Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30295 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorsc proposto da:
NOME COGNOME nato a Pescara il DATA_NASCITA
avvE rsc l’ordinanza dei 03/04/2024 del TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette e conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 3 aprile 2024 il Tribunale di Pescara, in funzione di giJci ce dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME di scstituzione della pena detentiva di mesi 9 di reclusione inflitta con sentenza della Corta d’appello di L’Aquila del 17 maggio 2022, irrevocabile il 2 novembre 2023, ccn ma delle pene di cui all’art. 20-bis cod. pen.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che il condannato ha ci – lesto la sostituzione cori il lavoro di pubblica utilità ed, in via subordinata, con la detenzione domiciliare, ma non ha individuato previamente l’ente presso cui vorrebbe svolgere i lavori nè ha prodotto anticipatamente la lettera di disponibilità ad a:coglierlo da parte di tale ente; con riferimento alla detenzione domiciliare, il gi3c1ce dell’esecuzione rileva, invece, che il condannato non ha prodotto
anticipatamente la documentazione attestante la legitl:ima disponibilità dell’abitaz one o il consenso dei conviventi nonché la presenza di un familiare ccnvivente che possa prendersi cura del condannato.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il . :ramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge, perché l’crd nanza impegnata impone degli oneri di allegazione non previsti dalla norma, perc -qe non sussiste alcuna norma che imponga al condannato l’allegazione di donmentazione attestante l’autosufficienza economica dell’istante, nè esiste alcuno schema operativo che lo imponga, il Tribunale avrebbe dovuto soltanto nnotiv ,are sulla idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione del condannato o ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; in ogni caso, la cii . esa aveva anche prodotto agli atti la dichiarazione disponibilità al ‘accoglirnento del condannato alla detenzione domiciliare.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha ccncluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il r corso è fondato.
Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 545-bis cod. proc. pen. non prevede de la mancanza di indicazioni circa l’ente disponibile possa esser causa di decadenza dall’istanza di pene sostitutive, nè tale decadenza può essere ricavata interpretativamente dal complesso del sistema processuale (Sez. 6, Sentenza n. 11980 del 30/11/2023, dep. 2024, Fiorentino, n.nn.).
Nella pronuncia Fiorentino il giudice di legittimità ha, infatl:i, evidenziato che “la ” ..:orte territoriale ha disatteso nella sentenza impugnata la richiesta di appftazione della pena sostitutiva, perché generica e tardiva, in ragione sia della nnan:ata specificazione dell’ente disponibile a ricevere le prestazioni lavorative dell’imputato, sia della qualità delle allegazioni che dovrebbero documentare la ricerza dell’ente stesso, le quali – consistono in una generica richiesta di disponibilità, inoltrata la stessa mattina dell’udienza, a quattro associazioni, delle qual non è dato conoscere la riconducibilità alle categorie previste dall’art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, sfornita di qualsiasi indicazione sul profilo dell’imputato e sulla sua posizione processuale. In tal modo – anche in violazione dei favor legislatoris per l’applicazione di una disciplina in bonam partem che ha valenza soprattutto sostanziale – la Corte territoriale ha fatto applicazione di una
decadenzE all’accesso alla pena sostitutiva, che non ha fondamento nel dato normadvo”.
Come già ritenuto dalla pronuncia Fiorentino, infatti, occorre considerare che questo onere di allegazione a pena di decadenza non trova riscontro nell’art. 545bis cod. proc. pen, che prevede che il giudice, quando non sia possibile decidere imm adiate mente, debba fissare una udienza apposita successiva, nelle more della qual 2, al fine di decidere sulla pena, nonché al fine della del:erminazione degli otibl ghi e delle prescrizioni relative, il giudice potrà acquisire dall’ufficio penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le in’ormazicni ritenute necessarie.
Il giudice dell’esecuzione non si è conformato a questa ricostruzione del sistema processuale emersa nella giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che l’c rd nanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte in ricorso, e che la stessa deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara.
Così ceciso il 25 giugno 2024. Il masigliere estensore GLYPH presidente Ce rrrine FLisso GLYPH
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