Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42834 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Salerno il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 26/01/2024 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, emessa 1’8 febbraio 2023, ha confermato la responsabilità della ricorrente in relazione al reato di estorsione aggravato dall’uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare una cosca.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte sollecitato la difesa a formulare la richiesta di pene sostitutive rispetto a quella detentiva ai sensi dell’art. 545-bis cod.pen., non ostandovi alcuna condizione;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, conclusosi nel senso dell’equivalenza anziché della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
1.Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è onere dell’imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. nell’atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica (Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso in esame, a fortiori, occorreva che la ricorrente facesse richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, posto che nel procedimento di appello vi era stata richiesta di trattazione orale, non seguita da alcuna presenza del difensore all’udienza o da alcuna istanza.
Peraltro, neanche nell’atto di appello era stata richiesta l’applicazione di sanzioni sostitutive, in spregio al principio devolutivo che permea il sistema delle impugnazioni.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep.
2020, COGNOME, Rv. 279181; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, COGNOME, Rv. 260415).
Nel caso in esame, come risulta a fg. 4 della sentenza impugnata, la Corte di appello, con insindacabile valutazione di merito, ha ritenuto di confermare il giudizio di equivalenza tra opposte circostanze tenendo conto della gravità dei fatti ascritti alla ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.10.2024. Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente