Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15368 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15368 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 29/11/1975
avverso la sentenza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 444 s cod. proc. pen., ha applicato all’imputato NOMECOGNOME considerate circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all’aggravan e, la pena anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine al reato di all’art. 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 309/1990, e all’imputa COGNOME COGNOME considerate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all recidiva e all’aggravante, la pena di anni due di reclusione ed euro 4.0 00 di mult in ordine al medesimo fatto di reato, GLYPH commesse in Roma il 5 novembre 2024.
Avverso tale pronuncia l’imputato COGNOME COGNOME a mezzo del prop -io difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico mot ivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazio dell’art. 545 bis cod. proc. pen., in ordine alla mancata sostituziom della p detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il profilo Ji doglía risulta inerente a enunciati ermeneutici che si prospettano in palese cor trasto co dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Infatti, il giudice di merito, alla stregua del consolidato c rienta giurisprudenziale di questa Corte, ha . – ) correttamente applicato il disp >sitivo di cui all’art. 545 bis cod. pen., il quale, prevedendo in caso di condanna a pe a detenti non superiore a quattro anni l’obbligo per il giudice di dare avviso all2 parti possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non è applicabile procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena pattec giata, come nel caso di specie, trattandosi di norma che, per ragioni di caratteri! testua sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (cf Sez. 50010/2023, Rv. 285690; Sez. 6, n. 30767/2023, Rv. 284978; Sez. 4, n. 32357/2023, Rv. 284925).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. )en., seg per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proce ;suali e all somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisar dosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag‹ imento del spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa dell ?. Ammende.
Così deciso in Roma il 2 aprile 2025.