Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23415 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23415 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 42609/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il 19/01/1957 avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte d’appello di Firenze udita la relazione del consigliere NOME COGNOME Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. che depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 4 ottobre 2024 confermava la condanna di COGNOME NOME alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 75 commi 1 e 2 D.Lgs. 159/2011 pronunciata dal Tribunale di Firenze in esito a giudizio abbreviato.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato tramite il proprio difensore, lamentando la violazione dell’art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Faceva rilevare il difensore che nelle more fra il deposito dell’atto di appello e la celebrazione dell’udienza di appello con rito cartolare era entrato in vigore il d.lgs 150/2022 in ragione delle cui modifiche l’appellante chiedeva nelle conclusioni scritte depositate per il contraddittorio cartolare il riconoscimento dalla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva.
Nonostante ciò, e nonostante lo stesso procuratore generale nelle sue conclusioni avesse convenuto per l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale nulla osservava circa tale richiesta ed, inoltre, ometteva ogni valutazione circa la richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva.
Essendo, per espressa disposizione legislativa transitoria, la nuova disciplina applicabile – in quanto piø favorevole – ai giudizi d’appello in corso al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs 150/2022, il ricorrente riteneva del tutto corretto farne richiesta nelle conclusioni depositate in vista dell’udienza cartolare, non sussistendo alcuna preclusione temporale circa il momento di sottoposizione della domanda alla Corte.
Il sostituto procuratore generaleconcludeva chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.
Il difensore del ricorrente depositava conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł parzialmente fondato, nei termini di cui di seguito.
1.1 Circa l’omessa pronuncia sulle pene sostitutive il motivo di ricorso Ł fondato.
L’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022 si Ł collocata temporalmente fra il deposito dell’atto di
appello e la celebrazione dell’udienza cartolare in appello e dunque, del tutto correttamente, il ricorrente ha invocato l’applicazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 95 del cit. D.Lgs.
Del tutto pacifico, infatti, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, che la richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi possa essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto che nessuna disposizione lo vieta, sicchØ Ł ricorribile per cassazione la decisione d’appello che non abbia provveduto su tale richiesta. (Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610 – 01).
Quanto, poi, alla disciplina transitoria qui operante, si Ł affermato che in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), la pendenza del grado di appello ha inizio con la pronuncia della sentenza di primo grado e si esaurisce con il dispositivo della sentenza di secondo grado. (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287624 – 01).
E’ dunque evidente che nel caso in esame la nuova disciplina Ł entrata in vigore in pendenza del grado di appello.
Circa, poi, i tempi processuali per richiedere detta sostituzione questa Corte ha avuto modo di ribadire che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinchØ il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), Ł necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al piø tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame. (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01)
Nelle conclusioni riportate in sentenza Ł inserita la richiesta di sostituzione della pena detentiva e ciononostante la Corte non affronta la questione, nØ direttamente, nØ indirettamente nel corpus della motivazione, del tutto illegittimamente e quindi, sotto questo profilo il ricorso Ł fondato.
1.2 Circa, invece, la omessa valutazione circa la sussistenza della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. il ricorso Ł infondato.
La richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità Ł stata inserita in via gradata dal procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze nelle conclusioni depositata in vista dell’udienza cartolare di appello, ma non ha fatto oggetto di richiesta da parte dell’appellante.
Il motivo di ricorso sul punto Ł del tutto generico, poichØ il ricorrente lamenta la mancata risposta data dalla Corte territoriale alla richiesta avanzata solo dal procuratore generale, senza offrire alcun elemento neppure minimale a sostegno di tale richiesta, così come nessun elemento fattuale a sostegno era stato offerto dal richiedente nelle conclusioni in appello.
Circa la rilevabilità di ufficio della causa di esclusione della punibilità, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale, sicchØ il giudice Ł tenuto a valutarne anche d’ufficio la sussistenza al fine di dichiarare la relativa causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, non mass. sul punto; conf. Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, COGNOME, non mass. sul punto).
La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi Ł l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello). (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707 – 01)
Le pronunce citate sono state rese in casi del tutto analoghi, allorquando, cioŁ, pur potendo il ricorrente dedurre la questione già nell’atto di appello, per essere già applicabile l’art. 131 bis cod.
pen. ratione temporis, non lo abbia fatto e si sia limitato a trattarla nei motivi nuovi, ovvero nelle conclusioni rese in vista dell’udienza cartolare.
Tali pronunce debbono, però, contemperarsi con un precedente contrario piø risalente, che anzichØ esaminare la questione partendo dalla natura della causa di esclusione della punibilità, incentra la disamina sul rispetto del principio devolutivo, su quali siano i motivi nuovi, che cosa debbano ricomprendere, quali siano i rapporti fra questi ultimi e i motivi di appello e come si definiscano i capi impugnati della sentenza.
Per tale massimanel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell’impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l’atto di appello originario. (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, COGNOME Rv. 278255 – 01)
Ritenendo che i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi e i punti della decisione impugnata già investiti dall’atto di impugnazione originario (cfr., per tutte, Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, COGNOME, Rv. 210259-01, e Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821-01), opinava che la questione dell’applicazione di una causa di non punibilità costituisse un punto distinto sia rispetto alle questioni inerenti la sussistenza del fatto e la colpevolezza, sia rispetto ai punti afferenti la determinazione della pena.
Da un punto di vista concettuale, affermava la Corte in parte motiva, le questioni sulla punibilità, da un lato, possono essere affrontate, e vengono in rilievo, solo dopo la risoluzione di quelle concernenti la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, mentre, dall’altro, debbono essere esaminate e definite prima di quelle in tema di determinazione della pena, posto che l’accertamento dell’esistenza di una causa di non punibilità rende inutile ogni valutazione in punto di pena.
E’ dunque necessario trovare un punto di equilibrio fra l’obbligo di immediata declaratoria delle cause ex art. 129 cod proc pen e il principio devolutivo.
Corollario del principio della devoluzione Ł l’esatta individuazione del thema decidendum, ovvero dell’area attaccata dall’impugnazione; Ł onere, infatti, della parte appellante individuare con specificità (art. 581 c.p.p.) il punto o i punti di un determinato capo della sentenza (o anche di piø capi, ma sempre selettivamente) da demolire. (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235700 – 01)
Nel caso in esame, come visto, l’applicazione della causa di esclusione della punibilità non ha formato oggetto degli originari motivi di appello e quindi, di fatto, non ha mai fatto parte del devolutum.
Tale preclusione potrebbe superarsi ritenendo che la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. proc. pen. possa essere assimilata alle altre cause che, ex art. 129 cod. proc. pen., che impongono ex officio l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo; ma anche così opinando Ł comunque necessario che venga assolto un onere di allegazione minimale, in assenza del quale non può esservi obbligo di risposta sul punto e, conseguentemente, non può essere denunciata alcuna lacuna motivazionale
In questo senso si Ł espressa recentemente, ancheSez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160 – 01, che in parte motiva afferma che « ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata.»
Nello specifico, invece, come già osservato, il ricorso non allega alcun presupposto dal quale sia possibile dedurre la fondatezza della richiesta; conclusivamente il motivo d’impugnazione Ł generico.
L’impugnata sentenza deve dunque essere annullata con rinvio limitatamente alla mancata valutazione circa la applicabilità della pena sostitutiva di cui al primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 30/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME