Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15424 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA ad ALCAMO
avverso la sentenza in data 16/02/2023 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ascoltata la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 16/02/2023 della Corte di appello di Palermo, che -in accoglimento dell’appello presentato dal Procuratore generale·- ha riformato la sentenza in data 16/03/2021 del Tribunale di Trapani, riconoscendo NOME colpevole del reato di truffa aggravata. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., invece esclusa in sede di appello.
Deduce:
Violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e all’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen..
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente rimarca come l’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen. sia applicabile anche in relazione al reato di truffa aggravata.
Con riguardo al requisito della non abitualità, osserva che esso potrebbe ritenersi sussistente anche in presenza di un comportamento non occasionale e precisa che l’imputato non è mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non ha subito condanne per la tipologia di reato contestato nell’odierno procedimento.
Sostiene, dunque, che il fatto è di lievissima entità, visto che NOME si allontanava dal luogo di lavoro soltanto per 65 minuti, con la conseguenza che il danno patrimoniale subito dall’Amministrazione comunale era di lievissima entità.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 20-bis cod. pen., per omessa motivazione circa la richiesta di sostituzione della pena.
In questo caso il difensore fa presente , che, davanti alla Corte di appello, munito di procura speciale, aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva breve, ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., ma che su tale istanza i giudici non si sono pronunciati, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che di seguito si vanno a specificare.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico.
La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa motivazione.
La Corte di appello, invero, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha puntualmente esposto le ragioni per cui ha ritenuto insussistenti la condizioni richieste per l’attivazione della causa di non punibilità, osservando -tra l’altro- che la contestata e ritenuta recidiva risultava significativa della abitualità dell condotte, così mancando il requisito negativo della non abitualità, così come richiesto dall’art. 131-bis cod. pen.. Tanto più -rimarca la Corte di appello- quando sia stata altresì ritenuta la continuazione in relazione a una pluralità di reati.
Tale motivazione -la cui sussistenza smentisce la denuncia di omessa motivazione- risulta -altresì- conforme al principio di diritto secondo cui «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bi cod. pen. non può essere applicata in caso , di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica», (Sez. 5 – , Sentenza n. 1489 del 19/10/2020 Ud., dep. il 2021, Serra, Rv. 280250 – 01).
1.2. A ciò si aggiunga che il primo motivo di ricorso si mostra altresì generico, in quanto si risolve in meri richiami di principi che, tuti:avia, non sono in concreto correlati alla motivazione del provvedimento impugnato che, invero, è in
gran parte ignorata, in quanto le doglianze si rivolgono a singoli aspetti di essa, ma non si confrontano con l’apparato argomentativo complessivamente, unitariamente e inscindibilmente considerato.
Tale rilievo risalta il vizio di aspecificità’ che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/201.4 Rv. 259425, COGNOME; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, in. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
Il secondo motivo d’impugnazione è, invece, fondato.
Al suo riguardo va premesso che «in terna di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 dlgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione d’appello», (Sez. 4 – , Sentenza n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751 – 01.
Nel caso in esame, in effetti, la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla specifica istanza di sostituzione della pena detentiva breve avanzata dall’imputato.
Invero, dall’esame degli atti processuali -consentita in ragione della natura processuale della doglianza- emerge che il 16/02/2023 veniva depositata procura speciale conferita da NOME COGNOME all’AVV_NOTAIO, al fine di chiedere la sostituzione della pena eventualmente inflitta con il lavoro di pubblica utilità. La Procura altresì prodotta in udienza, nel corso della quale il Procuratore generale non si opponeva, per come emerge dalle annotazioni contenute nel relativo verbale.
A fronte di tale specifica istanza, non si rinviene alcuna risposta nella sentenza impugnata.
Da ciò il suo annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, cui viene rimesso il compito di esaminare 1″istanza avanzata dall’imputato per il tramite del suo procuratore speciale.
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P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulle sanzion sostitutive e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di ap Palermo. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Visto l’art. 524 c.p.p. di irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale respons dell’imputato.
Così deciso in data 05/03/2024
Il Consigliere est.
GLYPH Il Presidente