nuovo regime della prescrizione e alla relativa disciplina transitoria, affrontando la questione se dovesse (o meno) ritenersi pendente in appello il processo dopo la sentenza di primo grado, anche in assenza della proposizione dell’impugnazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251.
Le Sezioni Unite, infatti, con la pronuncia n. 47008 del 29/10/2009, D’Amato, Rv. 244810 – 01, hanno chiarito, ai fini dell’operatività delle disposizioni transitori della nuova disciplina della prescrizione, che la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina in sé la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli, senza la necessità della proposizione dell’impugnazione. In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato, seppur in relazione alla previsione transitoria che limitava l’effetto retroattivo della più favorevole disciplina in tema di prescrizione, che «non deve tanto ricostruirsi la nozione generale ed astratta di pendenza del giudizio o di pendenza del giudizio di appello, ma piuttosto l’esatto significato che la locuzione normativa assume nel particolare contesto in cui è stata introdotta, considerando gli interessi perseguiti e le condizioni per le quali l’esclusione della retroattività si palesa compatibile con la legge fondamentale. Né potrebbe giovare un richiamo dogmatico al dato testuale, posto che il concetto di pendenza non ha ricevuto definizione nel nostro sistema processual-penalistico, il che consente di adeguarlo alle caratteristiche ed alla finalità delle situazioni in cui è destinato a incidere». Aggiungeva l’autorevole Consesso come «ravvisare la pendenza di un procedimento in appello nel momento in cui viene emesso il provvedimento che pone fine al grado precedente trova congrua spiegazione nella circostanza che questo evento comporta l’impossibilità per il giudice di assumere ulteriori decisioni in merito all’accusa, nell’ambito del processo principale (non rilevando, ai fini in questione, le disposizioni in tema di competenza dettate da esigenze pratiche in relazione ai procedimenti incidentali caute/ari) e che esso apre comunque la fase dell’impugnazione, indipendentemente dal fatto che siano pendenti i termini per proporla». Il che vale anche nel caso in esame, avendo la Corte di appello già definito il giudizio di secondo grado, seppure non essendo già state depositate le relative motivazioni. La conferma si rileva nell’ulteriore osservazione, che si adatta anche all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, «la tecnica legislativa impiegata nel concepire la norma nonché la ratio a questa sottesa. Mentre il riferimento ai processi di primo grado era avvenuto con indicazione di una determinata cadenza (l’apertura del dibattimento), quelli di appello e di cassazione, invece, sono stati richiamati nella loro globalità e come aventi, ciascuno di loro, immediato corso rispetto al precedente: il che segnala che non è ipotizzabile una soluzione di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
continuità tra la conclusione di un grado e la pendenza del successivo». Anche nel caso in esame, l’art. 95 vuole disciplinare ogni ipotesi rispetto ai procedimenti in corso, senza soluzione di continuità, per assicurare l’applicazione della norma sostanziale più favorevole quanto prima possibile. Ancora, «la situazione di pendenza non può essere determinata COGNOMEa proposizione dell’impugnazione ovvero COGNOME‘iscrizione del processo nel registro del giudice di secondo grado: tali fatti non sono interruttivi della prescrizione ne altrimenti indirizzati a garantire funzione del processo; a ciò aggiungasi che la soluzione di far dipendere il verificarsi o meno della prescrizione da comportamenti delle parti oppure da adempimenti di carattere amministrativo sarebbe priva di plausibile fondamento», il che vale anche per la ratio che sostiene la disciplina dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022. L’intenzione del legislatore è quella di voler garantire a tutti gli imputati con un giudizio in corso la possibilità di poter “recuperare” la valutazione richiesta COGNOME‘art. 545-bis cod. proc. pen. per l’applicazione dell’art. 20-bis cod. pen. e delle norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia per i gradi di merito, operando con le nuove regole processuali, sia anche in sede di esecuzione per il grado di legittimità, evitando in entrambi i casi si debba attendersi che il pubblico ministero provveda ai sensi degli artt. 655 e sg. cod. proc. pen. prima di poter effettuare le valutazioni in tema di sostituzione della pena. Del resto, tale interpretazione risulta conforme ai principi costituzionali in ragione della sostanziale identità delle situazioni comparate rispetto alla ratio della norma, essendo a tal fine equiparati i casi di presentazione del ricorso per cassazione depositato prima del 30 dicembre 2022, ovvero di decorso del termine di cui all’art. 585 cod. proc. pen. dopo tale data con eventuale successiva proposizione del ricorso, essendo preclusa – in entrambi i casi – ogni valutazione da parte del giudice della cognizione a causa della definizione del giudizio di appello. Coerente con la ratio della norma transitoria risulta, quindi, l’estensione al caso in esame del procedimento descritto COGNOME‘art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 dinanzi al giudice dell’esecuzione, non potendo ciò essere impedito esclusivamente per un fattore cronologico, non imputabile ai ricorrenti, connesso allo svilupparsi del secondo grado di giudizio e alla successiva entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto ritiene questo Collegio che, ai fini dell’applicazione dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell’appello prima del 30 dicembre 2022 determini in sé la pendenza del giudizio in cassazione, anche quando le motivazioni siano state successivamente depositate, indipendentemente COGNOME‘effettiva presentazione del ricorso per cassazione (nel caso in esame presentato e definito con rigetto in data 26/9/2023), cosicché, su istanza di parte, è possibile attivare il procedimento previsto COGNOME‘art. 95 d.lgs. n 150 del 2022 dinanzi al giudice dell’esecuzione per l’applicazione delle pene
sostitutive del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni COGNOMEa irrevocabilità della sentenza (nel caso in esame presentata il 02 ottobre 2023, quindi, in termine).
Dalle precedenti condivise considerazioni deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata, quale giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata.
Così deciso il 01/3/2024