Pene Sostitutive e Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un’importante questione procedurale riguardante il rapporto tra pene sostitutive e patteggiamento. La decisione chiarisce che, a differenza del giudizio ordinario, nel rito speciale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti non è previsto un avviso successivo al condannato circa la possibilità di sostituire la pena detentiva. Vediamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato, condannato con sentenza di patteggiamento a una pena di sei mesi di reclusione per i reati di evasione e false dichiarazioni a un pubblico ufficiale. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice di merito avesse violato la legge per non avergli dato avviso della possibilità di sostituire la pena detentiva con pene alternative, come previsto dall’articolo 545-bis del codice di procedura penale.
La Differenza tra Giudizio Ordinario e Patteggiamento
La difesa dell’imputato si basava su una norma (l’art. 545-bis c.p.p.) introdotta per i giudizi ordinari. In un processo standard, è solo dopo la lettura della sentenza che l’imputato conosce l’esatta entità della pena e può quindi valutare, con il proprio difensore, se chiedere la sostituzione della detenzione con una misura alternativa. Per questo la legge prevede che il giudice, in sede di condanna, debba avvisare l’imputato di questa facoltà.
Il patteggiamento, tuttavia, funziona in modo radicalmente diverso. Non è un processo che si conclude con una condanna unilaterale del giudice, ma un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero. In questo accordo, le parti concordano non solo il reato e le circostanze, ma anche la pena finale da applicare. Il ruolo del giudice è quello di verificare la correttezza dell’accordo e, se lo ritiene congruo, ratificarlo con una sentenza.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e netta. I giudici hanno spiegato che l’articolo 545-bis c.p.p., che impone al giudice di informare l’imputato sulla possibilità di accedere alle pene sostitutive, è applicabile esclusivamente al giudizio ordinario. La logica di tale norma risiede nel fatto che, in un processo ordinario, l’imputato apprende l’entità della pena solo al momento della lettura del dispositivo e, da quel momento, può valutare se chiederne la sostituzione.
Nel contesto del pene sostitutive patteggiamento, invece, la situazione è completamente diversa. La pena è il frutto di un accordo preventivo. Pertanto, se l’imputato desidera che la pena detentiva venga sostituita, questa richiesta deve essere parte integrante dell’accordo stesso, negoziata in anticipo con il pubblico ministero. Il giudice del patteggiamento può applicare una pena sostitutiva solo se questa è già inclusa nell’intesa tra le parti. Non esiste uno spazio per una valutazione successiva alla sentenza, perché la sentenza stessa si limita a recepire l’accordo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: chi sceglie il rito del patteggiamento deve definire tutti gli aspetti della sanzione in fase di negoziazione con la pubblica accusa. L’eventuale richiesta di sostituzione della pena detentiva non è una facoltà esercitabile dopo la sentenza, ma un elemento che deve essere concordato e inserito nell’accordo di patteggiamento. Di conseguenza, non sussiste alcun obbligo per il giudice di fornire un avviso in tal senso. Questa decisione consolida la natura puramente negoziale del rito, sottolineando la necessità per la difesa di una pianificazione strategica completa prima di presentare la richiesta di applicazione della pena.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge per le sentenze di patteggiamento. In particolare, la presunta violazione dell’art. 545-bis c.p.p. non è un motivo valido per impugnare una sentenza ex art. 444 c.p.p.
È possibile ottenere le pene sostitutive in un procedimento di patteggiamento?
Sì, è possibile, ma la sostituzione della pena detentiva deve essere espressamente prevista nell’accordo stipulato tra l’imputato e il pubblico ministero. Non può essere richiesta o decisa dal giudice dopo la ratifica dell’accordo.
Qual è la differenza fondamentale tra giudizio ordinario e patteggiamento riguardo alle pene sostitutive?
Nel giudizio ordinario, l’imputato viene informato della possibilità di chiedere le pene sostitutive solo dopo la condanna. Nel patteggiamento, invece, l’eventuale sostituzione della pena deve essere negoziata e inclusa nell’accordo iniziale tra le parti, poiché la sentenza si limita a ratificare tale accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2942 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2942 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 12/11/1992
avverso la sentenza del 07/06/2024 del TRIBUNALE di MODENA
dato avi ‘o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 7 giugno 2024 che, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aveva applicato all’imputato la pena di 6 mesi di reclusione in relazione ai delitti di evasione e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
rilevato che con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. in ordine al mancato avviso circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con le pene sostitutive ex artt. 55 e ss., legge n. 689 del 1981;
ritenuto che il predetto motivo sia inammissibile in quanto il ricorso è stato proposto avverso una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. rispetto alla quale il ricorso per cassazione è consentito soltanto per i motivi indicati dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., laddove l’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. è applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l’imputato conosce l’entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell’accordo (Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, COGNOME, Rv.284978 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024
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